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Sentenze Sicurezza sul Lavoro

Tirocini e SSL: obblighi per il datore di lavoro

Tirocini

Il datore di lavoro, anche nei confronti dei soggetti che svolgono tirocini formativi, deve osservare tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

È il principio ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 7093/2022 (depositata il 1° marzo), riguardante un infortunio sul lavoro subito da una studentessa tirocinante presso un’azienda.

In particolare, il giudizio sottoposto all’attenzione della Quarta sezione penale trae origine dal ricorso della titolare di una impresa agricola, condannata per l’infortunio occorso a una stagista della sua azienda durante le operazioni di pulitura di un grosso tino: dalla motivazione della sentenza di merito era emerso come la persona offesa non avesse ricevuto alcuna istruzione sulle modalità esecutive del compito da svolgere, non le era stata fornito alcun necessario dispositivo di protezione ex art. 77 del Testo Unico sulla sicurezza, e non era stata eseguita alcuna preventiva valutazione del rischio – da parte del datore – in merito all’attività.

Gli Ermellini, confermando quanto deciso dai Giudici dei precedenti gradi, ritengono applicabile al caso di specie l’art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs n. 81/2008, equiparando al lavoratore, ai fini della norma citata: coloro che svolgono attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro […] anche al solo fine di apprendere un mestiere, nonché il beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento.

Di conseguenza, il datore di lavoro ha il dovere di osservare tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Con particolare riferimento alle regole cautelari di previsione del rischio specifico cui il lavoratore è esposto nell’attività a cui è adibito, di formazione e informazione dello stageur e di fornitura di idonei dispositivi di protezione.

Da ultimo, la Corte precisa che l’avvalersi di un professionista incaricato della gestione delle tematiche in materia di salute e sicurezza non esime il datore di lavoro dagli obblighi di valutazione del rischio, i quali non sono, pertanto, demandabili a terzi.

 

Fonte ArsEdizioni

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Andrea Reali
Chi l’ha scritto

Andrea Reali

Amministratore e responsabile tecnico · Professore a contratto

Professore a contratto in Igiene Ambientale, Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense, Università di Pavia (dal 2013) · Abilitato RSPP per tutti i macrosettori ATECO · Consulente Tecnico Ambientale (C.S.E.A.) · Docente-formatore qualificato ai sensi del D.I. 6 marzo 2013

Guida SPL dal 2013 come amministratore e responsabile tecnico: è la firma tecnica dietro i documenti e la formazione dello studio. Laureato a Pavia in Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, segue salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, igiene ambientale e alimentare come RSPP per enti pubblici e aziende private. Le stesse materie le insegna all'Università di Pavia: è questo doppio sguardo — chi la norma la applica e chi la spiega — il filo di ciò che SPL mette per iscritto.

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