Vai al contenuto
Certificati ISO 9001 · IT332561 Due sedi: Pavia e Milano
SPL CONSULENZA Srl

Formazione Norme e leggi

Infortunio del tirocinante: chi risponde fra promotore e azienda ospitante, e chi deve formarlo

Infortunio del tirocinante: formazione sulla sicurezza prima di entrare in reparto

Davanti all’infortunio del tirocinante, la prima reazione di un’azienda è quasi sempre la stessa: «non è un nostro dipendente, risponde l’università o l’ente che lo ha mandato». La Cassazione ha risposto più volte, e la risposta è no. Il punto interessante però è un altro. Dove finisce ciò di cui risponde il soggetto promotore, e dove comincia ciò di cui risponde soltanto l’azienda ospitante?

Il tirocinio è diffuso in ogni settore. C’è lo stage curriculare dell’università, il tirocinio extracurricolare attivato dal centro per l’impiego, il corso di specializzazione con le ore «sul campo». In tutte queste forme c’è una convenzione fra due enti e un progetto formativo firmato da tre parti. Proprio questa architettura a tre fa nascere il dubbio: con tanti soggetti e tante firme, chi deve formare il tirocinante? E chi risponde se si fa male? Sotto c’è una sentenza recente che lo dice con precisione, e un documento che quasi nessuno legge con la dovuta attenzione.

Il tirocinante è un lavoratore ai fini della sicurezza sul lavoro?

Prima di distribuire le responsabilità serve un vocabolario comune. Il tirocinio non è un rapporto di lavoro. Lo dice in modo espresso l’art. 1, comma 723, della L. 30 dicembre 2021 n. 234: il tirocinio «non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente». Sul piano del contratto, quindi, il tirocinante non è un dipendente di nessuno.

Sul piano della sicurezza vale un’altra definizione. L’art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008 chiama lavoratore chi opera nell’organizzazione di un datore di lavoro «indipendentemente dalla tipologia contrattuale». Conta anche chi lavora «con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere». Subito dopo, la norma equipara al lavoratore «il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento».

Le due definizioni non si contraddicono: rispondono a domande diverse. La prima dice che il tirocinante non ha diritto a uno stipendio né a un contratto. La seconda dice che ha diritto alle stesse tutele di sicurezza di un dipendente. Il legislatore lo ha ribadito con l’art. 1, comma 725, della L. 234/2021. Secondo quel comma, l’ospitante deve rispettare verso i tirocinanti, «a propria cura e spese», le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 in modo «integrale». L’Ispettorato nazionale del lavoro, nella nota n. 530 del 21 marzo 2022, legge quell’«integrale» come un rafforzativo di ciò che l’art. 2 diceva già.

Gli altri casi accanto al tirocinio

Il tirocinio non è l’unica figura in cui si impara lavorando. L’apprendista è un dipendente a tutti gli effetti, con un contratto di lavoro. L’allievo di una scuola o di un’università è equiparato solo «limitatamente ai periodi» in cui usa laboratori e attrezzature (sempre art. 2, comma 1, lettera a). Lo studente in alternanza scuola-lavoro riceve dalla scuola la formazione sulla sicurezza, come prevede l’art. 1, comma 38, della L. 107/2015. Questo però non toglie nulla agli obblighi di chi lo ospita sul posto. Resta infine il falso tirocinio, cioè un lavoro dipendente travestito. Qui il comma 723 punisce l’ospitante con un’ammenda, e il giudice penale tratta la persona per ciò che è: un lavoratore.

Promotore o ospitante: il criterio che decide chi risponde

La normativa sui tirocini divide i compiti fra due soggetti. Le Linee guida sui tirocini extracurricolari del 25 maggio 2017, recepite dalle Regioni, ne parlano al paragrafo 9. Al promotore spetta il «presidio della qualità dell’esperienza»: il progetto formativo individuale, un proprio tutor, il monitoraggio. All’ospitante spetta il lavoro concreto. Deve designare un tutor aziendale e mettere a disposizione attrezzature idonee. Deve garantire, all’avvio, «un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza» ai sensi degli artt. 36 e 37. Se prevista, deve garantire anche la sorveglianza sanitaria.

Per i tirocini curriculari il riferimento resta il D.M. 25 marzo 1998 n. 142. L’art. 4, comma 1, chiede al promotore un tutore «responsabile didattico-organizzativo». All’ospitante chiede un «responsabile aziendale dell’inserimento». L’art. 4, comma 2, vuole un progetto formativo con obiettivi, modalità e «settore aziendale di inserimento».

