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231 e sicurezza sul lavoro: quando l’infortunio lo paga la società

231 sicurezza sul lavoro: conformita aziendale e responsabilita della societa

Un operaio che non è suo dipendente sale sul tetto del suo capannone, cade e muore. Lei non era sul posto. Eppure il conto più pesante non arriva a lei: arriva alla sua società, e vale 75.000 euro più le sanzioni interdittive. È il punto in cui 231 e sicurezza sul lavoro smettono di essere un tema da grande impresa.

Che l’infortunio del dipendente di una ditta esterna possa costare una condanna penale a chi affida i lavori lo abbiamo raccontato in «Non è un mio dipendente». Qui viene il tempo successivo: accanto alla persona risponde l’azienda, con sanzioni sue.

Il caso: un tetto da pulire, 75.000 euro alla società

Una S.r.l. del Messinese, proprietaria di un capannone-officina, deve far togliere la cenere lavica dalla copertura, che ostruisce gli scarichi. È un lavoro di quelli che si risolvono con una telefonata, e la società lo affida in modo informale a una ditta di autotrasporti.

Un lavoratore di quella ditta sale sul tetto. Non ci sono linee di ancoraggio, non c’è delimitazione dell’area, mancano i dispositivi per il lavoro in quota. Cade e muore.

La Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza n. 28488 del 27 luglio 2026, ha deciso il ricorso della sola società. Sulle persone fisiche — l’amministratore della committente e il datore di lavoro della vittima — il giudicato si era già formato: gli uomini avevano finito, l’ente ha continuato a difendersi da solo, con un giudizio di rinvio e un secondo ricorso in Cassazione. Lo ha perso: la condanna per illecito amministrativo è confermata, ed è 250 quote da 300 euro, cioè 75.000 euro, con sanzioni interdittive nella durata minima e risarcimento alle parti civili.

I giudici hanno confrontato quel lavoro con le misure adottate nel 2017 per operare sulla stessa copertura: delimitazione dell’area e installazione di linee di ancoraggio, con «evidente incidenza sui costi e sui tempi». E hanno pesato un secondo precedente, che va nella direzione opposta: già nel 2014 lo stesso tetto era stato affidato alla stessa impresa con modalità sovrapponibili a quelle dell’infortunio — indice, per la Corte, della non episodicità della scelta organizzativa. Alla vittima è stato poi riconosciuto un concorso di colpa del 50%: non è bastato a salvare la società.

231 sicurezza sul lavoro: perché risponde anche l’azienda

Il D.Lgs. 231/2001, art. 25-septies, mette l’omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche fra i reati che fanno rispondere l’ente. Il comma 2 fissa la sanzione fra 250 e 500 quote e le interdittive da tre mesi a un anno. L’importo della quota lo colloca la legge fra circa 258 e 1.549 euro. A Messina il giudice è partito dal minimo delle quote: i 75.000 euro sono quasi il pavimento di quella forbice, non il massimo.

Il comma 2, però, non è l’unica casella, ed è bene sapere qual è l’altra. Se l’omicidio colposo nasce dalla mancata valutazione dei rischi in una delle situazioni dell’art. 55 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 — attività a rischio elevato, esposizione ad agenti cancerogeni o biologici, amianto, atmosfere esplosive, cantieri con più imprese sopra i 200 uomini-giorno — allora si applica il comma 1, che non è una forbice: 1.000 quote fisse. Al valore minimo della quota fanno già oltre 258.000 euro.

Ma perché paga la società, se nessuno voleva quella morte? Perché l’art. 5 del decreto chiede che il reato sia commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente, e sono due cose diverse. L’interesse guarda alle intenzioni, prima del fatto. Il vantaggio, scrive la Cassazione, «ha natura oggettiva ed è apprezzabile ex post, in base agli effetti concretamente derivati dall’illecito».

Nei reati colposi quei criteri si riferiscono alla condotta, non all’evento. Nessuno cercava l’infortunio. Quello che l’azienda ha ottenuto è il risparmio di chi non monta gli ancoraggi e chiama la ditta che costa meno e arriva prima. Non serve un guadagno: basta una spesa evitata.

«Ho verificato la ditta»: cosa vuol dire davvero

Chi affida lavori dentro la propria azienda deve verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa. L’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 indica due strumenti minimi: il certificato di iscrizione alla camera di commercio e l’autocertificazione dei requisiti. Il comma 2 aggiunge cooperazione e coordinamento con chi entra in casa sua.

E il coordinamento, da solo, non chiude l’adempimento: il comma 3 chiede al committente di promuoverlo elaborando un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), da allegare al contratto. Il comma 3-bis ne esclude i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature e i lavori o servizi che non superano i cinque uomini-giorno — ma l’esclusione cade se ci sono rischi particolari, agenti cancerogeni o biologici, atmosfere esplosive o amianto.

Attenzione a dove si trova, però, perché la casella accanto ha obblighi maggiori, non minori. L’art. 26 vale per i lavori affidati all’interno della propria azienda, se si ha la disponibilità giuridica dei luoghi. Se invece i lavori sono edili o di ingegneria civile fra quelli dell’allegato X, si entra nel Titolo IV. Lì il committente verifica l’idoneità «con le modalità di cui all’allegato XVII» (art. 90 comma 9), trasmette la notifica preliminare quando è dovuta — con più imprese esecutrici, o con una sola impresa se il cantiere supera i 200 uomini-giorno — e, con più imprese, nomina i coordinatori. «Non sono un cantiere, quindi ho meno obblighi» è un ragionamento che va al contrario.

