CORONAVIRUS – NUOVA STRETTA

Il giorno 22 marzo 2020 il premier Conte ha firmato il Decreto che ufficializza le nuove restrizioni (già annunciate il giorno precedente) per contrastare l’avanzamento del nuovo coronavirus. Le misure adottate sono valide su tutto il territorio nazionale a partire dal giorno 23 marzo fino al 3 aprile 2020.
La possibilità che questa sia o meno la stretta finale dipende esclusivamente dal grado di collaborazione che tutti noi saremo in grado di offrire; è ormai chiaro che si tratta di una battaglia da combattere tutti assieme.
NUOVE DISPOSIZIONI
Le disposizioni del nuovo DPCM amplificano le restrizioni già adottate dai provvedimenti passati:
- Sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle ritenute di prima necessità e indicate nell’elenco. Tutte le imprese cui è data la possibilità di continuare le attività produttive sono tenute a rispettare il Protocollo per la sicurezza sul lavoro (leggi anche “Protocollo condiviso”, “leggere il protocollo” e “protocollo aziendale interno”). Tutte le attività non comprese nell’elenco, possono continuare le attività lavorative svolgibili in smart working. E’ data la possibilità di concludere le attività necessarie alla sospensione (es. spedizione merce in giacenza) o alla messa in sicurezza (es. cantieri edili) entro e non oltre il 25 marzo.
- Salvo che per comprovate esigenze lavorative o di salute, è vietato a tutte le persone fisiche lo spostamento o il trasferimento in comuni differenti da quello in cui si trovano attualmente.
- Sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonchè servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta comunque sospesa l’apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione se non erogati a distanza o in modalità da remoto;
- E’ consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
- sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa;
- Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
Le disposizione del nuovo DPCM sono efficaci a partire dal 23 marzo fino al 3 aprile 2020 e sono cumulative, non sostitutive a quelle contenute nel DPCM 11 marzo 2020 e nell’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, le cui validità vengono prorogate al 3 aprile 2020.
Pavia, 23/03/2020
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