Contratto di somministrazione e infortunio: le responsabilità del DDL

Contratto di somministrazione e infortunio: le responsabilità del datore di lavoro per il mancato adeguamento in materia di sicurezza sul lavoro.
Condannato per il reato di lesioni personali colpose il titolare di una ditta individuale per aver adibito il primo giorno di lavoro un operaio:
- assunto con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato per una settimana,
- a una mansione rischiosa senza formarlo,
- senza mettere in sicurezza l’attrezzatura di lavoro
- senza che nel DVR vi fossero valutati i rischi relativi a tale attrezzatura.
La sentenza Cass. Pen., Sez. IV, 3 novembre 2022, n. 41349, si sofferma su un tema di grande interesse, afferente alla possibile individuazione di profili di responsabilità penale nei confronti del datore di lavoro in caso di infortunio occorso a un dipendente al primo giorno di lavoro, in totale assenza di formazione e informazione sui rischi derivanti dall’espletamento dell’attività lavorativa cui è addetto.
Sul punto, la Cassazione, ha ritenuto corretto l’operato dei giudici di merito che avevano individuato la responsabilità del titolare della ditta individuale per il fatto che il medesimo, nel primo giorno di lavoro dell’operaio “somministrato”, lo avesse affidato al figlio, che a sua volta lo aveva affidato a un lavoratore anziano affinché lo formasse, sottolineando inoltre l’inadeguatezza del macchinario presente nell’impresa e l’omessa formazione del lavoratore.
Massima
In tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, deve essere ritenuto responsabile il datore di lavoro per avere messo a disposizione del lavoratore un’attrezzatura di lavoro priva dei necessari presidi di sicurezza in quanto non sottoposta ai necessari ammodernamenti, richiesti dalla sopravvenuta normativa di matrice europea e consentiti dal progresso tecnologico.
Né, a escluderne la responsabilità, milita la circostanza che l’operaio sia affidato per la formazione a un lavoratore anziano, atteso che l’apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione previste dalla legge.
Sintesi
Con la sentenza Cass. Pen., Sez. IV, 3 novembre 2022, n. 41349, la S.C. si sofferma su un tema di grande interesse, afferente alla possibile individuazione di profili di responsabilità penale nei confronti del datore di lavoro in caso di infortunio occorso a un dipendente al primo giorno di lavoro, in totale assenza di formazione e informazione sui rischi derivanti dall’espletamento dell’attività lavorativa cui è addetto.
La Cassazione, in particolare, in una fattispecie nella quale il giudice aveva condannato per il reato di lesioni personali colpose il titolare di una ditta individuale per aver adibito il primo giorno di lavoro un operaio, assunto con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato per una settimana, a una mansione rischiosa senza formarlo, senza mettere in sicurezza l’attrezzatura di lavoro e senza che nel DVR vi fossero valutati i rischi relativi a tale attrezzatura, ha ritenuto corretto l’operato dei giudici di merito che avevano individuato la responsabilità del titolare della ditta individuale per il fatto che il medesimo, nel primo giorno di lavoro dell’operaio “somministrato”, lo avesse affidato al figlio, che a sua volta lo aveva affidato a un lavoratore anziano affinché lo formasse, sottolineando inoltre l’inadeguatezza del macchinario presente nell’impresa e l’omessa formazione del lavoratore.
Fatto
La vicenda processuale segue, come anticipato, alla sentenza con cui la Corte d’Appello aveva confermato il giudizio di responsabilità reso in primo grado dal Tribunale nei confronti del titolare di una ditta individuale alle cui dipendenze prestava attività lavorativa, in regime di somministrazione, un operaio assunto con contratto di assunzione di somministrazione di lavoro a tempo determinato per il periodo di una settimana, cui era stato contestato di aver impiegato alla data dell’infortunio il lavoratore adibendolo nella prima giornata di lavoro anche allo stampaggio a piastre mediante una pressa idraulica costruita nel 1969 in violazione dell’art. 70, comma 2, D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, omettendo di mettere in sicurezza l’attrezzatura di lavoro, costruita antecedentemente all’emanazione di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, in violazione dell’art. 28, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008.
Ancora, per aver omesso di adottare il documento di valutazione dei rischi contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, in particolare essendo il DVR relativo a macchine del reparto taglio e piegatura non comprensivo di tutti i rischi per la sicurezza in quanto non vi erano valutati quelli relativi alla pressa di cui sopra.
