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Antincendio Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Tecnici manutentori antincendio: nuovi chiarimenti per la qualificazione

Tecnici manutentori antincendio

Tecnici manutentori antincendio: l’importante comunicazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (VV.FF.) datata 13 marzo 2023 apporta un aggiornamento alla precedente comunicazione del 6 ottobre 2021 riguardante i soggetti formatori e le prove d’esame.

Il decreto del 1 settembre 2021, modificato successivamente dal decreto del 15 settembre 2022, stabilisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, conformemente all’articolo 46, comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e sue modifiche.

Il decreto prevede specificamente la figura del tecnico manutentore antincendi, un individuo con competenze tecniche e professionali adeguate, attestate da una qualifica riconosciuta.

Va sottolineato innanzitutto che l’articolo 4 del decreto del 1 settembre 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2021, n. 230), entrerà in vigore il 25 settembre 2023, dopo le modifiche apportate dal decreto del 15 settembre 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2022, n. 224). Questo articolo stabilisce che le operazioni di manutenzione e i controlli sugli impianti, sulle attrezzature e sulle altre misure di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati.

Le modalità di qualificazione per il tecnico manutentore

sono definite nell’allegato II del suddetto decreto, e tale qualifica è valida su tutto il territorio nazionale.

La comunicazione emanata dal Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Prevenzione e Sicurezza Tecnica, datata 6 ottobre 2021, n. 14804, ha fornito i primi chiarimenti sul decreto del 1° settembre 2021, in particolare riguardo ai requisiti dei docenti dei corsi di formazione, all’individuazione dei soggetti formatori, all’elenco delle attrezzature necessarie per i soggetti formatori e ai requisiti delle sedi oggetto degli esami di qualifica, nonché alle modalità dell’esame di idoneità.

La comunicazione del 13 marzo 2023, n. 3747, sempre emessa dal medesimo ente, fornisce ulteriori indicazioni per lo svolgimento degli esami di abilitazione dei tecnici manutentori, al fine di consentire ai soggetti formatori di presentare le richieste di riconoscimento dei requisiti e di avviare regolarmente gli esami, considerando l’imminente entrata in vigore della normativa.

La qualifica degli aspiranti manutentori che superano l’esame avrà effetto a partire dal 25 settembre 2023 e non prima.

La comunicazione include anche i moduli specifici da utilizzare per richiedere il riconoscimento dei soggetti formatori (mod. A), tramite i quali i richiedenti, oltre a chiedere il riconoscimento dei requisiti, forniscono l’elenco dei centri di formazione e delle sedi di esame (mod. B), conformi alle caratteristiche indicate nella precedente comunicazione del 6 ottobre 2021, n. 14804.

È in fase di sviluppo una piattaforma informatica

In cui saranno elencati tutti i soggetti formatori autorizzati, insieme ai relativi centri di formazione e sedi d’esame.

Si precisa inoltre che i soggetti formatori che hanno centri di formazione e/o sedi d’esame in una singola regione possono presentare la richiesta di autorizzazione alla competente Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, mentre le richieste dei soggetti formatori con centri di formazione e/o sedi d’esame in più regioni devono essere presentate alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, individuando un referente per ogni sede (di formazione e/o di esame) in ogni caso.

Nel caso in cui una sede di formazione o di esame già autorizzata interrompa l’attività o non soddisfi più i requisiti per l’esercizio, il soggetto formatore deve comunicare la variazione alla Direzione che ha rilasciato l’autorizzazione, per l’aggiornamento necessario.

Ogni richiesta presentata dal soggetto formatore viene valutata dalla Direzione che riceve l’istanza, la conformità viene verificata e viene compilato (o aggiornato) il modulo riepilogativo dei centri di formazione e delle sedi d’esame dei soggetti formatori autorizzati.

Per quanto riguarda le prove d’esame, la comunicazione ricorda le tre tipologie di prove previste dal decreto del 1° settembre 2021, a cui le commissioni d’esame devono attenersi in base a quanto dichiarato dai candidati, fornendo contemporaneamente il modello per la domanda di esame.

Le prove si distinguono come segue:
  1. richiesta di esame completo dopo aver frequentato il corso di formazione previsto;
  2. richiesta di esame completo per i soggetti che svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni e sono esentati dalla frequenza del corso di formazione previsto;
  3. richiesta di esame ridotto (valutazione del curriculum e prova orale) per i tecnici manutentori già qualificati con certificazione volontaria o tramite una commissione istituita dai VV.FF., a seguito della frequenza di un corso presso un ente di formazione accreditato con contenuti minimi e durata pari o superiore a quanto richiesto.

Si precisa che la prova orale ha lo scopo di approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle prove scritte e nella prova pratica e, per il caso 3, questa prova deve includere anche un’analisi approfondita del livello di conoscenza degli aspetti pratici relativi all’attività di manutenzione.

Poiché le domande di abilitazione relative al caso 2 e 3 prevedono l’ammissione diretta all’esame di personale con esperienza e/o formazione pregressa, al fine di garantire che la manutenzione dei dispositivi antincendio sia regolarmente eseguita dai manutentori senza interruzioni, si sollecita la rapida programmazione delle prove d’esame per i candidati di tali casi, una volta che le sedi d’esame siano individuate e autorizzate.

Si ricorda che le appendici I e II della comunicazione del 6 ottobre 2021, n. 14804, sono attualmente in fase di aggiornamento per recepire le modifiche introdotte dal decreto del 15 settembre 2022 relative ai corsi e alle prove per i manutentori dei sistemi di evacuazione di fumo e calore e dei sistemi a polvere.

Nonostante ciò, la comunicazione ritiene che sia comunque possibile avviare le prove d’esame basandosi sui contenuti dei corsi e delle attrezzature indicati nella comunicazione sopra menzionata, che riporta il dataset minimo necessario per tutte le tipologie di dispositivi antincendio.

Ministero dell’Interno – Nota D.C. Prevenzione 3 Sicurezza Tecnica 13 marzo 2023, n. 3747

Link utili: 

Fonte OneHSE

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Simone Ruzza
Chi l’ha scritto

Simone Ruzza

Progettista antincendio, coordinatore per la sicurezza e responsabile tecnico

Ingegneria Civile e Ambientale, Università di Pavia · Iscritto all'Elenco Ministeriale dei Tecnici Antincendio (Ministero dell'Interno — Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) · Lead Auditor ISO 9001:2015 (TÜV SÜD) · Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 98 D.Lgs. 81/08

Porta le pratiche di prevenzione incendi dalla progettazione al CPI: valutazione del rischio, resistenza al fuoco delle strutture, impianti idrici, rapporto con i Vigili del Fuoco. In cantiere è coordinatore per la sicurezza: piani di sicurezza e coordinamento, verifica dell'idoneità delle imprese, sopralluoghi durante i lavori. In SPL dal 2018.

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