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Contributo a fondo perduto DL Sostegni: la guida AE

Contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni: la guida dell’Agenzia delle Entrate fornisce le regole ed i suggerimenti per richiedere e ottenere il contributo a fondo perduto.
Vi sono illustrate le condizioni per usufruirne e le modalità di predisposizione e di trasmissione dell’istanza, che sono stati definiti dal provvedimento – pdf del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Riportiamo di seguito alcuni punti della guida.
Il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (cosiddetto decreto “Sostegni”) ha introdotto all’art. 1 un nuovo contributo a fondo perduto destinato a sostenere le attività economiche danneggiate dall’emergenza da Coronavirus.
Il contributo viene riconosciuto ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario.
Il contributo è commisurato alla diminuzione del fatturato medio mensile verificatasi durante l’intero anno 2020 rispetto all’anno 2019.
A chi spetta
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, e che sono residenti o stabiliti in Italia.
Non possono presentare istanza per il riconoscimento del contributo i soggetti che hanno cessato l’attività prima del 23 marzo 2021 e i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 24 marzo 2021.
I beneficiari del contributo sono identificati con due specifici requisiti:
1. Il soggetto deve aver conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro.
Per semplificare ed evitare errori nel processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, i valori da tenere in considerazione sono quelli riportati nel modello della dichiarazione dei redditi 2020 (redditi 2019), secondo la tabella riportata nella guida (pag. 4).
2. Per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è necessario, inoltre, che sia presente uno tra i seguenti requisiti:
- importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019
- attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.
Per maggiore chiarezza sul procedimento da seguire per il calcolo delle medie mensili del fatturato e dei corrispettivi relative agli anni 2019 e 2020, viene fornito uno schema esplicativo. (pag. 8)
Le modalità di erogazione
Il decreto “Sostegni” ha introdotto una nuova modalità di erogazione del contributo spettante.
A scelta del beneficiario, l’Agenzia delle entrate può erogare il contributo mediante:
- accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica)
- riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.
La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile, deve riguardare l’intero importo del contributo spettante e deve essere espressa dal beneficiario nell’istanza per la richiesta del contributo.
Nel caso di opzione per il riconoscimento del credito d’imposta, il relativo importo può essere utilizzato in compensazione a fronte di:
- imposte,
- contributi dovuti all’Inps,
- altre somme dovute allo Stato, agli enti locali e agli enti previdenziali
il cui versamento si effettua mediante presentazione del modello F24.
La richiesta: il contenuto dell’istanza
I contribuenti interessati possono richiedere il contributo a fondo perduto mediante la presentazione di una specifica istanza.
L’istanza deve contenere, innanzitutto, il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo (e del suo rappresentante legale, nel caso di richiedente diverso da persona fisica ovvero nel caso di richiedente minore o interdetto).
Gli altri dati da riportare nell’istanza sono quelli attestanti il possesso dei requisiti previsti e quelli necessari per determinare l’ammontare del contributo spettante:
- la fascia dei ricavi o compensi dell’anno 2019
- gli importi della media mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020.
Tali importi devono essere inseriti anche dai soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019: in assenza di compilazione, l’importo sarà considerato pari a zero.
Il soggetto richiedente deve operare la scelta barrando alternativamente la casella relativa all’opzione di accredito sul conto corrente o la casella relativa all’opzione di riconoscimento del credito d’imposta da utilizzare in compensazione.
La presentazione
Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.
La predisposizione e trasmissione delle istanze deve avvenire esclusivamente in via telematica, attraverso le procedure indicate nella guida. (da pag. 13)
Infine, gli ultimi due capitoli sono dedicati a:
- elaborazione delle istanze ed erogazione finale,
- controlli ed eventuale restituzione.
In conclusione, rimandiamo a link utili e documenti:
- DL n. 41 del 22 marzo 2021 – articolo 1 (Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e termini per precompilata Iva)
- DL n. 34 del 19 maggio 2020 – articolo 25 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Contributo a fondo perduto)
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021 – pdf (Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto)
- Modello – pdf e istruzioni – pdf per la compilazione
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 marzo 2021 (Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021)
- Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 15 del 13 giugno 2020 (Chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto legge n. 34/2020)
- Circolare n. 22 del 21 luglio 2020 (Ulteriori chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto legge n. 34/2020)
Fonte Agenzia delle Entrate
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