Acque reflue industriali e acque reflue domestiche

L’assimilazione di acque reflue industriali alle domestiche va sempre provata.
La sentenza Cass. Pen., Sez. III, 4 agosto 2022, n. 30678, si sofferma su una questione non molto ricorrente nella giurisprudenza di legittimità.
La delimitazione del perimetro applicativo della disciplina in tema di “assimilabilità” tra acque reflue industriali e acque reflue domestiche, discendente da prescrizioni individuate dalla normativa dettata dalle Regioni.
Condannati per il reato di mancata ottemperanza alla disciplina regionale in materia di acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia ai fini dell’assimilazione alle acque reflue domestiche il legale rappresentante ed il consigliere delegato responsabile della produzione di una s.r.l. per aver violato le disposizioni dettate dalla Regione in tema di utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari.
Massima
In tema di inquinamento idrico, l’assimilazione, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, di determinate acque reflue industriali alle acque reflue domestiche è subordinata alla dimostrazione della esistenza delle specifiche condizioni individuate dalle leggi che la prevedono, restando applicabili, in difetto, le regole ordinarie.
Sintesi
Con la sentenza Cass. Pen., Sez. III, 4 agosto 2022, n. 30678, la S.C. si sofferma su una questione non molto ricorrente nella giurisprudenza di legittimità, in particolare afferente alla delimitazione del perimetro applicativo della disciplina in tema di “assimilabilità” tra acque reflue industriali ed acque reflue domestiche, discendente da prescrizioni individuate dalla normativa dettata dalle Regioni. La Cassazione, in particolare, in una fattispecie nella quale il giudice aveva condannato per il reato di mancata ottemperanza alla disciplina regionale in materia di acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia ai fini dell’assimilazione alle acque reflue domestiche, il legale rappresentante ed il consigliere delegato responsabile della produzione di una s.r.l., per aver violato le disposizioni dettate dalla Regione in tema di utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari, dopo aver convenuto con i giudici di merito circa la non assimilabilità alle acque reflue domestiche riconosciuta dall’art. 101, comma 7, d.lgs. n. 152, avuto riguardo alle caratteristiche dell’attività esercitata, ha riscontrato la violazione dell’art. 137, comma 9, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in base al dirimente rilievo che la società avesse come oggetto principale la produzione di energia elettrica da biogas derivante dalla fermentazione anaerobica di biomasse agricole provenienti in larga parte da soggetti terzi, precisandosi che le biomasse extraziendali erano di gran lunga maggiori di quelle di provenienza aziendale.
Fatto
La vicenda processuale segue, come anticipato, alla sentenza con cui il Tribunale aveva condannato, in relazione al reato di cui agli artt. 137, comma 9, d.lgs. n. 152 del 2006 (in relazione all’art. 113, comma 3, dello stesso d.lgs.), il legale rappresentante ed il consigliere delegato responsabile della produzione di una s.r.l. L’accusa mossa agli imputati concerneva la omessa manutenzione e pulizia del reticolo idraulico e per la raccolta e il trattamento delle acque di prima pioggia: acque che, provenendo dalle platee aziendali in cui erano stoccati i materiali (letame, sanse olearie ecc.), erano fuoriuscite per le abbondanti precipitazioni da un punto del piazzale, entrando in contatto con le acque superficiali e determinando la contaminazione confermata dalle analisi.
Ricorso
Contro la sentenza proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati, in particolare, sostenendone l’erroneità con riferimento alla ritenuta applicabilità delle norme contestate al caso di specie, sia perché doveva farsi riferimento alla disciplina sulle acque meteoriche di dilavamento (non essendo quelle per cui è causa classificabili come acque per utilizzazione agronomica né come acque reflue industriali), sia perché la sanzione penale era prevista per la mancata adozione delle misure strutturali e gestionali, e non anche per gli episodi di occasionale sversamento.
