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Ambiente

Albo nazionale gestori ambientali: nuove deliberazioni

Albo nazionale gestori ambientali

Albo nazionale gestori ambientali: pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2022 le deliberazioni 19 ottobre 2022, n. 6 e 16 novembre 2022, n. 7.

La deliberazione 19 ottobre 2022, n. 6 modifica i criteri e i requisiti di capacità finanziaria necessari per l’iscrizione delle imprese nelle categorie da 1 a 5 dell’Albo nazionale dei gestori ambientali.

Tali categorie corrispondono alle seguenti attività:

  • raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
  • produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 chilogrammi o 30 litri al giorno di cui all’art. 212, comma 8, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
  • distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;
  • raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
  • raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.

In particolare, la delibera in commento modifica l’art. 2, comma della precedente deliberazione 3 novembre 2016, n. 5, in materia di capacità finanziaria, prevedendo che:

Il requisito di capacità finanziaria per l’iscrizione nelle categorie dalla 1 alla 5 si intende soddisfatto, per veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, con un importo di euro novemila per il primo autoveicolo e di euro cinquemila per ogni veicolo aggiuntivo e, per veicoli di massa fino a 3,5 tonnellate, con un importo di euro novemila per il primo autoveicolo e di euro novecento per ogni veicolo aggiuntivo. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all’esercizio del credito secondo lo schema allegato sotto la lettera “F” alla Deliberazione n.5 del 3 novembre 2016.

La deliberazione 16 novembre 2022, n. 7 modifica le precedenti delibere:

  • 30 maggio 2017, n. 6 (requisiti previsti per la figura del responsabile tecnico, di cui agli artt. 12 e 13, D.M. Ambiente n. 120/2014, costitutivo dell’Albo);
  •  25 giugno 2019, n. 4 (criteri e modalità di svolgimento delle verifiche per i medesimi responsabili tecnici).

Mediante la deliberazione in commento, dunque, sono state in primo luogo emendate le verifiche di idoneità previste per i responsabili tecnici, prevedendosi ora che è dispensato dalle stesse il legale rappresentante dell’impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente mantenuto negli ultimi 5 anni entrambi gli incarichi, nonché nei 20 anni precedenti abbia continuatamente ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione.

A fronte di tale modifica è altresì previsto che “Il soggetto dispensato dalle verifiche può svolgere attività di responsabile tecnico solo per l’impresa da lui rappresentata.

La cessazione, per qualunque motivo, nel ruolo di legale rappresentante dell’impresa comporta anche la decadenza dalla dispensa e il venir meno del requisito di responsabile tecnico.

La prosecuzione nel ruolo di responsabile tecnico è subordinata al superamento della verifica di aggiornamento dell’idoneità di cui all’art. 2, comma 4 della presente deliberazione entro un anno dalla perdita della qualità di legale rappresentante; oltre detto termine il soggetto deve superare la verifica iniziale”. L’art. 1 della stessa delibera, inoltre, disciplina la modalità di presentazione della domanda di dispensa dalle verifiche di idoneità da parte del legale rappresentante dell’impresa.

Il provvedimento, inoltre, come anticipato intervenendo sulla delibera n. 4/2019, modifica la stessa in punto domanda di iscrizione alle verifiche di idoneità a ruolo di responsabile tecnico, modalità di invio e ammissibilità, prevedendo, quanto alla verifica iniziale, che essa è costituita dal superamento del modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico che devono essere superati contemporaneamente, mentre quanto a quella di aggiornamento che la medesima è costituita dal superamento del modulo obbligatorio per tutte le categorie e almeno un modulo specialistico, che possono essere superati anche separatamente purché entro la data di scadenza della rispettiva validità.

Consulta:

Fonte OneHSE

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Andrea Reali
Chi l’ha scritto

Andrea Reali

Amministratore e responsabile tecnico · Professore a contratto

Professore a contratto in Igiene Ambientale, Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense, Università di Pavia (dal 2013) · Abilitato RSPP per tutti i macrosettori ATECO · Consulente Tecnico Ambientale (C.S.E.A.) · Docente-formatore qualificato ai sensi del D.I. 6 marzo 2013

Guida SPL dal 2013 come amministratore e responsabile tecnico: è la firma tecnica dietro i documenti e la formazione dello studio. Laureato a Pavia in Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, segue salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, igiene ambientale e alimentare come RSPP per enti pubblici e aziende private. Le stesse materie le insegna all'Università di Pavia: è questo doppio sguardo — chi la norma la applica e chi la spiega — il filo di ciò che SPL mette per iscritto.

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