Etichettatura degli imballaggi: nuove Linee Guida ministeriali

Etichettatura degli imballaggi: i destinatari del nuovo decreto sono i soggetti sui quali ricadono gli obblighi di etichettatura di cui all’art. 219, comma 5, TUA.
Con il decreto in commento, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha adottato, ai sensi dell’art. 219, comma 5.1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi, finalizzate al corretto adempimento degli obblighi stabiliti dall’art. 219, comma 5, cit., nonché degli ulteriori obblighi di marcatura degli imballaggi previsti dall’art. 182-ter, comma 6, lett. b), decreto legislativo cit. per gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile.
Le Linee Guida di cui al D.M. n. 360/2022, che abroga il precedente D.M. n. 114/2022, specificano, tra l’altro, interpretando le norme rilevanti in materia, che:
- su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i produttori devono indicare la codifica alfanumerica prevista dalla Decisione 97/129/CE;
- tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei ed efficaci, essendo sempre consentito il ricorso ai canali digitali (es. App, QR code, siti web);
- sugli imballaggi destinati al consumatore devono essere presenti anche le diciture opportune per supportarlo nella raccolta differenziata;
- per gli imballaggi in plastica realizzati con polimeri o loro combinazione non previsti espressamente nella Decisione 97/129/CE si può far riferimento alle norme UNI EN ISO 1043-1 per l’identificazione.
I contenuti minimi dell’etichetta avranno diverse strutture secondo:
1) il circuito di destinazione finale degli imballaggi:
- commerciale/industriale (B2B);
- consumatore (B2C);
2) le “strutture di imballaggio”:
- imballaggi e sistemi di imballaggio “monocomponente”;
- imballaggi e sistemi di imballaggio “multicomponente”;
3) i livelli di informazioni:
- cogenti;
- altamente consigliate;
- consigliate.
Gli imballaggi monocomponente destinati al consumatore finale devono riportare la codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione cit. e le indicazioni sulla raccolta.
Gli imballaggi costituiti da più componenti
Devono distinguere quelle separabili manualmente dal consumatore finale (es. confezione multipack di merendine) da quelle che non possono esserlo (es. etichetta in carta adesa a bottiglia in vetro): per ciascuna componente separabile manualmente del sistema di imballo si devono riportare almeno la codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione cit. e le indicazioni sulla raccolta quando non indicate sull’imballaggio di presentazione esterno.
Gli imballaggi a destinazione commerciale e/o industriale
Possono non presentare le informazioni relative alla destinazione finale degli imballaggi, ma devono obbligatoriamente riportare la codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione cit.
Il documento presenta anche le informazioni che possono concorrere ai contenuti dell’etichetta (codifica alfanumerica di cui alla Decisione cit.; famiglia di materiale; informazioni sulla raccolta), spiegando, altresì, in merito all’accoppiamento o trattamento, come va applicata la c.d. la regola del > 5% in tema di imballaggio “composto” (cioè costituito da materiali diversi che non è possibile separare manualmente) di cui alla Decisione cit..
Si analizzano poi in dettaglio gli imballaggi in acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro, poliaccoppiati o compositi e in materiale tessile.
Da ultimo, si chiarisce il contenuto dell’art. 11, dec. Milleproroghe (D.L. n. 228/2021, conv. in legge n. 15/2022) relativo alla sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 31 dicembre 2022 e alla possibilità di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta al 1° gennaio 2023, fino a esaurimento scorte.
Al riguardo si spiega cosa si intende per “prodotti”, quali imballaggi possono essere commercializzati dopo il 30 giugno 2022, con quali documenti è possibile provare che si tratti di scorte che è consentito commercializzare e se possono essere commercializzate le scorte di imballaggi in giacenza in altri Paesi.
Consulta il:
Fonte OneHSE
Gira questo approfondimento a chi serve






