Gravidanza a Rischio sul Lavoro: Diritti e Obblighi

Quando si parla di gravidanza a rischio lavoro si mescolano due cose diverse: la gravidanza patologica, che riguarda il medico, e la mansione vietata, che riguarda il datore di lavoro. Nel primo caso decide l’ASL; nel secondo l’Ispettorato territoriale del lavoro. In entrambi l’INPS paga soltanto: non valuta niente e non tiene nessun elenco. E i lavori vietati non li stabilisce l’azienda, ma un elenco tassativo di legge, l’Allegato A al D.Lgs. 151/2001.
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Gravidanza a rischio lavoro: chi decide, chi firma, chi paga
Tre soggetti diversi, tre atti diversi. Confonderli è l’errore che fa perdere settimane a un’azienda, e che espone il datore a una contravvenzione penale mentre aspetta una risposta che non doveva nemmeno chiedere.
- Il datore di lavoro verifica la mansione contro gli Allegati A e B. Se è vietata, sposta la lavoratrice ad altra mansione e lo mette per iscritto (art. 7, commi 3, 4 e 5, D.Lgs. 151/2001). Non serve autorizzare nulla: il divieto opera da solo.
- L’ASL dispone l’astensione quando la gravidanza è patologica, cioè in caso di gravi complicanze o di forme morbose aggravate dalla gestazione (art. 17, comma 2, lett. a, e comma 3).
- L’Ispettorato territoriale del lavoro dispone l’interdizione quando le condizioni di lavoro sono pregiudizievoli e non esiste una mansione alternativa (art. 17, comma 2, lett. b e c, e comma 4).
- L’INPS eroga l’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione (art. 22, comma 1). Riceve il provvedimento, non lo emette.
Il primo punto è quello che le aziende saltano più spesso. Se la mansione rientra negli Allegati A o B, non c’è discrezionalità e non c’è procedura da avviare. Il divieto è immediato, e la violazione è punita con l’arresto fino a sei mesi (art. 7, comma 7).
L’elenco dei lavori a rischio in gravidanza non è dell’INPS
È la ricerca più frequente su questo tema, ed è basata su un equivoco. L’INPS non pubblica alcun elenco di lavori vietati, perché non è l’INPS a stabilirli. L’elenco è normativo e si trova in tre punti precisi.
Dove si trova davvero l’elenco dei lavori a rischio in gravidanza
- Allegato A al D.Lgs. 151/2001, richiamato dall’art. 7, comma 1: i lavori faticosi, pericolosi e insalubri, vietati in modo automatico.
- Allegato B, richiamato dall’art. 7, comma 2: agenti e condizioni di lavoro cui la gestante non può essere esposta.
- Allegato C, richiamato dall’art. 11, comma 1: i rischi che il datore deve valutare. Qui non c’è un divieto automatico, c’è un obbligo di analisi.
La differenza fra i primi due allegati e il terzo è il cuore di tutta la materia. Allegati A e B contengono divieti: si applicano guardando la mansione, senza perizie. L’Allegato C contiene fattori da valutare: l’esito dipende dal DVR e dalle misure adottate.
Vietati durante la gestazione e per sette mesi dopo il parto
Sono le voci dell’Allegato A con il periodo di protezione lungo, che copre anche il rientro dopo il congedo:
- lettera C: lavori che espongono a silicosi e asbestosi, e alle altre malattie professionali degli allegati 4 e 5 al D.P.R. 1124/1965;
- lettera D: esposizione a radiazioni ionizzanti. La soglia la fissa l’art. 8: vietata ogni attività che esponga il nascituro a più di 1 millisievert in gravidanza;
- lettera L: assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive, nervose e mentali;
- lettera M: lavori agricoli con manipolazione di sostanze tossiche nella concimazione e nella cura del bestiame.
Vietati fino alla fine del periodo di interdizione
Queste voci proteggono la gestante fino al termine del congedo obbligatorio, non fino ai sette mesi del bambino. La distinzione non è formale: sbagliarla significa tenere una lavoratrice a casa oltre il dovuto, o farla rientrare troppo presto.