Il certificato camerale, comunque, non è un lasciapassare. La ditta scelta era iscritta e operativa: solo, faceva autotrasporti. Il punto non è se l’impresa esiste, è se sa fare quel lavoro — e vale anche per chi affida lavori in subappalto.

Il modello organizzativo non è un certificato

Contro la responsabilità dell’ente le difese non sono una sola. La prima è negare il presupposto: l’art. 5 comma 2 esclude la responsabilità quando chi ha agito lo ha fatto «nell’interesse esclusivo proprio o di terzi». È la strada che la società di Messina ha tentato, e ha perso nel merito — non perché non esistesse. La seconda è quella che si costruisce prima del fatto: il modello di organizzazione e gestione dell’art. 30 del D.Lgs. 81/2008. Ha efficacia esimente se è «adottato ed efficacemente attuato», e fra le attività che deve garantire la legge nomina espressamente la gestione degli appalti (comma 1, lettera c). Servono poi registrazione delle attività, articolazione di funzioni con poteri veri, sistema disciplinare e verifica periodica. Chi delega senza controllare non ha delegato: vale anche per la delega di funzioni.

E l’art. 30 non arriva fino in fondo: dice come deve essere fatto il modello sulla sicurezza, mentre quando esime lo stabilisce un’altra norma. Se il reato è di un vertice — l’amministratore, come a Messina — le condizioni stanno nell’art. 6 comma 1 del D.Lgs. 231/2001, e sono quattro, tutte insieme: modello adottato ed efficacemente attuato prima del fatto; vigilanza affidata a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; elusione fraudolenta del modello da parte di chi ha commesso il reato; nessuna omessa o insufficiente vigilanza di quell’organismo. Un modello costruito sulla sola lista dell’art. 30, senza organismo di vigilanza, non esime.

Due avvertenze, perché in rete si legge il contrario. La presunzione del comma 5 — modelli costruiti sulle Linee guida UNI-INAIL 2001 o sulla UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 — vale «in sede di prima applicazione» e «per le parti corrispondenti». Un certificato non è un modello. E i modelli semplificati che la legge n. 34 del 2026 ha chiesto all’INAIL per le piccole imprese non esistono: quel termine è scaduto a vuoto il 5 agosto 2026.

231 sicurezza sul lavoro: la checklist per chi affida lavori

  1. Metta per iscritto l’incarico, anche per il lavoro di mezza giornata: un affidamento informale prova che nessuno ha valutato niente.
  2. Verifichi che la ditta faccia quel mestiere, non solo che esista: visura con l’attività reale e autocertificazione dei requisiti.
  3. Chieda i nomi di chi verrà, con formazione e addestramento per il rischio specifico.
  4. Guardi i dispositivi prima che si cominci. Se servono ancoraggi e imbracature, devono essere sul posto.
  5. Indichi i costi della sicurezza nel contratto: un prezzo che li ignora è il primo indizio del risparmio che il giudice cerca.
  6. Conservi traccia scritta e datata del coordinamento sui rischi del suo sito: quando il DUVRI è dovuto, quella traccia è il DUVRI allegato al contratto.

La via d’uscita

Il conto di Messina non nasce da un cavillo. Nasce dall’aver trattato un lavoro pericoloso come una commissione. Se nella sua azienda entrano fornitori e manutentori, la domanda non è se esiste un documento, ma se qualcuno controlla che corrisponda a ciò che accade sul posto. È il lavoro che facciamo con i nostri servizi di consulenza sulla sicurezza sul lavoro: verificare i fornitori e tenere in ordine la documentazione degli appalti.

Domande frequenti

Il decreto 231 vale anche per le piccole imprese?

Sì. Si applica agli enti collettivi, comprese le S.r.l. con pochi dipendenti: la società condannata nel caso di Messina è una S.r.l. proprietaria di un capannone. Non esiste una soglia dimensionale sotto la quale l’ente non risponde.

Se il lavoratore è stato imprudente, l’azienda è salva?

No. Alla vittima è stato riconosciuto un concorso di colpa del 50% e la condanna dell’ente è rimasta. Il comportamento del lavoratore può incidere sulla misura della responsabilità, ma non esclude il vantaggio che l’ente ha tratto dalla violazione.

Che cosa sono le sanzioni interdittive?

Sono misure che colpiscono l’attività: interdizione dall’esercizio, sospensione o revoca di autorizzazioni, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni, divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9 comma 2 del D.Lgs. 231/2001). Qui durano da tre mesi a un anno.

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Andrea Reali
Chi l’ha scritto

Andrea Reali

Amministratore e responsabile tecnico · Professore a contratto

Professore a contratto in Igiene Ambientale, Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense, Università di Pavia (dal 2013) · Abilitato RSPP per tutti i macrosettori ATECO · Consulente Tecnico Ambientale (C.S.E.A.) · Docente-formatore qualificato ai sensi del D.I. 6 marzo 2013

Guida SPL dal 2013 come amministratore e responsabile tecnico: è la firma tecnica dietro i documenti e la formazione dello studio. Laureato a Pavia in Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, segue salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, igiene ambientale e alimentare come RSPP per enti pubblici e aziende private. Le stesse materie le insegna all'Università di Pavia: è questo doppio sguardo — chi la norma la applica e chi la spiega — il filo di ciò che SPL mette per iscritto.

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