
Con la conferenza stampa del 26 aprile e con il nuovo DPCM, il Presidente Conte ha annunciato il prossimo avvio della “fase 2”.
Questo periodo di convivenza con il virus avrà inizio il 4 maggio e determinerà la riapertura di tutto il settore manifatturiero e delle costruzioni, comprese le relative attività funzionali.
Il Presidente lo ha ribadito più volte durante la conferenza: questo provvedimento non è un “libera tutti”, le restrizioni rimangono, ma gli allentamenti sono d’obbligo per la ripartenza economica del paese e sono possibili vista la diminuzione dei contagi.
La sicurezza negli ambienti di lavoro, come più volte anticipato, è uno dei pilastri fondamentali di questa fase. La definizione della strategia da adottare per il contenimento del contagio negli ambienti di lavoro è contenuta nel Protocollo. Questo documento ha avuto una rivisitazione il giorno 24 aprile ed è stato integrato, anche su richiesta dei sindacati, nel DPCM 26 aprile 2020.
DPCM 26 aprile 2020
L’efficacia del Decreto avrà inizio il 4 maggio e durerà fino al 17 dello stesso mese, fatta eccezione per l’articolo 2, commi 7, 9 e 11. L’articolo 2, comma 9 permette alle attività che riapriranno con l’entrata in vigore del Decreto di preparare la fase di ripartenza già dal 27 aprile. Il comma 11 incarica le regioni di monitorare l’andamento epidemiologico e di valutare l’eventuale sospensione delle riaperture in caso di peggioramenti.
Potranno riaprire i parchi, si potranno effettuare sport all’aperto e spostamenti per far visita ai congiunti, il tutto sempre con le cautele del caso. Anche i bar e ristoranti potranno riaprire, ma solo con attività di asporto (oltre alla consegna a domicilio già possibile da tempo).
Il DPCM presenta un buon numero di allegati, tra cui:
- Attività che potranno rimanere aperte dopo il 4 maggio (allegato 3)
- Misure per gli esercizi commerciali (allegato 5)
- Protocolli di sicurezza per gli ambienti di lavoro, per i cantieri e per il settore del trasporto e della logistica (rispettivamente allegato 6, 7 e 8)
- Linee guida per il trasporto pubblico (allegato 9)
- Principi di monitoraggio del rischio sanitario (allegato 10)
Quest’ultimo allegato contiene vere e proprie procedure da seguire per il monitoraggio dello stato epidemiologico e per la valutazione delle misure da attuare (riapertura o restrizioni).
Scarica il DPCM del 26 aprile 2020
Protocollo di sicurezza del 24 aprile
Ora più che mai diventa fondamentale l’adozione di un protocollo per la gestione del rischio di contagio negli ambienti di lavoro.
Già il DPCM del 10 aprile ne rimarcava l’obbligatorietà di adozione, ma il DPCM 24 aprile 2020 lo ufficializza ulteriormente integrandolo nel corpo stesso del provvedimento.
Venerdì 24 aprile, in sede di rivisitazione, sono state effettuate delle integrazioni al protocollo del 14 marzo.
Elenchiamo (in maniera non esaustiva) le principali modifiche:
- L’ingresso al lavoro di un dipendente guarito dal COVID-19, dovrà essere preceduto da un certificato di “avvenuta negativizzazione”;
- Il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione alle eventuali ulteriori misure stabilite dalle Autorità locali;
- In caso di dipendente presso aziende terze che risulti affetto da COVID, l’appaltatore dovrà comunicarlo tempestivamente al committente, collaborando con esso e le Autorità sanitarie alla definizione di eventuali contatti stretti;
- L’impresa committente dovrà dare agli appaltatori completa informativa dei contenuti del Protocollo interno, vigilando sull’attuazione delle misure all’interno del perimetro aziendale;
- La sanificazione straordinaria degli ambienti (ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020) è obbligatoria, oltre che ai locali in cui è stato presente un caso COVID confermato, anche alle aziende presenti nelle aree geografiche a maggiore endemia, prima della loro riapertura;
- Il lavoro a distanza è favorito anche in questa fase di riapertura;
- La rimodulazione degli ambienti, anche attraverso l’utilizzo di uffici inutilizzati e sale riunioni (adibite ad ufficio) è richiesta per permettere il rispetto del distanziamento sociale;
- Le forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e l’uso del mezzo privato o di navette sono favorite dalle organizzazioni aziendali;
- Il Medico Competente potrà favorire eventuali mezzi diagnostici al fine del contenimento della diffusione del virus;
- Il Medico Competente ha il compito, alla riapertura dell’azienda, di informare il Datore di Lavoro sull’eventuale presenza di lavoratori fragili.
DPCM 26 aprile 2020 – Gazzetta Ufficiale
Pavia, 27/04/2020
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