- lettera E: lavori su scale e impalcature, mobili e fisse;
- lettera F: manovalanza pesante;
- lettera G: stazione in piedi per più di metà dell’orario, o posizione particolarmente affaticante;
- lettera H: macchine mosse o comandate a pedale con ritmo frequente o sforzo notevole;
- lettera I: macchine scuotenti e utensili che trasmettono intense vibrazioni;
- lettere N e O: monda e trapianto del riso; lavoro a bordo di navi, aerei, treni, pullman e di ogni altro mezzo in moto.
Sopra tutte c’è il divieto generale di trasporto e sollevamento pesi dell’art. 7, comma 1. L’Allegato A precisa che vale sia a braccia sia a spalle, sia con carretti a ruote, e comprende carico, scarico e ogni operazione connessa. Nella nota prot. n. 5944 dell’8 luglio 2025 l’Ispettorato nazionale del lavoro fissa la soglia: si parla di carico oltre i 3 kg movimentati in modo non occasionale nella giornata tipo.
Cosa deve fare il datore dal giorno del certificato
Le tutele del D.Lgs. 151/2001 si attivano dalla comunicazione dello stato di gravidanza, di regola con il certificato medico. Prima di quel momento il datore non può agire, perché non sa. Dopo, ogni giorno di ritardo è un giorno di esposizione a un lavoro che la legge gli vieta di assegnare.
Primo passo: modificare, poi spostare
L’art. 12, comma 1, impone di evitare l’esposizione modificando temporaneamente condizioni od orario di lavoro. Se la modifica non basta, o non è possibile per motivi organizzativi o produttivi, si applica l’art. 7. Cioè lo spostamento ad altra mansione, anche inferiore, con conservazione della retribuzione e della qualifica originarie (art. 7, comma 5).
Lo spostamento va formalizzato per iscritto. Una mansione nuova comunicata a voce non è dimostrabile in un accertamento, e apre il tema più generale delle mansioni assegnate senza traccia documentale. Senza carta, per l’ispettore la lavoratrice ha continuato a fare quello che risulta dal contratto.
Secondo passo: informare l’Ispettorato, e solo dopo chiedere
L’art. 12, comma 2, chiede al datore di dare contestuale informazione scritta al servizio ispettivo territorialmente competente. È un’informativa, non una domanda di autorizzazione. L’istanza di interdizione serve solo quando né la modifica né lo spostamento sono praticabili.
Su questo la nota INL 5944/2025 è netta: la valutazione sulla possibilità di spostamento compete in via esclusiva al datore di lavoro, unico soggetto a conoscere l’organizzazione aziendale. L’interpello ministeriale prot. n. 6584 del 28/11/2006 aggiunge che l’impossibilità va intesa in senso relativo. Una mansione alternativa svuotata al punto da risultare inutile all’azienda e gravosa per la lavoratrice non è una vera alternativa.
E il medico competente che ruolo ha?
Un ruolo tecnico, non decisorio. Il medico competente collabora alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di tutela (art. 25, comma 1, lett. a, D.Lgs. 81/2008), ed è la figura che aiuta a stabilire se una mansione alternativa sia davvero compatibile.
Non è però lui a disporre l’astensione: quella resta all’ASL o all’Ispettorato. Dove la sorveglianza sanitaria è prevista, la lavoratrice può inoltre chiedere una visita ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 81/2008, e il medico valuta l’idoneità alla mansione specifica.
Gravidanza a rischio sul lavoro: le tre porte dell’articolo 17
L’art. 17 apre tre strade, e ognuna ha un’autorità diversa. Bussare alla porta sbagliata costa settimane.
Lettera a): la gravidanza patologica, decide l’ASL
Riguarda le gravi complicanze della gestazione e le forme morbose preesistenti che la gravidanza può aggravare. È la sola ipotesi in cui la causa è clinica e non lavorativa. L’astensione è disposta dall’azienda sanitaria locale (art. 17, comma 3), su certificazione medica.
