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Linee guida

Rischio caldo sul lavoro: perché non basta distribuire acqua ai lavoratori

Rischio caldo sul lavoro: lavoratore all'aperto esposto alle alte temperature

Il rischio caldo sul lavoro va valutato nel DVR come ogni altro rischio, e in diverse Regioni non è più solo una valutazione: è un divieto di lavorare all’aperto dalle 12:30 alle 16:00 nei giorni in cui la mappa nazionale del rischio termico segnala il livello «ALTO». Chi non lo rispetta risponde ai sensi dell’art. 650 c.p., oltre che dell’infortunio.

Cantieri, manutenzioni stradali, agricoltura, logistica all’aperto, coperture e impianti fotovoltaici sono i settori esposti. Sono anche, quasi parola per parola, quelli che le ordinanze regionali del 2026 hanno fermato nelle ore centrali della giornata.

Questo articolo risponde a tre domande operative: cosa impone la legge, quando scatta il divieto, e come si distingue un lavoratore da mettere all’ombra da uno per cui bisogna chiamare il 118.

Il rischio caldo sul lavoro non dipende solo dalla temperatura

Quando si parla di caldo, si guarda il termometro. Il termometro però misura una sola delle variabili in gioco.

Il progetto Worklimate (INAIL – CNR, BRIC INAIL 2019) ha pubblicato una brochure per i datori di lavoro. Elenca nove fattori che concorrono all’insorgenza delle patologie da calore:

  • alta temperatura dell’aria e alti tassi di umidità;
  • basso consumo di liquidi;
  • esposizione diretta al sole, senza ombra;
  • movimento d’aria limitato, cioè assenza di aree ventilate;
  • attività fisica intensa;
  • alimentazione non adeguata;
  • insufficiente periodo di acclimatamento;
  • uso di indumenti pesanti e di dispositivi di protezione;
  • condizioni di suscettibilità individuale.

Tre di questi fattori vengono dimenticati quasi sempre: l’acclimatamento, l’idratazione e l’alimentazione. Un operaio rientrato da due settimane di ferie non è la stessa persona di quello che lavora al sole da giugno. La squadra è la stessa, il rischio no.

Ecco perché due lavorazioni svolte alla stessa temperatura possono avere livelli di rischio diversi. Ed ecco perché una misura sola, l’acqua fresca, non chiude il problema.

Rischio caldo sul lavoro: cosa impone il D.Lgs. 81/2008

L’ancoraggio normativo esiste, ed è più preciso di quanto si creda. Non serve una legge sul caldo: il D.Lgs. 81/2008 lo copre già in cinque punti distinti.

  • Art. 28, comma 1: la valutazione «deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori». Nessuna esclusione per i rischi stagionali.
  • Art. 180, comma 1: tra gli agenti fisici sono nominati per esteso «il microclima e le atmosfere iperbariche». Il microclima non è dedotto per analogia: è scritto.
  • Art. 181, commi 1 e 2: il datore valuta tutti i rischi da agenti fisici e la valutazione è programmata «con cadenza almeno quadriennale», da personale qualificato.
  • Allegato IV, punto 1.8.7: nei posti di lavoro all’aperto i lavoratori devono essere protetti contro gli agenti atmosferici.
  • Art. 2087 c.c.: l’imprenditore adotta le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori.

Nei documenti la valutazione va scritta, non pensata. Un DVR specifico deve indicare le mansioni esposte, il carico fisico, i lavoratori sensibili, la durata dell’esposizione, i DPI e le procedure di emergenza.

Nei cantieri il rischio caldo ha una lettera dedicata

Il cantiere ha un regime suo, e qui il legislatore è stato esplicito.

L’Allegato XV, punto 2.2.3, lettera h) parla dell’analisi delle fasi di lavoro. Impone al coordinatore per la progettazione di prestare particolare attenzione «ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura». Il punto 2.2.4 aggiunge che per ogni elemento di quell’analisi il PSC deve contenere scelte organizzative, procedure e misure di coordinamento.