Da qui il criterio, e conviene dirlo in una frase sola. Della sicurezza del tirocinante risponde chi organizza il suo lavoro concreto; il progetto formativo misura soltanto ciò che il promotore poteva sapere. Ciò che il tirocinante fa dentro il perimetro del progetto è un rischio che entrambi conoscevano. Ciò che gli si fa fare fuori da quel perimetro è un rischio creato dall’ospitante, e resta suo per intero.

Perché la convenzione non sposta la responsabilità penale

In tribunale l’obiezione è sempre la stessa: «la convenzione dice che il datore è l’università». Oppure: «l’assicurazione INAIL la paga il promotore». È vero che l’art. 3, comma 1, del D.M. 142/1998 pone a carico del promotore l’assicurazione INAIL. Ma quell’obbligo riguarda chi paga il premio, non chi deve prevenire il danno. Una clausola contrattuale non toglie la posizione di garanzia a chi ha i poteri di organizzazione e di spesa. Quella posizione gliela dà la legge.

Le norme che regolano la sicurezza del tirocinante

Stabilito che l’ospitante è datore di lavoro, gli obblighi sono quelli di sempre. Vanno però letti con gli occhi di chi sta imparando. I punti che contano di più sono quattro:

  • art. 18, comma 1, lettera c): affidando i compiti, si tiene conto «delle capacità e delle condizioni» del lavoratore. Un tirocinante ha, per definizione, capacità ancora in formazione;
  • art. 18, comma 1, lettera e): nelle zone a rischio grave e specifico entra solo chi ha ricevuto «adeguate istruzioni e specifico addestramento»;
  • art. 18, comma 1, lettera l), con gli artt. 36 e 37: informazione, formazione e addestramento;
  • art. 37, comma 4: la formazione si fa all’inizio (lettera a). Si ripete a ogni «trasferimento o cambiamento di mansioni» (lettera b) e quando si introducono nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose (lettera c).

Quest’ultima regola è quella che nei tirocini si dimentica più spesso. Il progetto formativo descrive un’attività. Poi, in corso d’opera, qualcuno decide che «sarebbe utile» mostrare al tirocinante anche il reparto o un sopralluogo esterno. È un cambiamento di mansione a tutti gli effetti, e chiede una formazione nuova sui rischi nuovi.

C’è poi un’analogia che i giudici di merito hanno usato: il distacco. L’art. 3, comma 6, del D.Lgs. 81/2008 mette tutti gli obblighi di prevenzione a carico del distaccatario. Al distaccante lascia solo l’obbligo di informare e formare sui «rischi tipici generalmente connessi» alle mansioni. Ne abbiamo parlato in chi risponde dell’infortunio del lavoratore distaccato. Applicata al tirocinio, la regola dà un confine netto. Il promotore copre i rischi tipici dell’attività descritta nel progetto. I rischi specifici del luogo e delle mansioni reali spettano all’ospitante.

Chi deve formare il tirocinante, in pratica

Dal criterio discende la risposta alla domanda vera dell’RSPP: quando arriva un tirocinante, chi gli fa il corso? La formazione sulla sicurezza ha due parti. La formazione generale dura 4 ore e, con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, resta un credito formativo permanente. Spesso il tirocinante l’ha già fatta all’università o a scuola: in quel caso basta acquisire l’attestato. La formazione specifica invece è legata ai rischi della mansione e del luogo. La sua durata dipende dalla classe di rischio del settore. Questa parte il promotore non può farla, perché non conosce né i luoghi né le attrezzature.

Prima che il tirocinante entri in reparto, l’ospitante deve avere in mano cinque cose:

  1. l’attestato della formazione generale, oppure il corso già pianificato;
  2. la formazione specifica sui rischi della mansione descritta nel progetto, documentata e verificata;
  3. l’addestramento sulle attrezzature, fatto da una persona esperta e sul luogo di lavoro (vedi perché l’attestato non prova l’addestramento);
  4. i DPI necessari e, se la mansione lo richiede, la sorveglianza sanitaria;
  5. un tutor aziendale che sappia fare ciò che il tirocinante deve imparare, e che sappia di dover vigilare.

Se il tirocinio parte prima di tutto questo, si ripete un errore che la Corte censura da anni. La formazione va fatta prima di lavorare, non durante. Per organizzare i corsi e tenerne traccia c’è il nostro servizio di corsi di formazione sulla sicurezza, che copre sia la parte generale sia quella specifica.

Infortunio del tirocinante: il caso della falesia

Il caso che rende tutto concreto è deciso dalla Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 24576 del 21 giugno 2024. I fatti risalgono al 2010. Il quadro sui tirocini era quello dell’art. 18 della L. 196/1997 e del D.M. 142/1998, ma il D.Lgs. 81/2008 era già in vigore.

