Rifiuti e responsabilità per la loro gestione

Rifiuti e responsabilità: il produttore dei rifiuti risponde sempre delle condotte illecite commesse nella loro gestione?
La sentenza Cass. Pen., Sez. III, 7 novembre 2022, n. 41809, torna a pronunciarsi sull’individuazione dei profili di responsabilità concretamente imputabili in capo al produttore dei rifiuti.
Massima
In tema di rifiuti, costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza quello della c.d. responsabilità condivisa, il quale comporta che la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, essendo detti soggetti investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti stessi.
Sintesi
Con la sentenza Cass. Pen., Sez. III, 7 novembre 2022, n. 41809, la S.C. torna a pronunciarsi su un tema sempre di grande rilievo in materia ambientale, afferente all’individuazione dei profili di responsabilità concretamente imputabili in capo al produttore dei rifiuti.
La Corte d’Appello aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale al titolare di una ditta di autoriparazioni per il reato di abbandono incontrollato di rifiuti su un terreno unitamente a rifiuti ammassati alla rinfusa, sulla base di elementi indiziari costituiti dal rinvenimento in loco di documentazione contabile relativa alla ditta individuale di cui l’imputato era il titolare.
La Cassazione ha ritenuto del tutto corretto l’approdo dei giudici di merito, atteso che in alcun modo l’imputato aveva dato conto della propria estraneità alla vicenda, deducendo il caso fortuito ovvero la forza maggiore, ovvero ancora la trasgressione a indicazioni circa il corretto smaltimento dei materiali rintracciati in tal modo.
Né, parimenti, l’imputato era stato in grado di dimostrare che i rifiuti rinvenuti corrispondessero a quanto già oggetto di corretto smaltimento, sì da comprovare anche in tal modo l’eventuale infedeltà di terzi soggetti.
Fatto
La vicenda processuale segue alla sentenza con cui la Corte d’Appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado al titolare di una ditta di autoriparazioni per i reati di cui all’art. 192, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in relazione all’art. 256, comma 1, lett. a) e lett. b), D.Lgs. n. 152/2006.
Ricorso
Contro la sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, sostenendone l’erroneità.
In particolare, la difesa contestava l’affermazione di responsabilità, osservando che la culpa in vigilando che incombeva sull’imprenditore postulava l’accertamento pieno in ordine alle effettive modalità di realizzazione della condotta abbandonica relativa ai rifiuti, sì da non incorrere in ipotesi di responsabilità oggettiva in ipotesi di condotta del dipendente all’insaputa o contro le direttive del datore di lavoro.
Al contrario non erano stati svolti accertamenti in proposito e la responsabilità era stata ricondotta all’imputato solamente in forza di presunzioni, in considerazione del rinvenimento di documentazione riferibile alla ditta dello stesso e alla natura dei beni ritrovati, riconducibili all’attività svolta.
Era stato altresì rilevato che la rimozione dei rifiuti era avvenuta da parte dello stesso imputato.
Erano stati così violati i canoni di imputazione della responsabilità, dal momento che era stato applicato il sillogismo in forza del quale il titolare rispondeva, in quanto produttore dei rifiuti, di tutte le condotte illecite in tesi commesse nella gestione dei rifiuti stessi.
Sentenza e motivazioni
La Cassazione, nell’affermare il principio di cui in massima, ha disatteso la tesi difensiva, in particolare osservando come la soluzione dei giudici di merito fosse da ritenersi corretta, avendo gli stessi correttamente applicato il c.d. principio della responsabilità condivisa, ormai da tempo affermatosi nella consolidata giurisprudenza di legittimità, atteso che, peraltro, l’imputato in alcun modo aveva dato conto della propria estraneità alla vicenda, deducendo il caso fortuito ovvero la forza maggiore, ovvero ancora la trasgressione a indicazioni circa il corretto smaltimento dei materiali rintracciati in tal modo.
Né, parimenti, l’imputato era stato in grado di dimostrare che i rifiuti rinvenuti corrispondessero a quanto già oggetto di corretto smaltimento, sì da comprovare anche in tal modo l’eventuale infedeltà di terzi soggetti.
