LAVORATORI FRAGILI: indicazioni operative

Negli ambienti di lavoro, vista la situazione odierna, è importante dare maggiore considerazione alle eventuali patologie o stati di fragilità presenti nella popolazione lavorativa, ai lavoratori fragili.
Già in condizioni normali vige l’obbligo di “controllare” l’esposizione dei lavoratori a rischi pregiudizievoli per il loro specifico stato di salute.
In questo periodo di lock-down, però, per certi individui anche solo recarsi al lavoro è considerato un potenziale fattore di rischio.
Comunicazione del Medico Competente
In virtù di quanto definito nel Protocollo condiviso, è il Medico Competente a comunicare alle imprese l’eventuale presenza tra i dipendenti di situazioni di particolare fragilità. In caso di presenza di lavoratori con alta suscettibilità a conseguenze gravi legate al COVID-19, il MC dovrà comunicare le patologie attuali e/o pregresse al Datore di Lavoro, definendo con lui la strategia di gestione da mettere in atto.
Il Medico Competente individua i lavoratori fragili attraverso le informazioni in suo possesso ottenute dall’attività di sorveglianza sanitaria.
C’è da considerare che il MC potrebbe non essere al corrente di alcuni stati di fragilità, essendo dovuti a situazioni cliniche non legate alla realtà lavorativa e non comunicate. In tal caso, il lavoratore si dovrà rivolgere al Medico di Medicina Generale per valutare la necessità di isolamento con codice V07. In caso di valutazione negativa da parte del MMG, il lavoratore può presentare al MC la documentazione clinica attestante la sua situazione richiedendo una visita straordinaria.
Si rimanda al documento diffuso dall’ANMA (“Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti”) che propone le indicazioni operative per la Gestione del lavoratore “fragile”:

Lavoratori con maggiore fragilità
Le persone con maggiore possibilità di riscontro di sintomi gravi vengono definiti dall’art. 3 numero 1 lettera b) del DPCM 08/03/2020 “[…] persone anziane, affette da patologie croniche, con multimorbilità, con stati di immunodepressione […]”. Più in particolare i lavoratori più esposti sono:
- persone sottoposte a terapie con azione depressiva sul sistema immunitario;
- affetti da malattie autoimmuni;
- colpiti da malattie infettive;
- affetti da malattie neoplastiche;
- coloro che hanno subito un trapianto d’organo;
- persone che presentano insufficienza renale;
- affetti da patologie croniche dell’apparato respiratorio;
- soggetti con difficoltà di controllo della pressione arteriosa a causa di terapie in atto;
- obesi patologici;
- affetti da patologie cardiache.
In conclusione, i lavoratori “in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonchè ai lavoratori in possesso della certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita ai sensi dell’art.3 , comma 1, della medesima legge 104/1992” vengono trattati differentemente, in quanto già considerati nel DL 17 marzo 2020.
Pavia, 16/04/2020
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