Ispettorato Nazionale del Lavoro
Rischio alte temperature e tutela lavoratori: le indicazioni dell’INL

Rischio alte temperature e tutela lavoratori: le indicazioni dell’INL con la nota 13/07/2023, n. 5056 per le misure di tutela dei lavoratori e rilevanza delle valutazioni del rischio da calore.
In considerazione dell’attuale ondata di calore che sta interessando l’intera Penisola, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emesso la nota n. 5056 in data 13 luglio 2023 per fornire ulteriori indicazioni volte a tutelare i lavoratori dai rischi connessi ai danni da calore.
Tale comunicazione ha lo scopo di fornire elementi di conoscenza sugli effetti delle temperature estreme negli ambienti di lavoro e sulla percezione del rischio ad esse associato.
Questo sia per quanto riguarda l’attività di vigilanza ispettiva, sia per quanto riguarda l’attività informativa e preventiva da rivolgere ai datori di lavoro e ai lavoratori.
Si richiama l’attenzione
Alle precedenti note prot. INL n. 4639 del 02/07/2021 e n. 3783 del 22/06/2022, nonché alle indicazioni operative già condivise nella nota prot. INL 4753 del 26/07/2022.
In particolare, l’INL sottolinea che nel caso di temperature elevate, quando queste superano i 35°C secondo i bollettini meteo o sono “percepite” come tali a causa della specifica tipologia di lavorazioni in atto, le aziende hanno la facoltà di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria, invocando la causale “eventi meteo”.
La richiesta di CIGO e la relazione tecnica allegata devono contenere unicamente l’indicazione delle giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione effettuata nelle stesse giornate, senza necessità di produrre dichiarazioni che attestino l’entità delle temperature o i bollettini meteo.
Si sottolinea che
Indipendentemente dai dati di temperatura rilevati, la concessione della CIGO è garantita in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza aziendale decida la sospensione delle lavorazioni, poiché ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
L’INL ha specificato che l’esposizione prolungata a uno stress termico elevato comporta un aumento del rischio di infortuni.
In particolare per i lavoratori impiegati nei settori:
- edilizia civile e stradale,
- estrattivi,
- agricolo,
- manutenzione del verde,
- attività marittime e balneari.
Nell’ambito della valutazione del rischio o dell’aggravamento dello stesso, contribuiscono diversi fattori, tra cui:
- gli orari di lavoro che comprendono le ore più calde e soleggiate della giornata, generalmente a rischio elevato di stress termico (14:00 – 17:00);
- la natura delle mansioni svolte;
- le attività che richiedono intensi sforzi fisici, spesso accompagnati dall’uso di dispositivi di protezione individuale (DPI);
- la posizione geografica del luogo di lavoro;
- le dimensioni dell’azienda;
- le caratteristiche specifiche di ciascun lavoratore, come età, stato di salute, status socioeconomico e genere.
In virtù di ciò, durante le attività ispettive si dovrà prestare particolare attenzione alla presenza all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e del Piano Operativo di Sicurezza (POS), ove applicabile, della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste, come prescritto nel documento emesso dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Scarica la nota in PFD:
Fonte INL
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