Un giovane laureato frequentava un corso di specializzazione sui sistemi informativi geografici per la gestione delle coste. Lo organizzava un consorzio universitario, che era il soggetto promotore. La parte pratica era uno stage di 200 ore presso il consorzio che gestiva un’area marina protetta, cioè l’ospitante. Fra i due enti c’era una convenzione. Il progetto formativo, controfirmato dal direttore dell’ospitante come tutor aziendale, prevedeva attività al computer, negli uffici.

Che cosa è successo, e perché

Con un ordine di servizio del 29 settembre 2010, il direttore dispose che i due tirocinanti facessero rilievi topografici con il GPS lungo la costa. Li affidò a un dipendente che conosceva bene i luoghi. Il 21 ottobre 2010 il tirocinante stava misurando le coordinate con le spalle a una parete limo-argillosa alta circa due metri e mezzo. Una frana si staccò dalla falesia e lo seppellì. Morì per le lesioni da schiacciamento.

Il rischio di crollo era noto da anni. Lo stesso direttore aveva scritto una relazione sull’erosione della costa, e la Capitaneria di porto aveva emesso ordinanze di interdizione. Nei giorni precedenti c’erano state piogge forti e mare mosso. Il documento di valutazione dei rischi conteneva solo un generico divieto di avvicinarsi alle aree pericolose. E quell’informazione non era arrivata ai tirocinanti, perché nessuno li aveva considerati lavoratori.

Che cosa hanno deciso i giudici

Gli esiti, grado per grado, disegnano esattamente il confine fra i due enti:

  • il direttore dell’ospitante, che era anche RSPP e tutor aziendale, è stato condannato in tutti i gradi. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il suo ricorso;
  • il dipendente che accompagnava i tirocinanti è stato condannato come preposto di fatto, ai sensi dell’art. 299 del D.Lgs. 81/2008;
  • il presidente del consiglio di amministrazione, condannato in primo grado, è stato assolto in appello. Non c’era prova che sapesse dei rilievi esterni: erano un’iniziativa del direttore, estranea al progetto formativo;
  • i vertici del promotore sono stati assolti già in primo grado. Il progetto prevedeva solo attività al computer, con un modulo di 30 ore sulla sicurezza. E il promotore non era stato informato del contenuto reale dello stage.

In primo grado si era ragionato per analogia con il distacco. La Corte d’appello è andata oltre e si è fondata direttamente sull’art. 2, comma 1, lettera a). Il tirocinante è lavoratore, e gli obblighi di protezione stavano in capo all’ente che svolgeva la parte pratica.

Due argomenti della difesa sono caduti, e meritano di essere ricordati. Primo: la vittima era laureata con una tesi sul rischio geomorfologico, quindi sapeva riconoscere una falesia pericolosa. Per i giudici il «bagaglio culturale» della vittima non sostituisce la formazione. Secondo: il crollo era avvenuto su un terreno privato, fuori dalla riserva. La Cassazione ha ricordato che il luogo di lavoro è quello in cui l’attività si svolge, chiunque ne sia il proprietario.

Che cosa andava firmato, e da chi

Rileggendo la vicenda dal lato di chi firma, il punto di rottura è un documento preciso: l’ordine di servizio del 29 settembre. Fino a quel giorno il tirocinio era coerente con il progetto. Con quella firma il direttore ha cambiato la mansione dei tirocinanti. Quel cambiamento chiedeva quattro atti, e nessuno è stato fatto:

  1. una modifica del progetto formativo, condivisa con il promotore, che dichiarasse l’attività esterna. Senza, il promotore non poteva formare sui rischi tipici né segnalare l’anomalia, come oggi gli chiedono le Linee guida del 2017;
  2. l’aggiornamento della valutazione dei rischi sul rischio di frana durante i rilievi. Andavano scritte anche le condizioni meteo-marine in cui l’uscita era vietata;
  3. la formazione specifica dei tirocinanti su quel rischio, prima della prima uscita, come chiede l’art. 37, comma 4, lettera b);
  4. la designazione scritta di un preposto formato, con istruzioni precise su dove non portare i tirocinanti. L’accompagnatore era esperto dei luoghi ma senza formazione. Il suo errore è stato giudicato una colpa concorrente, non una causa che liberava il direttore.

È questo che l’ispettore e il giudice guardano. Non conta che il progetto formativo esistesse. Conta se l’attività reale del giorno dell’infortunio era coperta da una valutazione e da una formazione corrispondenti.

Il tutor aziendale firma il progetto: sta firmando una posizione di garanzia?