Precedenti giurisprudenziali
Quanto ai precedenti giurisprudenziali, il principio di diritto affermato dalla Cassazione assume particolare rilievo trattandosi di questione ricorrente mai i cui contorni applicativi sfuggono ancora alla corretta percezione degli operatori professionali.
E invero, sia nella giurisprudenza penale che in quella amministrativa, è consolidato il c.d. principio della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti.
Ciò comporta che la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, essendo detti soggetti investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti stessi.
Occorre tener conto, infatti, dei principi generali di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo afferente alla gestione dei rifiuti, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 178 e 188, D.Lgs. n. 152/2006, e più in generale dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario “chi inquina paga”, di cui all’art. 174, par. 2, del trattato, e alla necessità di assicurare un elevato livello di tutela dell’ambiente, esigenza su cui si fonda, appunto, l’estensione della posizione di garanzia in capo ai soggetti in questione (tra le tante, v., nella giurisprudenza amministrativa: TAR Venezia, Sez. III, 24 novembre 2009, n. 2968).
Siffatto impianto di responsabilità è espressione e applicazione di alcuni principi generali di derivazione comunitaria.
In particolare, la dottrina ha osservato che i principi di correzione alla fonte dei danni causati all’ambiente e del “chi inquina paga” cristallizzano regole di imputazione, con riferimento alla produzione di danni all’ambiente, ponendo canoni di diligenza in capo agli operatori nell’esplicazione delle loro attività, configurandone la responsabilità patrimoniale e personale a carico dei trasgressori in caso di violazione, e ponendo oneri di attivazione immediata in capo ai soggetti che hanno prodotto il danno.
Dunque, i soggetti coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti sono ritenuti vincolati al rispetto di determinate regole di condotta, la cui violazione li espone a conseguenze più o meno gravi, secondo il principio di responsabilità “condivisa”, che assicura una gestione che consente di individuare i rifiuti e seguire il loro percorso “dalla culla alla tomba”.
Si tratta di una forma di responsabilità “estesa”, in quanto essa si estende al di là del campo pratico di azione di ciascun operatore del settore, per fare in modo che si chiuda il cerchio dei controlli.
A ciò va aggiunto, peraltro, come, nonostante a una prima lettura l’art. 188, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sembri delineare un rapporto di avvicendamento tra i soggetti della filiera dei rifiuti, in ordine alla loro responsabilità per le attività “successive” svolte da terzi, in realtà il sistema previsto dal Testo Unico costituisce una sommatoria di posizioni, in quanto volto a escludere ogni possibilità di trasferimento a terzi dei propri obblighi da parte di ciascun soggetto coinvolto nella gestione dei rifiuti. Si parla, in tal caso, di “estensione ascendente”, con riferimento a quella particolare tipologia temporanea di responsabilità che caratterizza il produttore/detentore di rifiuti per tutte le attività compiute dai precedenti e successivi detentori, sommandosi a costoro nei controlli.
Del resto, la Cassazione ha osservato che non basta nascondersi dietro lo “schermo formale” di cui all’art. 188, in quanto i produttori/detentori possono essere ritenuti a ragion di logica responsabili anche quando abbiano messo in atto comportamenti “materiali e psicologici tali da determinare una compartecipazione, anche a livello di semplice istigazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione, negli illeciti commessi dai soggetti dediti alla gestione dei rifiuti” (Cass. Pen., Sez. III, 16 febbraio 2000, n. 1767; cfr. altresì Cass. Pen., Sez. III, 11 febbraio 2008, n. 6420).
Più di recente, infine, è stato affermato dalla S.C. che in tema di gestione di rifiuti, commette il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, colui che riceve rifiuti, da avviare al recupero debitamente autorizzato, da parte di un trasportatore non iscritto all’Albo gestori ambientali, in quanto la sua posizione può ricondursi, sia alla figura del “detentore”, sia a quella, più specifica, del “commerciante”, rispettivamente previste dall’art. 183, lett. h) e i), del medesimo decreto legislativo. (In motivazione, la Corte ha precisato che in questa materia trova applicazione il c.d. principio della responsabilità condivisa secondo cui la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, essendo detti soggetti investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti stessi: Cass. Pen., Sez. III, 14 febbraio 2020, n. 5912, CED Cass. 278411 – 01).
Cass. Pen., Sez. III, sentenza 7 novembre 2022, n. 41809
Fonte OneHSE
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