Sul versante dell’impresa esecutrice c’è il POS. L’art. 89, comma 1, lettera h) lo definisce come il documento redatto «in riferimento al singolo cantiere interessato»: se quel cantiere è al sole, il caldo ci va. Il PSC risponde invece all’art. 100, comma 1.

C’è poi l’obbligo che pesa di più in giudizio. L’art. 96, comma 1, lettera d) riguarda datori di lavoro, dirigenti e preposti. Impone loro di curare «la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute». È la norma su cui si costruiscono le contestazioni dopo un colpo di calore in cantiere. La gestione documentale della sicurezza nei cantieri parte da qui.

Dove il lavoro all’aperto è vietato dalle 12:30 alle 16:00

Questa è la parte che molte aziende non hanno ancora recepito, perché è cambiata di recente.

Il 19 giugno 2025 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato le «Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare» (atto 25/69/CR6bis/C7). Da lì sono nate le ordinanze regionali che vietano il lavoro sotto il sole nelle ore centrali. Non sono raccomandazioni.

Due testi, letti alla fonte:

  • Regione Veneto, Ordinanza del Presidente della Giunta 16 giugno 2026, n. 58 (BUR n. 76). Vieta «lo svolgimento dell’attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00». Vale dal 17 giugno al 31 agosto 2026, nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all’aperto e nelle cave.
  • Regione Lazio, Ordinanza 22 maggio 2026, n. Z00001. Stesso divieto e stessa fascia oraria, su tutto il territorio regionale, fino al 15 settembre 2026. I settori sono agricoltura e florovivaismo, cantieri edili e affini, cave e pertinenze esterne, logistica di piazzale e consegna merci urbana con velocipedi o veicoli a due ruote.

Altre Regioni hanno adottato provvedimenti dello stesso impianto, con date e settori propri: il quadro va verificato ogni stagione, perché si tratta di atti contingibili con una scadenza. Abbiamo già raccontato il precedente della Regione Lombardia sullo stop alle attività all’aperto.

Il divieto non scatta a calendario: scatta sulla mappa

Il meccanismo è identico in tutte le ordinanze, ed è la cosa più importante da capire.

Il divieto opera solo dove e quando la mappa del rischio segnala il livello «ALTO». La mappa è pubblicata su worklimate.it e va letta alla voce «lavoratori esposti al sole» con «attività fisica intensa», ore 12:00. Non è il termometro del cantiere a decidere: è una mappa previsionale pubblica, consultabile il giorno prima.

La sanzione è richiamata testualmente: «la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza, comporta le conseguenze sanzionatorie previste per legge (art. 650 c.p. se il fatto non costituisce più grave reato)».

Ne discende una conseguenza operativa netta. Il monitoraggio meteo e la definizione delle soglie di intervento non sono più la buona prassi delle aziende più organizzate: dove vige un’ordinanza sono un obbligo, e la soglia l’ha già fissata la Regione.

Stress da calore o colpo di calore: la differenza che decide se chiamare il 118

Qui gli elenchi di sintomi che circolano fanno un danno serio, perché mettono sullo stesso piano due quadri clinici diversi. La Tabella 1 della brochure Worklimate li tiene separati, e la separazione cambia la condotta.

Segnali di stress da calore: si interviene e si osserva

Sono i segni che precedono il quadro grave:

  • improvviso malessere generale;
  • mal di testa;
  • confusione, irritabilità;
  • nausea o vomito;
  • tachicardia;
  • ipotensione arteriosa;
  • temperatura corporea elevata;
  • riduzione della diuresi.

Cosa fare, secondo la fonte: spostare il lavoratore in un luogo fresco e alleggerire l’abbigliamento. Incoraggiarlo a bere acqua fresca a sorsi brevi e frequenti. Raffreddare con acqua fredda testa, collo, viso e arti. Poi portarlo all’osservazione del medico o al pronto soccorso per la valutazione. «Se i sintomi peggiorano, deve essere allertato il 118. Qualcuno deve sempre rimanere con il lavoratore fino all’arrivo dei soccorsi.»