Lettere b) e c): decide l’Ispettorato territoriale del lavoro
Qui la causa è il lavoro. La lettera b) copre le condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; la lettera c) l’impossibilità di spostamento ad altre mansioni. La nota INL 5944/2025 chiarisce un punto che molte istanze ignorano: le due condizioni devono ricorrere congiuntamente.
Il testo dell’art. 17, comma 4, parla ancora di «Direzione territoriale del lavoro»: dopo il D.Lgs. 149/2015 l’ufficio competente è l’Ispettorato territoriale del lavoro. Stesso organo, nome nuovo.
Quanto dura, e da quando si sta a casa
Il provvedimento va emanato entro sette giorni dalla ricezione della documentazione completa (art. 18, comma 7, D.P.R. 1026/1976, tuttora vigente per effetto dell’art. 87 del D.Lgs. 151/2001). Il termine decorre dal giorno successivo, e in caso di richiesta di integrazioni riparte dalla documentazione integrativa.
All’istanza servono documento d’identità del richiedente, certificato di gravidanza con data presunta del parto e indicazione della mansione. Se a presentarla è il datore, occorrono anche la motivazione tecnica dell’impossibilità di spostamento e lo stralcio del DVR relativo alle lavoratrici gestanti e puerpere. Senza quei due allegati l’Ispettorato può disporre un accertamento in loco, e i tempi si allungano.
La domanda che nessuno si pone: da quando decorre l’interdizione?
Quasi tutti gli articoli sul tema si fermano ai sette giorni. Manca però la cosa che conta davvero, e che la nota INL 5944/2025 ribadisce senza margini. L’astensione non decorre dalla data dell’istanza, né dalla chiusura dell’istruttoria: decorre sempre dalla data del provvedimento che la dispone.
Da qui una conseguenza che ribalta la prassi di molte aziende. I giorni fra la comunicazione della gravidanza e il provvedimento non sono coperti da nessuno. In quei giorni la lavoratrice non è in interdizione: è al lavoro. Se la sua mansione è fra quelle vietate dagli Allegati A e B, il datore che la lascia lì «in attesa dell’Ispettorato» sta commettendo la contravvenzione dell’art. 7, comma 7, mentre aspetta.
Attendere non è prudenza, è il rischio. La sequenza corretta è invertita: prima si toglie la lavoratrice dalla mansione vietata, con ferie, permessi o adibizione temporanea ad altro; poi si presenta l’istanza. L’art. 18, comma 8, del D.P.R. 1026/1976 consente all’ufficio di provvedere immediatamente, senza istruttoria preventiva, ma è una facoltà dell’amministrazione — non un piano su cui costruire l’organizzazione del lavoro.
Il caso concreto: una commessa, un negozio, quattro documenti
Un punto vendita di abbigliamento, sei addette. Il 3 marzo una commessa consegna il certificato di gravidanza. Mansione: vendita assistita, otto ore, in piedi salvo la pausa. Il titolare pensa a un caso banale, perché «non solleva niente e può camminare per il negozio».
Non è banale, ed è già vietato. La lettera G dell’Allegato A comprende i lavori con stazione in piedi per più di metà dell’orario o in posizione particolarmente affaticante. Con nota prot. n. 20211 del 6 novembre 2015 il Ministero del lavoro ha stabilito che la mansione di commessa-addetta alla vendita vi rientra. E vi rientra a nulla rilevando che la lavoratrice possa deambulare nel punto vendita.
Cosa firma il titolare, e in che ordine
- 3 marzo — protocollo del certificato. Data certa di ricezione: da lì decorrono gli obblighi e si misura ogni ritardo.
- 3 marzo — verifica della mansione e integrazione del DVR. La sezione lavoratrici gestanti e puerpere ex art. 11 va aggiornata sul caso concreto, non lasciata come modulo generico. Vale la stessa logica dell’aggiornamento del DVR quando cambia una condizione aziendale. Copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, come impone l’art. 11, comma 2.
