Ministero del Lavoro Sicurezza sul Lavoro
Formazione ed elezione o designazione RLS: i nuovi interpelli

Formazione ed elezione o designazione RLS: gli interpelli n. 3/2023 e n. 4/2023 recentemente pubblicati forniscono risposte generali.
Il Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche definisce il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) come la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il RLS ha il diritto di ricevere una formazione specifica riguardo ai rischi specifici presenti nel settore in cui svolge la sua rappresentanza, al fine di acquisire competenze adeguate sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi.
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituita dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, ha risposto a due domande riguardanti il ruolo del RLS utilizzando un linguaggio generale.
La prima domanda
Presentata dalla Regione autonoma della Sardegna – Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, chiedeva se fosse obbligatorio per i partecipanti ai corsi di formazione per RLS frequentare il 100% delle ore minime stabilite (32 ore) dall’articolo 37, comma 11 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, o se poteva essere ammessa un’assenza del 10% rispetto alla durata minima del corso.
La Commissione ha ricordato che l’articolo 37, comma 10 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche prevede che il RLS abbia diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza riguardante i rischi specifici presenti nel settore in cui svolge la sua rappresentanza.
Inoltre, l’articolo 37, comma 12 stabilisce che la formazione del RLS debba avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività lavorativa, durante l’orario di lavoro e senza oneri economici a carico del RLS.
La durata minima dei corsi è di 32 ore, di cui 12 dedicate ai rischi specifici presenti nell’azienda e alle relative misure di prevenzione e protezione, con una verifica di apprendimento.
La contrattazione collettiva nazionale stabilisce le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, che non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese con 15-50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese con più di 50 lavoratori.
La risposta della Commissione non è chiara, ma si può ragionevolmente affermare che le 32 ore iniziali siano tutte necessarie per garantire una formazione completa del RLS e che quindi non siano ammesse assenze. Tuttavia, in presenza di accordi contrattuali nazionali, potrebbe essere prevista una durata maggiore della formazione, consentendo un certo grado di assenza solo per le ore che superano le 32.
La seconda domanda
Presentata dal sindacato COBAS – Lavoro Privato, chiedeva se fosse obbligatoria la nomina di un RLS in
ogni unità produttiva autonoma di una catena di supermercati con sedi in diverse regioni, e quali criteri dovessero essere seguiti per individuare i RLS nelle singole unità produttive quando il numero minimo previsto dalla norma veniva superato.
La Commissione ha ricordato che l’articolo 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche definisce “unità produttiva” come lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, con autonomia finanziaria e tecnico-funzionale. Inoltre, l’articolo 47 del medesimo decreto prevede che in ogni azienda o unità produttiva sia eletto o designato un RLS, e che il numero, le modalità di designazione o elezione, il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni siano stabiliti mediante contrattazione collettiva.
L’articolo 47, comma 7 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche stabilisce il numero minimo di RLS come segue: un rappresentante per aziende o unità produttive fino a 200 lavoratori, tre rappresentanti per aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori, e sei rappresentanti per tutte le altre aziende o unità produttive con più di 1.000 lavoratori. Tuttavia, tale numero può essere aumentato mediante accordi interconfederali o contrattazione collettiva.
La risposta della Commissione non è chiara, ma si può interpretare che ogni unità produttiva di un supermercato debba avere un proprio RLS, anche se la normativa non specifica esplicitamente questa situazione.
Escludere alcuni rappresentanti eletti o designati sembra non conforme alla norma e potrebbe essere considerato come condotta antisindacale.
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