Segni di colpo di calore: si chiama il 118, subito

La colonna «Colpo di calore» della Tabella 1 è intestata «oltre quelli della colonna precedente» ed elenca:

  • temperatura corporea superiore a 40 °C;
  • iperventilazione;
  • blocco della sudorazione;
  • alterazioni dello stato mentale, per esempio il delirio;
  • aritmie cardiache;
  • rabdomiolisi;
  • malfunzionamento di organi interni, come insufficienza renale ed epatica o edema polmonare;
  • shock.

Attenzione al punto che quasi tutti sbagliano. L’alterazione dello stato di coscienza non è un campanello d’allarme precoce: è già il colpo di calore in atto. Trattarla come un segnale da tenere d’occhio significa perdere i minuti che contano. La perdita di coscienza preceduta da pallore, stordimento e vertigini corrisponde invece alla sincope da calore, anch’essa un’emergenza.

La condotta prescritta è una sola, ed è testuale: «Se un lavoratore mostra i segni di un possibile colpo di calore, è necessario chiamare immediatamente il 118». In attesa dei soccorsi si sposta il lavoratore in un’area fresca e ombreggiata e si rimuovono quanti più indumenti possibile. Poi lo si bagna con acqua fresca, o si applicano asciugamani imbevuti d’acqua fresca su testa, collo, viso e arti, facendo circolare l’aria.

Non è solo buona pratica sanitaria. L’art. 43, comma 1, lettera a) impone al datore di lavoro di organizzare «i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti» in materia di primo soccorso e gestione dell’emergenza. L’art. 45, comma 1 gli impone di prendere i provvedimenti necessari «in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza». Gli impone anche di stabilire i rapporti con i servizi esterni «anche per il trasporto dei lavoratori infortunati». Le caratteristiche minime sono fissate dal D.M. 15 luglio 2003, n. 388. Una procedura che non nomina il 118 non soddisfa quegli articoli: il tema è trattato anche nella nostra guida alle emergenze aziendali.

Perché distribuire acqua non basta

Molte aziende considerano chiuso il problema quando hanno messo a disposizione acqua fresca. È una misura importante, ma da sola copre uno solo dei nove fattori.

La prevenzione efficace è un insieme coordinato di interventi:

  • programmazione dei lavori nelle ore meno calde;
  • pause obbligatorie all’ombra, non lasciate alla buona volontà;
  • aree ombreggiate e punti di raffrescamento raggiungibili;
  • riduzione del lavoro isolato, perché un lavoratore solo che sviene non viene soccorso;
  • rotazione degli operatori sulle mansioni più gravose;
  • acclimatamento graduale per chi rientra da ferie o malattia;
  • consultazione quotidiana della mappa del rischio;
  • procedure di sospensione delle attività.

L’ultima voce merita una precisazione, perché è cambiata. La sospensione non è più solo una buona prassi organizzativa: dove vige un’ordinanza regionale è un obbligo, con la fascia oraria e la soglia già fissate da altri.

Rischio caldo sul lavoro e infortuni: il legame documentato

Il caldo non produce solo malori. INAIL documenta due effetti distinti. In assenza di pause pianificate il ritmo di lavoro rallenta e cresce il rischio di errore umano. La disidratazione, a sua volta, predispone agli infortuni.

Sul cantiere questo si traduce in cadute, errori operativi, incidenti con mezzi e macchinari, uso scorretto delle attrezzature, infortuni durante movimentazioni e sollevamenti. Il caldo, in altre parole, amplifica rischi che erano già lì. Su questo si era espressa anche la circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sui danni da calore.

Il caso concreto: cosa è successo davvero in un cantiere

La giurisprudenza su questa materia esiste, e racconta cantieri veri.