- 4 marzo — lettera di adibizione temporanea. Cassa seduta e back office, con orario ridotto in piedi: mansione diversa, retribuzione e qualifica invariate (art. 7, comma 5). Consegnata e controfirmata dalla lavoratrice.
- 4 marzo — informazione scritta all’Ispettorato ai sensi dell’art. 12, comma 2, con l’indicazione della mansione di provenienza e di quella assegnata.
E se in negozio non esistesse una postazione seduta reale, non un espediente per qualche giorno? Il quarto documento cambierebbe natura: istanza di interdizione all’Ispettorato, con stralcio del DVR e motivazione tecnica dell’impossibilità. La lavoratrice, nel frattempo, resta comunque fuori dalla mansione vietata.
Cosa guarda l’ispettore
Quattro date e la loro distanza. La data del certificato, quella dell’aggiornamento del DVR, quella della lettera di adibizione, quella della comunicazione all’Ispettorato. Un DVR con la sezione gestanti compilata dopo l’arrivo del certificato racconta da solo che la valutazione non c’era prima. L’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 impone invece di valutare i rischi anche in relazione alle lavoratrici in stato di gravidanza, a prescindere da chi sia presente in organico quel giorno.
Che il divieto morda sul serio lo mostra la Cassazione civile, sez. lavoro, 13 giugno 2023, n. 16785. Una psichiatra assunta a termine per sostituire un collega in un istituto psichiatrico aveva comunicato la gravidanza pochi giorni dopo la firma. La Corte ha dichiarato il contratto nullo ex art. 1418 c.c.: la prestazione dedotta rientrava fra i lavori vietati dalla lettera L dell’Allegato A, quindi era giuridicamente impossibile fin dall’origine. Non licenziamento illegittimo: contratto mai validamente sorto.
Una valutazione generica non regge: lo dice la Corte di giustizia
Molte aziende hanno nel DVR una pagina sulle lavoratrici madri copiata da un modello, uguale per ogni mansione. Non basta, e non lo dice un consulente: lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea, 19 ottobre 2017, causa C-531/15 (Otero Ramos).
Il caso riguardava un’infermiera di pronto soccorso in periodo di allattamento. Secondo la Corte, la valutazione richiesta dall’art. 4, par. 1, della direttiva 92/85/CEE deve comprendere un esame specifico della situazione individuale della lavoratrice. Una valutazione che non lo contiene non è conforme, e integra un trattamento meno favorevole legato alla maternità.
Ne discende un effetto processuale pesante, ai sensi dell’art. 19 della direttiva 2006/54/CE. Se la lavoratrice porta elementi che indicano una valutazione non conforme, l’onere di provare il contrario passa al datore. Un documento che dichiara la mansione «esente da rischi» senza motivazione non costituisce prova a favore dell’azienda.
Le tutele che scattano comunque, mansione o no
Alcune protezioni non dipendono dalla valutazione dei rischi né da alcun provvedimento: operano per il solo fatto oggettivo della gravidanza.
- Lavoro notturno vietato dalle 24 alle 6, dall’accertamento della gravidanza fino a un anno di età del bambino (art. 53, comma 1).
- Congedo obbligatorio: due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo (art. 16, comma 1). L’art. 20 consente la flessibilità — un mese prima e quattro dopo — su attestazione sanitaria del ginecologo del Servizio sanitario nazionale e, ove previsto, del medico competente.
- Divieto di licenziamento dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno del bambino (art. 54, comma 1).
- Anticipo a tre mesi del congedo quando la lavoratrice è occupata in lavori gravosi o pregiudizievoli in relazione all’avanzato stato di gravidanza (art. 17, comma 1).
- Permessi retribuiti per esami prenatali, accertamenti clinici e visite specialistiche da eseguire in orario di lavoro, previa domanda e successiva documentazione di data e orario (art. 14).
