Analisi dei rischi Norme e leggi
Obblighi di Vigilanza: soggetti deputati e procedure

Quali sono gli obblighi del datore di lavoro riguardo la vigilanza?
Può avvalersi di soggetti deputati, dirigenti e preposti all’organizzazione e gestione dell’attività lavorativa?
Andiamo a rispondere attraverso parti della sentenza di Cassazione Penale, Sez.IV, 17 gennaio 2020 n.1683.
“Alla luce della normativa prevenzionistica vigente, sul datore di lavoro grava l’obbligo di valutare tutti i rischi connessi alle attività lavorative e attraverso tale adempimento pervenire alla individuazione delle misure cautelari necessarie e quindi alla loro adozione, non mancando di assicurarsi l’osservanza di tali misure da parte dei lavoratori”.
E anche che “nella maggioranza dei casi, tuttavia, la complessità dei processi aziendali richiede la presenza di dirigenti e di preposti che in diverso modo coadiuvano il datore di lavoro.”
I dirigenti, prosegue la Corte, “attuano le direttive del datore di lavoro, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa [art.2, co.1, lett.d), d.lgs.n.81 del 2008].
I secondi sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa [art.2, co.1, lett.e), d.lgs. n.81 del 2008].” […] “pertanto, già nel tessuto normativo è prevista la vigilanza del datore di lavoro attuata attraverso figure dell’organigramma aziendale che – perché investiti dei relativi poteri e doveri – risultano garanti della prevenzione a titolo originario.”
La sentenza ribadisce che “Il datore di lavoro può assolvere all’obbligo di vigilare sull’osservanza delle misure di prevenzione adottate attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza da parte sua delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione scelte a seguito della valutazione dei rischi (Sez.4, n.14915 del 19/02/2019, Arrigoni, Rv.275577).”
La Cassazione precisa che “anche in relazione all’obbligo di vigilanza, le modalità di assolvimento vanno rapportate al ruolo che viene in considerazione.
Il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell’esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli. Ne consegue che, qualora nell’esercizio dell’attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi contra legem, foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo o di lesioni colpose aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche (Sez.4, n.26294 del 14/03/2018, Fassero Gamba, Rv.272960, in un caso di omicidio colposo; in conformità, in un’ipotesi di lesioni colpose, Sez.4, n.18638 del 16/01/2004, Policarpo, Rv.228344; principio risalente a Sez.4, n.17941 del 16/11/1989, Raho, Rv.182857).”
Anche nella sentenza della Cassazione Penale, Sez.IV, 4 aprile 2019 n.14915 si sottolineava che
“è indubbio che, alla luce della normativa prevenzionistica vigente (già ai tempi del commesso reato), sul datore di lavoro gravi l’obbligo di valutare tutti i rischi connessi alle attività lavorative e attraverso tale adempimento pervenire alla individuazione delle misure cautelari necessarie e quindi alla loro adozione, non mancando di assicurarsi che tali misure vengano osservate dai lavoratori.
Ma nella maggioranza dei casi la complessità dei processi aziendali richiede la presenza di dirigenti e di preposti che in diverso modo coadiuvano il datore di lavoro.
[…] Anche in relazione all’obbligo di vigilanza, le modalità di assolvimento vanno rapportate al ruolo che viene in considerazione; il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell’esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli”.
Conclude, quindi, che
“l’obbligo datoriale di vigilare sull’osservanza delle misure prevenzionistiche adottate può essere assolto attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza del datore di lavoro delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione adottate a seguito della valutazione dei rischi”.
Riguardo l’attività di vigilanza esercitata dal preposto abbiamo indicazioni dalla Cassazione Penale, Sez.IV, 18 luglio 2019 n.31863: “il preposto ha la funzione di verificare e garantire il rispetto delle regole di cautela nell’esecuzione delle prestazioni lavorative”.
Laddove si verifichi un evento lesivo, causato dalla violazione di questo suo obbligo
“la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità e, comunque, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile (ex multis Sez.4, n.37986 del 27/6/2012, Battafarano, Rv.254365; conforme Sez.4, n.3787 del 17/10/2014 dep. il 2015, Bonelli, Rv.261946).”
Da ciò deriva che “pertanto il limite esogeno delle responsabilità collegate all’esercizio della funzione di preposto deve essere individuato nella abnormità ed eccezionalità della condotta del lavoratore, non essendo ipotizzabile una dismissione della posizione di garanzia in rapporto ad un’attività che è stata comunque svolta dal lavoratore nell’ambito dell’azienda sulla base di direttive impartire dal datore di lavoro o da chi abbia assunto di fatto tale veste.”
Come vengono distribuite, quindi, le Responsabilità di Vigilanza tra Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto?
la Cassazione Penale, Sez.IV, 1° agosto 2016 n.33630, ribadisce che
“ai fini dell’individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse, occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l’infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa.
A quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell’organizzazione dell’attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l’incidente derivante da scelte gestionali di fondo (così questa sez.4, n.24136 del 6/5/2016, Di Maggio ed altri, Rv.266853 nella cui motivazione si è precisato che deve ritenersi, comunque, responsabile il datore di lavoro, per il potere-dovere generale di vigilanza su di lui gravante, in tutte le ipotesi in cui l’organizzazione aziendale non presenta complessità tali da sollevare del tutto l’organo apicale dalle responsabilità connesse gestione del rischio).”
Gira questo approfondimento a chi serve






