Nuovo modello OT23: riduzione tasso INAIL per la prevenzione

Nuovo modello OT23: pubblicato da INAIL il modello per la riduzione del tasso medio per la prevenzione per l’anno 2024, con riferimento agli interventi adottati nel 2023.
Cos’è il Modello OT23?
Il Modello OT23 consente alle aziende di accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa, a condizione che abbiano effettuato interventi per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, andando oltre gli standard obbligatori previsti dalla legge (dlgs 81/08).
È stato recentemente tenuto un incontro presso la Direzione Generale dell’INAIL a Roma, durante il quale sono state presentate le novità riguardanti il Modello OT23 per il 2024. All’incontro ha partecipato Roberto Rinaldi, presidente di Conflavoro PMI Rieti.
Le principali modifiche per il 2024 riguardano:
SEZIONE A OT23 modello 2024:
- Le sezioni A-3-2 (sostituzione di macchine ante 1996), A-3.4 (installazione di dispositivi supplementari per migliorare la visibilità della zona di lavoro su macchine operatrici semoventi) e A-3.5 (installazione di barriere materiali fisse per separare aree e percorsi pedonali da quelli delle macchine operatrici) hanno avuto una riformulazione della descrizione degli interventi e/o della documentazione da presentare per agevolare l’utente e semplificare la fase di verifica tecnico-amministrativa.
- Per l’intervento A-3.6, è stato previsto un ampliamento che permette di sostituire il trattore con uno analogo munito di strutture antiribaltamento (ROPS) o con uno dotato di protezione contro lo schiacciamento causato dalla caduta di oggetti sulla cabina di pilotaggio (FOPS).
- L’intervento A-5.1 (prevenzione dei rischi derivanti dalle punture di imenotteri) ha subito una parziale riformulazione dell’elenco dei documenti da produrre, includendo indicazioni sull’attività svolta dall’impresa, sul tipo di formazione impartita e sulle valutazioni del medico competente.
SEZIONE B:
- Per la prevenzione del rischio di incidente stradale legato allo stato di ebbrezza (punto B-10), è stata ridotta notevolmente la documentazione da fornire, richiedendo essenzialmente solo l’attestazione dell’acquisto e dell’installazione dei dispositivi di blocco dell’accensione in caso di ebbrezza del conducente (ignition interlock devices).
SEZIONE C:
- Per l’intervento C-1.2 (insonorizzazione di ambienti di lavoro), è stato specificato il riferimento alla norma UNI 11347 per l’identificazione delle strutture idonee all’insonorizzazione.
- Sono stati eliminati gli interventi C-2.1 (controllo dei DPI per la protezione delle vie respiratorie prima della loro adozione tramite esecuzione del “Fit test”) e C-2.2 (sistemi di aspirazione dell’aria specifici per la manipolazione di agenti cancerogeni e/o mutageni).
SEZIONE D:
- Per il punto D-3, è stato indicato che l’intervento deve essere erogato in modo sistematico e ripetuto nel tempo, al fine di considerare la sua attuazione effettiva ed efficace nella valutazione della richiesta.
SEZIONE E:
- L’intervento E-3 (adozione e mantenimento di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro) richiede contestualmente il “programma di audit” per agevolare le aziende che effettuano gli audit di verifica del sistema di gestione nel corso di più anni.
- Sono stati aggiunti ulteriori sistemi di gestione al punto E-4, specificamente dedicati ai lavoratori delle aziende di produzione del calcestruzzo preconfezionato.
- È stata riformulata la documentazione necessaria per l’intervento E-5 (controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza sull’attuazione del modello).
SEZIONE F:
- Per l’intervento F-2 (adozione di un defibrillatore), è stata aggiunta la richiesta di fornire la ricevuta dell’avvenuto invio.
- Per l’intervento F-7 (sistemi di controllo a distanza dell’utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori), è stata ampliata la tipologia di dispositivi idonei a comprovare l’attuazione dell’intervento.
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Fonte INAIL
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