È la domanda che nessuno si pone quando compila la convenzione. Il nome del tutor aziendale occupa una riga del progetto formativo. Spesso si sceglie la persona più disponibile del reparto. Le sentenze dicono che quella riga pesa molto più di quanto sembri.

Nel caso della falesia il tutor aziendale era il direttore. I giudici hanno ricondotto anche a quel ruolo, oltre a quelli di dirigente e RSPP, i doveri di informazione, formazione e addestramento verso i tirocinanti. Nella sentenza n. 7093 del 1° marzo 2022 la stessa sezione IV ha confermato la condanna della titolare di un’azienda agricola. Una studentessa di agraria in tirocinio curriculare stava lavando un tino alto due metri e mezzo, in piedi su una scala. Il pesante coperchio metallico, appoggiato sul bordo senza ancoraggio, le è caduto sulla mano e le ha lesionato un tendine. Il suo tutor era il cantiniere. In giudizio ha dichiarato di non sapere come andasse eseguita l’operazione, e di non avere alcuna preparazione per il tutoraggio.

Nella stessa sentenza la Corte ha respinto in blocco la tesi della convenzione. Secondo la difesa il datore era l’università, e l’assicurazione INAIL a carico del promotore lo dimostrava. Per la Corte la circolare INAIL invocata riguardava gli oneri assicurativi, non la sicurezza. Ha aggiunto che affidarsi a un consulente non esonera dalla valutazione dei rischi, che il datore non può delegare.

Il tutor della scuola e il tutor dell’azienda

Già nel 2012, con la sentenza n. 37314 del 27 settembre 2012, la sezione IV aveva distinto i due tutor. Uno studente in tirocinio si era ferito su una rettificatrice del 1978 priva di schermo di protezione. Il direttore dello stabilimento sosteneva che il garante fosse il tutor indicato dalla scuola. Per la Corte, quel tutor aveva poteri solo sul profilo formativo. Il tutor aziendale, invece, gestiva di fatto il tirocinante e lo assegnava alle lavorazioni.

La conseguenza operativa è semplice da dire e scomoda da applicare. Chi indica un tutor aziendale indica di fatto chi sovrintende e vigila su un lavoratore. Sono le funzioni del preposto descritte dall’art. 19, comma 1, lettera a). Se quella persona non è formata come preposto, il problema non sparisce: si sposta. Per l’art. 299 chi esercita in concreto quei poteri ne risponde comunque. E l’art. 18, comma 1, lettera b-bis), impone al datore di individuare il preposto. Approfondiamo il tema in quando il preposto risponde anche senza nomina scritta.

E l’azienda, oltre alle persone?

C’è un ultimo livello che pochi collegano al tirocinio. Nella sentenza n. 8397 del 4 marzo 2026 la sezione IV ha confermato la responsabilità di una società. La norma è l’art. 25-septies, comma 3, del D.Lgs. 231/2001. Un tirocinante addetto a una macchina per vassoi di plastica aveva perso parte di due dita. I ripari erano aperti, e un selettore escludeva i microinterruttori di sicurezza.

Fra gli elementi del «vantaggio» per l’ente, i giudici di merito hanno contato anche il risparmio sulla formazione del lavoratore, «peraltro mero tirocinante». In altre parole, non formarlo perché «tanto è solo uno stagista» non è una scorciatoia neutra. È proprio il risparmio che può portare la responsabilità dalla persona fisica alla società. Ne parliamo in la responsabilità dell’azienda ex D.Lgs. 231/2001.

Quando il tirocinio è un lavoro mascherato

Resta un caso che sposta tutto il ragionamento. Nella sentenza n. 14801 del 15 aprile 2025 la vittima risultava tirocinante. Secondo i giudici di merito, però, lavorava di fatto da mesi come muratore. È caduto da dodici metri attraverso un lucernario, durante la rimozione di una copertura, senza protezioni collettive e senza formazione. La difesa del titolare insisteva che la vittima «non era neanche dipendente». La Corte ha giudicato quelle censure questioni di merito e ha rigettato il ricorso: la condanna per omicidio colposo è rimasta. Nel negare le attenuanti, la Corte d’appello aveva pesato proprio la mancata formazione della vittima.

Qui non conta più chi, fra promotore e ospitante, doveva formare. Il tirocinio non c’era: c’era un lavoratore. Chi usa il tirocinio al posto di un’assunzione si espone quindi due volte. C’è l’ammenda del comma 723, che l’INL considera soggetta a prescrizione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 758/1994. E ci sono tutte le conseguenze penali dell’infortunio.