Cass. pen., sez. IV, 9 agosto 2022, n. 30789testo su Olympus. Un lavoratore assunto irregolarmente posiziona una copertina di cemento su un muretto esterno. Massime attorno ai 37 °C. Il lavoro riprende dopo la pausa pranzo, verso le 14:30, cioè nella fascia peggiore. Alle 16:30 circa il lavoratore vomita e perde i sensi. Viene caricato in automobile invece di chiamare subito il 118, e l’attesa lo espone al calore dell’abitacolo. Muore in ospedale per ipertermia da colpo di calore.

La contestazione principale è la violazione dell’art. 96, comma 1, lettera d), insieme alla mancata sospensione delle attività nelle ore più calde. La Corte conferma la responsabilità per colpa generica nella fase lavorativa: vanno adottate «regole precauzionali capaci di prevenire la concretizzazione del rischio, evitando di sottoporre il lavoratore ad attività all’esterno faticose in ore calde». Annulla invece con rinvio la parte sul soccorso tardivo, per motivazione carente sulla consapevolezza e sull’evitabilità.

Cosa avrebbe dovuto esserci scritto, e chi firma

Ricostruiamo il documento che avrebbe retto in giudizio, riga per riga.

Nel POS, firmato dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice: la fase «posa copertine su muretto esterno» classificata come lavorazione al sole con sforzo fisico; la consultazione della mappa Worklimate il giorno precedente; la ripresa pomeridiana spostata dopo le 16:00 nei giorni a rischio alto; l’obbligo di non lasciare mai solo un lavoratore esposto; la procedura di emergenza con il numero 118 scritto per esteso e il punto di raccolta dell’ambulanza.

Nel PSC, firmato dal coordinatore per la progettazione: l’analisi del rischio da sbalzi di temperatura ai sensi dell’Allegato XV, punto 2.2.3, lettera h). E le misure di coordinamento tra imprese, per quando la sospensione di una lavorazione ne trascina altre. Se il rischio si concretizza, il CSE può arrivare a sospendere i lavori.

Un ispettore, dopo un infortunio, chiede tre cose in quest’ordine. Primo: il DVR o il POS aggiornato con la valutazione del caldo. Secondo: l’attestato di formazione che prova che quel lavoratore sapeva riconoscere i sintomi. Terzo: la prova di quale fosse il livello della mappa quel giorno. Le prime due si preparano prima. La terza è pubblica, e la legge anche lui.

La domanda che nessuno si pone: senza ordinanza, il datore è libero?

È la domanda che conta davvero, e la risposta è no. Vale la pena capire perché.

Nel 2021 la Cassazione ha assolto un datore di lavoro. Un operaio era morto per colpo di calore in un cantiere pugliese (Cass. pen., sez. IV, 12 marzo 2021, n. 9824, testo su Olympus). Il fatto risale al luglio 2012, con 34 °C nel pomeriggio. La Corte osserva che la colpa deve essere «ancorata a parametri di prevedibilità individuabili da colui sul quale incombe l’apprezzamento». Altrimenti si giudica ex post. E rileva l’assenza di «allerta meteorologica giustificante l’astensione dalle attività». Ragionando diversamente, aggiunge, si dovrebbe concludere che nel Meridione d’estate «è interdetta ogni prestazione lavorativa che implica uno sforzo fisico all’aperto».

Quella motivazione poggia su un vuoto: nel 2012 il parametro oggettivo non c’era. Oggi c’è, e non lo crea l’ordinanza. La mappa Worklimate è pubblica, nazionale, previsionale e gratuita. Classifica il rischio per i lavoratori esposti al sole a prescindere dal fatto che la Regione abbia firmato qualcosa.

Da qui il punto che i concorrenti non scrivono: l’ordinanza regionale non genera la prevedibilità del rischio caldo sul lavoro, la certifica. Dove l’ordinanza c’è, l’inosservanza è già di per sé illecito. Dove non c’è, resta comunque un dato consultabile che un datore diligente non può ignorare. Sostenere di non aver potuto prevedere diventa molto più difficile.

