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Gazzetta Ufficiale

Nuovo Codice Contratti: tutele per condizioni di lavoro e sicurezza

Nuovo Codice Contratti

Entrata in vigore del Nuovo Codice Contratti: il Decreto Legislativo 36/2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 31 marzo 2023, è entrato in vigore il 1° aprile 2023, con efficacia a partire dal 1° luglio 2023.

Il Decreto Legislativo n. 36/2023 attua la delega al Governo in materia di contratti pubblici prevista dalla Legge 78/2022 del 21 giugno 2022.

Tra le numerose disposizioni del nuovo Codice, sono elencate le principali norme volte a tutelare le condizioni di lavoro e la sicurezza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dei contratti.

Tra i principi su cui si fonda il Codice

All’articolo 11 compare il principio dell’applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore.

Infatti, il personale impiegato nelle opere, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni deve essere sottoposto all’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale vigente per il settore e la zona in cui si svolgono le prestazioni lavorative.

Tale contratto è stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro più rappresentative a livello nazionale e che abbiano un ambito di applicazione strettamente correlato all’attività oggetto dell’appalto o della concessione, anche se prevalente.

Nei bandi e negli inviti, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono indicare il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione.

Gli operatori economici possono indicare nell’offerta un contratto collettivo diverso,

purché garantisca ai dipendenti le stesse protezioni previste dal contratto indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente. In tal caso, prima di procedere con l’aggiudicazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti richiedono una dichiarazione dell’operatore economico selezionato, nella quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per l’intera durata, oppure una dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono garantire

in ogni caso, che le medesime protezioni normative ed economiche siano estese anche ai lavoratori subappaltati.

Un’attenzione particolare è riservata, nell’articolo 15 e nell’allegato I.2, alla figura del responsabile unico del progetto (RUP), nominato dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico che sarà realizzato tramite un contratto.

Il RUP ha il compito di assicurare il completamento dell’intervento pubblico nei tempi previsti e nel rispetto degli obiettivi legati al suo incarico, svolgendo in particolare le mansioni specifiche durante l’esecuzione al fine di garantire la tutela delle condizioni di lavoro e della sicurezza.

In particolare, il responsabile unico del progetto (RUP) svolge le seguenti attività:
  • Vigila insieme al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto.
  • Adotta i provvedimenti necessari in seguito alle iniziative e alle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, previa consultazione del direttore dei lavori, quando tali figure non coincidono.
  • Esegue, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., i compiti previsti da tale disposizione (obblighi dell’articolo 26), nel caso in cui non sia prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento.
  • Assume il ruolo di responsabile dei lavori per garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Durante l’incarico, il RUP, fermo restando i compiti e le responsabilità previsti dagli articoli 90, 93 comma 2, 99 comma 1 e 101 comma 1 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. (obblighi del Titolo IV), richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.
  • Prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento presentate dagli operatori economici, qualora tale piano sia previsto ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
  • Inoltra al dirigente o all’organo competente della stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori riguardante la sospensione, l’allontanamento dell’esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto.
  • Ordina la ripresa dei lavori e dell’esecuzione del contratto non appena cessano le cause di sospensione.
Altri importanti provvedimenti relativi alla tutela delle condizioni di lavoro e alla salute e sicurezza sono i seguenti:
  • All’articolo 41, comma 13, viene previsto che per i contratti concernenti lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro sia determinato annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, utilizzando apposite tabelle. Tale determinazione si basa sui valori economici stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, nonché sulle norme previdenziali, assistenziali e settoriali vigenti e sulle diverse aree territoriali.

  • All’articolo 95, comma 1, viene stabilito che la stazione appaltante debba escludere dalla partecipazione alla procedura di gara un operatore economico nel caso in cui siano state accertate gravi violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dell’ambiente, delle questioni sociali e del lavoro, conformemente alla normativa europea e nazionale, ai contratti collettivi o alle disposizioni internazionali vigenti.

  • All’articolo 108, comma 9, viene imposto all’operatore economico di indicare, nell’offerta economica, i costi della manodopera e degli oneri aziendali correlati al rispetto delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro. La mancata indicazione di tali costi, soggetti a un importo fisso e non soggetti a ribasso, comporta l’esclusione dell’offerta stessa, ad eccezione delle forniture senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale.

  • All’articolo 110, comma 5, si stabilisce che la stazione appaltante debba escludere l’offerta considerata anormalmente bassa qualora non siano rispettati gli obblighi ambientali, sociali e del lavoro previsti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di lavoro. Inoltre, l’offerta può essere esclusa se non sono rispettati gli obblighi in materia di subappalto o se gli oneri aziendali per la sicurezza sono sproporzionati rispetto alla natura e all’entità dei lavori, dei servizi o delle forniture, oppure se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali stabiliti dalle tabelle ministeriali appropriate.

  • All’articolo 114, comma 1, si stabilisce che il RUP, durante la fase di esecuzione del contratto, deve avvalersi del direttore dell’esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore per la salute e sicurezza durante l’esecuzione previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., nonché del collaudatore o della commissione di collaudo o del verificatore della conformità. Il RUP ha il compito di verificare che le funzioni assegnate a ciascuna di queste figure siano eseguite correttamente ed efficacemente.

 

 

 

Link utili:

Fonte OneHSE

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Andrea Reali
Chi l’ha scritto

Andrea Reali

Amministratore e responsabile tecnico · Professore a contratto

Professore a contratto in Igiene Ambientale, Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense, Università di Pavia (dal 2013) · Abilitato RSPP per tutti i macrosettori ATECO · Consulente Tecnico Ambientale (C.S.E.A.) · Docente-formatore qualificato ai sensi del D.I. 6 marzo 2013

Guida SPL dal 2013 come amministratore e responsabile tecnico: è la firma tecnica dietro i documenti e la formazione dello studio. Laureato a Pavia in Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, segue salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, igiene ambientale e alimentare come RSPP per enti pubblici e aziende private. Le stesse materie le insegna all'Università di Pavia: è questo doppio sguardo — chi la norma la applica e chi la spiega — il filo di ciò che SPL mette per iscritto.

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