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Near miss: l’obbligo per le aziende sopra i 15 dipendenti, che cosa c’è davvero

Near miss obbligo: una tecnica con casco e gilet compila la segnalazione di un mancato infortunio in stabilimento

«Dal 2026 scatta l’obbligo dei near miss»: lo si legge ovunque, e chi guida un’azienda con più di quindici dipendenti si chiede che cosa deve fare, entro quando e che cosa rischia. Sul near miss obbligo la risposta onesta ha due metà. La parte nuova della legge, oggi, non ti chiede ancora niente di preciso. La parte vecchia ti chiede già molto, e in tribunale un quasi infortunio rimasto senza seguito pesa.

Near miss obbligo: che cosa dice davvero la legge nuova

La norma è l’art. 15 del DL 31 ottobre 2025 n. 159, convertito dalla L. 29 dicembre 2025 n. 198. Non impone nulla direttamente alle imprese. Affida al Ministero del lavoro, d’intesa con l’INAIL e sentite le parti sociali, il compito di adottare «entro sei mesi» le linee guida per «l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti».

Un secondo atto, un decreto del Ministro del lavoro, dovrà stabilire come quelle imprese comunicano i dati aggregati e le azioni correttive intraprese. Il decreto-legge è in vigore dal giorno della pubblicazione (art. 21), cioè dal 31 ottobre 2025: il termine per le linee guida è scaduto a fine aprile 2026.

A giugno 2026 PuntoSicuro, presentando un’intervista a un’esperta INAIL, le descriveva come linee guida «su cui si sta attualmente lavorando in Inail»; l’intervistata ne parlava al futuro. Non abbiamo trovato notizia della loro adozione, né del decreto sulla comunicazione. E l’art. 15 non prevede alcuna sanzione propria.

La soglia è «più di quindici dipendenti». Chi ne ha quindici o meno resta fuori da qui, non dagli obblighi che seguono, validi per tutti. Il testo dice «dipendenti», non «lavoratori» come l’art. 35 del D.Lgs. 81/2008: come si conteranno lo diranno le linee guida.

Il near miss e l’obbligo che c’è già: segnalare il pericolo

Il quasi infortunio non è una categoria inventata nel 2025. Il D.Lgs. 81/2008, art. 20 co. 2 lett. e) obbliga ogni lavoratore a segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto «qualsiasi eventuale condizione di pericolo» di cui venga a conoscenza. Un carico che scivola dalle forche senza colpire nessuno è esattamente questo.

Il preposto, per l’art. 19 co. 1 lett. f) e f-bis), deve segnalare tempestivamente al datore o al dirigente le deficienze dei mezzi e ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza. Se serve, interrompe temporaneamente l’attività.

Quindi a chi vanno segnalati i near miss la legge lo dice già, e dice anche dove arrivano: sulla tua scrivania. La domanda vera non è se l’informazione ti raggiunge, ma che cosa ne fai.

Dove finisce l’informazione, per legge

L’art. 29 co. 3 impone di rielaborare immediatamente la valutazione dei rischi dopo «infortuni significativi», e di aggiornare il documento entro trenta giorni. L’art. 35 co. 2 lett. b), sopra i quindici lavoratori, porta in riunione periodica «l’andamento degli infortuni». Un quasi infortunio non è nominato in nessuno dei due: entra se mostra un rischio che il documento non ha valutato.

Il caso: due infortuni per cui era stato assolto, e la pena che non si è potuta convertire

La Cass. pen. sez. III n. 13141/2026, depositata il 10 aprile 2026, nasce da un processo davanti al Tribunale di Gorizia. In uno stabilimento, un operaio si era schiacciato il quarto dito della mano sinistra lavorando a un macchinario. Il procuratore speciale della società, datore di lavoro delegato, era stato condannato per lesioni colpose gravi (art. 590 co. 1 e 3 c.p.) a venti giorni di reclusione, con sospensione condizionale e non menzione.

In Cassazione non si discuteva più della colpa, ma della pena: l’imputato chiedeva di convertire la reclusione in una sanzione pecuniaria. I giudici d’appello l’avevano negata per due ragioni. Una «banale» modifica delle impostazioni della macchina, a costi contenuti, avrebbe evitato lo schiacciamento.

La seconda è quella che interessa qui. Nello stesso stabilimento, pochi mesi prima, altri due dipendenti avevano subito lo schiacciamento di una mano. Per quegli episodi il delegato era stato assolto: erano stati attribuiti all’imprudenza dei lavoratori.