Sentenza e motivazioni
La Cassazione, nell’affermare il principio di cui in massima, ha disatteso la tesi difensiva, in particolare rilevando che il giudice di merito avesse fatto corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 113, comma 2, e 137, comma 9, d.lgs. n. 152 del 2006, con riferimento alla violazione delle disposizioni dettate dalla Regione Toscana in tema di utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari (I. r.n 20 del 2006, regolamento di attuazione n. 46/r del 2008): utilizzazione consentita, dalle predette disposizioni, laddove sia garantita la tutela dei corpi idrici, e quindi il non pregiudizio degli obiettivi di qualità previsti dal decreto legislativo. Corretta era poi l’attribuzione di una decisiva rilevanza al fatto che, attraverso il sopralluogo degli operanti, era stato accertato il mancato rispetto delle accortezze indicate dalla normativa regionale, dato che lo stoccaggio delle acque di vegetazione olearia veniva effettuato all’interno delle stesse vasche destinate alla raccolta delle acque di prima pioggia provenienti dalle platee con il materiale organico: situazione che, per effetto di precipitazioni copiose, aveva reso possibile che le acque meteoriche si contaminassero, sversandosi poi nel reticolato esterno. Corretta, infine, la ritenuta inapplicabillità dell’assimilazione alle acque reflue domestiche riconosciuta dall’art. 101, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, avuto riguardo alle caratteristiche dell’attività esercitata, avendo il Tribunale infatti escluso che la società potesse essere considerata un’impresa riconducibile alla lett. c) del citato comma 7, che presuppone un’attività di trasformazione o valorizzazione della produzione agricola, connotata dall’inserimento aziendale con carattere di normalità e complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale (deve trattarsi di imprese dedite alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e all’allevamento di bestiame, ai sensi delle precedenti lett. a e b del comma 7), e dall’utilizzo di materia prima lavorata proveniente in oggetto principale la produzione di energia elettrica da biogas derivante dalla fermentazione anaerobica di biomasse agricole provenienti in larga parte da soggetti terzi, laddove era invece emerso che le biomasse extraziendali erano di gran lunga maggiori di quelle di provenienza aziendale.
Precedenti giurisprudenziali
Quanto ai precedenti giurisprudenziali, il principio di diritto affermato dalla Cassazione riveste una particolare importanza, soprattutto perché rappresenta una delle invero rare decisioni che si occupano del tema dell’assimilabilità delle acque reflue industriali a quelle domestiche, ai fini dell’applicabilità delle deroghe alla normativa ordinaria. La giurisprudenza, sul punto, è particolarmente rigorosa. Si è ad esempio affermato che in tema di tutela delle acque dall’inquinamento, lo scarico senza autorizzazione di acque reflue provenienti da attività casearia integra il reato previsto dall’art. 137 d.lgs. 4 marzo 2006, n. 152, in quanto detti reflui non sono assimilabili alle acque domestiche di cui all’art. 101, comma 7, del medesimo d.lgs., non rientrando tale attività, né in quella di mero allevamento del bestiame, prevista dalla lettera b) di tale ultima disposizione, né in quelle a quest’ultima accessorie, disciplinate dalla lettera c) della medesima norma (Cass. pen., Sez. III, n. 16044 del 12/04/2019, CED Cass. 275397 – 01). Si è peraltro chiarito che la sussistenza dei requisiti intrinseci di assimilabilità di uno scarico di acque reflue a quelle domestiche, pur in mancanza della documentazione richiesta dalla normativa regionale per attestare tale assimilabilità, esclude il reato di scarico senza autorizzazione (In motivazione, la Corte – in una fattispecie nella quale, secondo la normativa regionale, era sufficiente per l’assimilabilità un’autocertificazione del titolare dello scarico attestante un consumo medio giornaliero non superiore a 20 mc – ha precisato che la mancanza dell’autocertificazione integrasse l’illecito amministrativo di cui all’art. 133, comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Cass. pen., Sez. III, n. 772 dell’11/01/2010, CED Cass. 245899 – 01).
Fonte HSE+
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