MODIFICA ALL’ELENCO DELLE ATTIVITA’ ESSENZIALI

Con il Decreto del MISE del 25 marzo 2020 viene modificato il DPCM del 22 marzo 2020 contenente le “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica”.
Le modifiche riguardano l’Allegato 1 del suddetto DPCM. Il nuovo elenco delle attività essenziali è contenuto all’interno dell’Allegato 1 al nuovo DM. Tali modifiche erano comunque proposte all’Art 1 comma 1 lettera a) dello stesso DPCM 22 marzo 2020.
Il nuovo Decreto, inoltre, definisce misure aggiuntive per tre particolari attività:
- [ATECO 78.2] Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale); sono consentite solo in relazione alle attività rientranti nell’allegato al DM;
- [ATECO 82.20.00] Attività di call center; sono consentite solo per chamate in entrata “che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami” e, comunque, solo inrelazione alle attività contenute nell’allegato;
- [ATECO 82.99.99] Attività e altri servizi di sostegno alle imprese; sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio dei prodotti.
VALIDITA’
Il Decreto Ministeriale del 25 marzo 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 marzo con immediata entrata in vigore.
Per le imprese la cui sospensione è dovuta all’entrata in vigore del DM, l’effettiva sospensione deve avvenire entro e non oltre il 28 marzo 2020. Entro tale data, le imprese non più contenute nell’allegato potranno completare le attività necessarie alla sospensione, comprese la messa in sicurezza degli ambienti/attrezzature/impianti e la spedizione della merce in giacenza.
L’entrata in vigore del Decreto del MISE non abroga il DPCM del 22 marzo 2020, ne applica soltanto le modifiche sopra citate. Le attività non contenute nell’allegato possono quindi continuare se:
- svolgibili in modalità di telelavoro;
- funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali previa comunicazione al Prefetto;
- erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali (escluse le attività di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura o i servizi di istruzione se non svolti a distanza);
- svolgono attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;
- legate a impianti a ciclo produttivo continuo la cui interruzione possa provocare un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti (sempre previa comunicazione al Prefetto);
- attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa o altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
Per una più completa consultazione si rende disponibile il testo integrale del Decreto:
Pavia, 27/03/2020
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