Infortunio del tirocinante: cosa resta difendibile davanti a un ispettore

Messe in fila, le cinque pronunce dicono una cosa coerente, che non dipende dal tipo di tirocinio né dalla formula della convenzione. Il tirocinante è un lavoratore ai fini della sicurezza (art. 2, comma 1, lettera a). L’ospitante ne è il datore di lavoro, perché ha i poteri di organizzazione e di spesa sul luogo. Convenzione e assicurazione INAIL non spostano la posizione di garanzia (n. 7093/2022 e n. 37314/2012). Il promotore risponde di ciò che il progetto descrive e di ciò che poteva conoscere. Non risponde di ciò che l’ospitante decide da solo fuori dal progetto (n. 24576/2024).

Dopo un infortunio del tirocinante, quindi, la difesa non sta nella convenzione. Sta nella coerenza fra tre carte: il progetto formativo, il documento di valutazione dei rischi e il registro della formazione. Quando l’attività reale cambia, devono cambiare tutte e tre, e il promotore deve saperlo. Se l’azienda ospita tirocinanti con regolarità, conviene farne una procedura invece di ricordarsene caso per caso. È il tipo di lavoro che svolgiamo nel servizio di consulenza per la sicurezza sul lavoro.

Un’ultima nota sul quadro normativo. Il comma 721 della L. 234/2021 prevedeva nuove linee guida nazionali sui tirocini extracurricolari, da concordare in Conferenza Stato-Regioni. Finché non sono adottate e recepite, secondo l’INL restano in vigore le discipline regionali, costruite sulle Linee guida del 2017. Gli obblighi di sicurezza descritti qui, però, non dipendono da quelle linee guida. Nascono dal D.Lgs. 81/2008 e dal comma 725, che sono già legge.

Domande frequenti

Chi risponde dell’infortunio del tirocinante, l’azienda o l’università?

Ai fini della sicurezza risponde l’azienda ospitante. Per l’art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008 è datore di lavoro anche del tirocinante. Il promotore può rispondere solo dei rischi tipici dell’attività descritta nel progetto formativo, non di quelli creati dall’ospitante con mansioni diverse.

Chi deve fare il corso sicurezza al tirocinante?

La formazione generale di 4 ore è un credito permanente, e spesso il tirocinante l’ha già fatta. La formazione specifica sui rischi della mansione e del luogo spetta all’ospitante. Va garantita all’avvio del tirocinio e ripetuta se le mansioni cambiano o se si introducono nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose (art. 37, comma 4, lettere a, b e c).

Se l’assicurazione INAIL la paga il promotore, la responsabilità è sua?

No. L’art. 3 del D.M. 142/1998 riguarda chi paga la copertura assicurativa, non chi deve prevenire l’infortunio. La Cassazione, con la sentenza n. 7093/2022, ha escluso che quell’obbligo esoneri l’azienda ospitante.

Il tutor aziendale risponde dell’infortunio del tirocinante?

Può risponderne. Il tutor che gestisce di fatto il tirocinante, lo assegna alle lavorazioni e lo accompagna esercita la vigilanza tipica del preposto. Per l’art. 299 del D.Lgs. 81/2008 ne risponde anche senza nomina formale. Per questo il tutor va scelto, formato e istruito come un preposto.

Gira questo approfondimento a chi serve

Andrea Reali
Chi l’ha scritto

Andrea Reali

Amministratore e responsabile tecnico · Professore a contratto

Professore a contratto in Igiene Ambientale, Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense, Università di Pavia (dal 2013) · Abilitato RSPP per tutti i macrosettori ATECO · Consulente Tecnico Ambientale (C.S.E.A.) · Docente-formatore qualificato ai sensi del D.I. 6 marzo 2013

Guida SPL dal 2013 come amministratore e responsabile tecnico: è la firma tecnica dietro i documenti e la formazione dello studio. Laureato a Pavia in Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, segue salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, igiene ambientale e alimentare come RSPP per enti pubblici e aziende private. Le stesse materie le insegna all'Università di Pavia: è questo doppio sguardo — chi la norma la applica e chi la spiega — il filo di ciò che SPL mette per iscritto.

Il profilo LinkedIn di Andrea Reali

Tutte le persone di SPL
Di cosa parla

Di questo ci occupiamo noi

Un approfondimento spiega una norma. Se invece ti serve qualcuno che se ne occupi — un documento firmato, le scadenze tenute — è di qui che si passa.

Continua

Altri approfondimenti sugli stessi temi

Tutti gli approfondimenti

Questa norma vi riguarda?

Venti minuti al telefono bastano a capire se c’è un obbligo che vi tocca o solo un documento da rimettere in ordine. L’analisi preliminare non si paga.

Chiama Parliamone