Designazione RLS nelle unità produttive: Chiarimenti e Obblighi

L’Interpello n. 5/2024 fornisce indicazioni sull’elezione o designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nelle aziende e unità produttive, chiarendo i requisiti di legge e i criteri da seguire. Di seguito esaminiamo i principali aspetti normativi emersi dall’interpello.
L’Obbligo di Designare un RLS in Ogni Unità Produttiva
L’art. 47 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che in ogni azienda o unità produttiva deve essere presente un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Questo ruolo è fondamentale per garantire la tutela e il monitoraggio della sicurezza sul luogo di lavoro.
La Domanda alla Commissione
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiesto chiarimenti alla Commissione Interpelli sulla necessità di designare un RLS per ciascuna articolazione territoriale di un’azienda e su chi può assumere questo ruolo in aziende con più di 15 dipendenti.
Definizione di Unità Produttiva e Criteri di Designazione
Secondo il D.Lgs. 81/2008, un’unità produttiva è una struttura destinata alla produzione di beni o alla fornitura di servizi, con autonomia finanziaria e tecnica. Nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, il RLS deve essere scelto tra le rappresentanze sindacali in azienda; in mancanza di queste, sarà eletto direttamente dai lavoratori.
Norme Minime e Modalità di Elezione
La normativa prevede un numero minimo di RLS basato sulle dimensioni aziendali:
- Un RLS per unità fino a 200 lavoratori
- Tre RLS per unità con 201-1.000 lavoratori
- Sei RLS per unità con oltre 1.000 lavoratori
Questi numeri possono essere incrementati in base agli accordi interconfederali o alla contrattazione collettiva.
Elezione del RLS in Assenza di Rappresentanze Sindacali
Se in azienda non è presente una rappresentanza sindacale (RSU o RSA), i lavoratori possono eleggere il RLS tra loro. Tuttavia, dove sono presenti rappresentanze sindacali, la nomina del RLS deve avvenire tramite queste rappresentanze.
Risposta della Commissione Interpelli
La Commissione chiarisce che:
- Ogni unità produttiva, con autonomia economica e tecnica, deve avere un RLS.
- Il numero di RLS è determinato dal numero di lavoratori dell’unità.
- Nelle unità con più di 15 dipendenti, il RLS è scelto tra le rappresentanze sindacali; in assenza di queste, è eletto dai lavoratori.
Conclusione
L’Interpello n. 5/2024 conferma che ogni unità produttiva deve avere un RLS, con il numero di rappresentanti e le modalità di designazione stabilite in base alla dimensione dell’unità e alla presenza di rappresentanze sindacali.
Scarica l’Interpello n. 5/2024 in PDF
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