Sul divieto di licenziamento la Cassazione civile, sez. lavoro, 7 maggio 2025, n. 12060 ha confermato una linea rigorosa. Una lavoratrice era stata licenziata per superamento del periodo di comporto mentre era in gravidanza. La Corte ha ritenuto il recesso nullo: la tutela della maternità prevale sulla disciplina ordinaria dell’art. 2110 c.c. Il divieto opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, indipendentemente da ciò che il datore sapeva.
Due precisazioni chiudono il quadro. L’inosservanza degli artt. 16 e 17 è punita con l’arresto fino a sei mesi (art. 18, comma 1). I provvedimenti di interdizione, poi, sono definitivi per espressa previsione dell’art. 17, comma 5.
Domande frequenti su gravidanza a rischio e lavoro
Esiste un elenco INPS dei lavori a rischio in gravidanza?
No. L’INPS eroga l’indennità di maternità nella misura dell’80% della retribuzione (art. 22, comma 1, D.Lgs. 151/2001), ma non redige né gestisce alcun elenco. I lavori vietati sono elencati negli Allegati A e B al D.Lgs. 151/2001, richiamati dall’art. 7, commi 1 e 2. L’Allegato C indica invece i rischi che il datore deve valutare ai sensi dell’art. 11.
La gravidanza a rischio la dichiara il ginecologo o l’azienda?
Dipende dalla causa. Se il rischio è clinico — gravi complicanze o forme morbose aggravate dalla gestazione — serve la certificazione medica e provvede l’ASL (art. 17, comma 2, lett. a, e comma 3). Se il rischio deriva dalla mansione o dall’ambiente, il percorso è quello dell’Ispettorato territoriale del lavoro (lett. b e c).
Chi paga durante l’interdizione anticipata?
L’indennità è pari all’80% della retribuzione ed è a carico dell’assicurazione obbligatoria, quindi dell’INPS (art. 22, comma 1). L’art. 22 la riconosce anche per i periodi disposti in attuazione dell’art. 7, comma 6, e dell’art. 12, comma 2, cioè per l’interdizione legata alle condizioni di lavoro.
Una commessa in gravidanza può continuare a lavorare in negozio?
Non nella mansione di vendita svolta prevalentemente in piedi: rientra nella lettera G dell’Allegato A, come chiarito dalla nota ministeriale prot. n. 20211 del 6 novembre 2015. Resta possibile l’adibizione a una mansione diversa e realmente compatibile, con conservazione di retribuzione e qualifica. Se non esiste, si procede con l’istanza di interdizione.
Il DVR va aggiornato solo quando c’è una lavoratrice incinta?
No. L’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 impone di valutare i rischi anche in relazione alle lavoratrici in stato di gravidanza. L’art. 11 del D.Lgs. 151/2001 colloca questa analisi nella valutazione ordinaria. L’integrazione va fatta prima: quando arriva il certificato servono decisioni in giornata, non l’avvio di una valutazione da zero.
I riferimenti normativi in sintesi
- D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151: artt. 6, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 22, 53, 54 e Allegati A, B, C.
- D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, art. 18, commi 7 e 8 (vigente ex art. 87 D.Lgs. 151/2001).
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 28, comma 1.
- Nota INL prot. n. 5944 dell’8 luglio 2025; nota INL n. 1550 del 13 ottobre 2021; circolare INL n. 553 del 2 aprile 2021.
- Note MLPS prot. n. 7553 del 29 aprile 2013, prot. n. 20211 del 6 novembre 2015; interpello prot. n. 6584 del 28 novembre 2006.
- Direttiva 92/85/CEE, art. 4, par. 1; direttiva 2006/54/CE, art. 19.
La parte più delicata non è conoscere l’elenco: è dimostrare, a distanza di mesi, di aver deciso in tempo. Se la sezione lavoratrici gestanti del vostro documento è la stessa pagina di sempre, il punto da cui ripartire è il DVR costruito sulle mansioni reali dell’azienda. Per l’impostazione complessiva degli adempimenti trovate un quadro nei nostri servizi di sicurezza sul lavoro.
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