La Corte ha ritenuto non illogico considerarli comunque «dati storici che avrebbero dovuto allertare il datore di lavoro». Ricorso rigettato, reclusione confermata.

La lettura che ne diamo è nostra, non della sentenza: se pesano perfino episodi per cui il datore era stato assolto, un quasi infortunio annotato e lasciato senza azione è lo stesso genere di fatto. Non averlo registrato non lo cancella. Se un lavoratore lo ha segnalato come vuole l’art. 20, l’informazione c’era.

Near miss, l’obbligo in pratica: la checklist per essere a posto

  1. Conta i dipendenti. Sopra quindici, l’art. 15 ti riguarderà appena usciranno linee guida e decreto.
  2. Scrivi una procedura di segnalazione. Chi segnala, a chi, con quale modulo, entro quando: è il canale che gli artt. 19 e 20 già presuppongono.
  3. Forma i preposti a riconoscere il quasi infortunio. L’art. 19 lett. f) parla di pericoli riconosciuti «sulla base della formazione ricevuta».
  4. Tieni un registro con data, reparto, descrizione, causa individuata, azione correttiva, responsabile e data di chiusura.
  5. Chiudi ogni segnalazione con una decisione, anche quando la decisione è che non serve intervenire, motivata.
  6. Porta i dati alla riunione periodica insieme all’andamento degli infortuni.
  7. Collega il registro al DVR: un quasi infortunio che rivela un rischio non valutato è un motivo per rivederlo.
  8. Usa intanto le procedure INAIL esistenti, che l’art. 15 dichiara ferme fino alle linee guida.

Che cosa rischi se non lo fai

Per la mancata gestione dei near miss in sé, oggi, nessuna sanzione. Il rischio vero sta altrove. Un DVR non rielaborato con le modalità dell’art. 29 co. 3 è punito dall’art. 55 co. 3 con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro. Importi del testo, rivalutati ogni cinque anni (art. 306 co. 4-bis). E dopo un infortunio la colpa si misura su ciò che il datore sapeva prima, quasi infortuni compresi.

Se vuoi un sistema che raccolga le segnalazioni, assegni le azioni e ne tenga traccia fino alla chiusura, è il lavoro che facciamo con SmartHSE. Per impostare la procedura e il collegamento con la valutazione dei rischi, il punto di partenza è la nostra consulenza sulla sicurezza sul lavoro.

Per approfondire: la procedura INAIL-Utilitalia per il mancato infortunio, che cosa si porta in riunione periodica, quando l’imprudenza del lavoratore non salva il datore e quando l’infortunio lo paga la società.

Domande frequenti

Per il near miss esiste un obbligo di legge?

Segnalare una condizione di pericolo è obbligatorio per tutti i lavoratori (art. 20 D.Lgs. 81/2008) e per i preposti (art. 19). Il sistema di tracciamento dell’art. 15 del DL 159/2025 riguarda le imprese con più di quindici dipendenti, ma diventerà operativo con le linee guida ministeriali, non ancora adottate.

A chi vanno segnalati i near miss?

Al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, come dice l’art. 20 co. 2 lett. e). Il preposto, a sua volta, segnala al datore o al dirigente.

Ci sono sanzioni per chi non comunica i near miss?

L’art. 15 non ne prevede. Restano sanzionate le violazioni collegate, come la mancata rielaborazione del DVR dopo un infortunio significativo.

Vale anche per le aziende con meno di 15 dipendenti?

Il sistema dell’art. 15 no. Gli obblighi di segnalazione degli artt. 19 e 20 sì, a prescindere dalla dimensione.

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Andrea Reali
Chi l’ha scritto

Andrea Reali

Amministratore e responsabile tecnico · Professore a contratto

Professore a contratto in Igiene Ambientale, Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense, Università di Pavia (dal 2013) · Abilitato RSPP per tutti i macrosettori ATECO · Consulente Tecnico Ambientale (C.S.E.A.) · Docente-formatore qualificato ai sensi del D.I. 6 marzo 2013

Guida SPL dal 2013 come amministratore e responsabile tecnico: è la firma tecnica dietro i documenti e la formazione dello studio. Laureato a Pavia in Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, segue salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, igiene ambientale e alimentare come RSPP per enti pubblici e aziende private. Le stesse materie le insegna all'Università di Pavia: è questo doppio sguardo — chi la norma la applica e chi la spiega — il filo di ciò che SPL mette per iscritto.

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