Infine, per aver violato l’art. 37, comma 1, D.Lgs. n.81/2008, omettendo di assicurare che ciascun lavoratore ricevesse una formazione sufficiente e adeguata con particolare riferimento ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda, in particolare per non aver assicurato che il lavoratore ricevesse prima dell’assegnazione una formazione sufficiente e adeguata. In conseguenza di tali violazioni il lavoratore, durante l’effettuazione della lavorazione comandata, operando alla pressa sopra indicata, dopo aver inserito nello stampo l’ennesima piastra e aver premuto il pedale per lo stampaggio, dopo essersi accorto di non aver posizionato correttamente la piastra, aveva istintivamente allungato la mano sinistra per correggere il posizionamento mentre lo stampo raggiungeva il controstampa, con conseguente schiacciamento dell’estremità della mano sinistra, da cui erano determinati l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni nonché l’indebolimento permanente della funzione prensile.
Ricorso
Contro la sentenza proponeva ricorso per cassazione il titolare della ditta, sostenendone l’erroneità, in particolare non essendo stata raggiunta la prova che egli avesse dato l’ordine all’operaio di recarsi a lavorare alla pressa nel suo primo giorno di lavoro.
L’imputato neppure si trovava in azienda; ed era emerso che fosse stato un operaio a dire al lavoratore di operare alla pressa; essendo il primo giorno di lavoro era matematicamente impossibile per il titolare poter completare la formazione del neo-dipendente.
Inoltre, l’attività formativa di fatto era stata posta in essere dall’operaio anziano, factotum dell’azienda, il quale aveva compiutamente spiegato il funzionamento della pressa al lavoratore, che per una mera fatalità, nel primo giorno di lavoro si era infortunato sebbene dovesse attenersi alla sola visita dei locali.
Sentenza e motivazioni
La Cassazione, nell’affermare il principio di cui in massima, ha disatteso la tesi difensiva, in particolare evidenziando come fosse emerso dalle dichiarazioni testimoniali che l’imputato, assente nel primo giorno di lavoro dell’operaio, lo avesse affidato al figlio, che a sua volta lo aveva affidato al lavoratore anziano affinché lo formasse.
I giudici di merito avevano, inoltre, sottolineato l’inadeguatezza del macchinario presente nell’impresa e l’omessa formazione del lavoratore, ritenendo provata la violazione delle norme cautelari.
Precedenti giurisprudenziali
Quanto ai precedenti giurisprudenziali, il principio di diritto affermato dalla Cassazione riveste, come sempre in questi casi, un particolare rilievo, soprattutto perché consente di individuare sempre con puntuale chiarezza i profili di responsabilità penale in rapporto a problemi troppo spesso sottovalutati, come quello della formazione e dell’aggiornamento delle attrezzature di lavoro sotto il profilo tecnologico.
E invero, con particolare riguardo all’inadeguatezza della macchina utilizzata dall’operaio infortunatosi, in un caso analogo la Corte di cassazione ha già ricordato che sul datore di lavoro grava l’obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare un macchinario e di adottare nell’impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori (Cass. Pen., Sez. IV, 30 maggio 2013, n.26247, M., CED Cass. 256948-01).
Correttamente, dunque, giudici di merito hanno ritenuto responsabile il datore di lavoro per avere messo a disposizione del lavoratore una pressa priva dei necessari presidi di sicurezza in quanto non sottoposta ai necessari ammodernamenti, richiesti dalla sopravvenuta normativa di matrice europea (Cass. Pen., Sez. IV, 22 settembre 2021, n. 36153, D., CED Cass. 281886-01) e consentiti dal progresso tecnologico. Inoltre, la difesa secondo cui, essendo il primo giorno di lavoro, il datore di lavoro non avrebbe avuto il tempo di formare adeguatamente il lavoratore, a ben vedere sostiene il giudizio di responsabilità circa la condotta colposa del datore, piuttosto che confutare tale giudizio.
E invero, sul punto la giurisprudenza di legittimità è chiara nell’affermare che l’attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, deve necessariamente precedere l’adibizione del lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto, non può essere esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, né dal travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro.
L’apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione previste dalla legge (Cass. Pen., Sez. IV, 12 febbraio 2014, n. 21242, N., CED Cass. 259219-01).
Fonte OneHSE
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