Fin dove arriva questo ragionamento

Una precisazione onesta: nessuna sentenza ha ancora affermato in questi termini che la consultazione della mappa sia esigibile ovunque. È una lettura del criterio di prevedibilità alla luce degli strumenti oggi disponibili, non un principio consolidato. Nella stessa direzione va però Cass. pen., sez. IV, 21 aprile 2026, n. 14578. Ha ritenuto il colpo di calore un rischio noto, non un evento eccezionale. E ha confermato la responsabilità del datore anche a fronte di un decorso clinico lungo e complesso.

Cosa fare adesso, in pratica

Cinque azioni, nell’ordine in cui conviene farle:

  1. Verificare se la propria Regione ha un’ordinanza in vigore, con settori, fascia oraria e data di scadenza.
  2. Inserire nel DVR, nel POS e nel PSC la valutazione del rischio da calore, citando gli articoli e non «la normativa».
  3. Scrivere una procedura di emergenza che distingua stress da calore e colpo di calore, con il 118 indicato per il secondo caso.
  4. Formare i lavoratori sui segni delle due condizioni, non su un elenco unico di sintomi.
  5. Registrare le consultazioni della mappa e le decisioni prese: senza traccia, la diligenza non è dimostrabile.

Quando le sedi e i cantieri sono molti, tenere insieme scadenze, procedure, documenti e attestati diventa il vero collo di bottiglia. È il lavoro che una piattaforma come SmartHSE centralizza, lasciando alla persona la decisione e al sistema la memoria.

Domande frequenti sul rischio caldo sul lavoro

Esiste una temperatura oltre la quale è vietato lavorare?

No, non nel D.Lgs. 81/2008: la legge non fissa un grado. Dove vige un’ordinanza regionale il criterio non è la temperatura, ma il livello «ALTO» della mappa Worklimate. Il riferimento è ai lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa alle ore 12:00. Superata quella soglia, scatta il divieto dalle 12:30 alle 16:00.

Il rischio caldo va inserito nel DVR anche se l’attività è al chiuso?

Sì, se il microclima lo richiede. L’art. 180, comma 1, include il microclima tra gli agenti fisici e l’art. 181, comma 1, ne impone la valutazione. Fonderie, cucine, lavanderie e capannoni sotto copertura metallica possono superare l’esposizione di molti lavori all’aperto.

Chi decide di sospendere le lavorazioni in cantiere?

Il datore di lavoro dell’impresa esecutrice per le proprie lavorazioni, ai sensi dell’art. 96, comma 1, lettera d). Il coordinatore per l’esecuzione interviene sul coordinamento tra imprese e, nei casi di pericolo grave e imminente, può sospendere le singole lavorazioni.

Cosa si fa se un lavoratore perde conoscenza sotto il sole?

Si chiama immediatamente il 118. In attesa dei soccorsi si sposta la persona in un’area fresca e ombreggiata. Si alleggeriscono gli indumenti e la si raffredda con acqua fresca su testa, collo, viso e arti. Qualcuno deve restare con lei fino all’arrivo dell’ambulanza.

Le ordinanze regionali valgono anche per i rider e la logistica?

Dipende dal testo. L’ordinanza del Lazio n. Z00001/2026 include espressamente la logistica di piazzale e la consegna di beni in ambito urbano con velocipedi o veicoli a motore a due ruote; quella del Veneto n. 58/2026 riguarda agricoltura, florovivaismo, cantieri edili all’aperto e cave. Va letto il provvedimento della propria Regione.

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Andrea Reali
Chi l’ha scritto

Andrea Reali

Amministratore e responsabile tecnico · Professore a contratto

Professore a contratto in Igiene Ambientale, Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense, Università di Pavia (dal 2013) · Abilitato RSPP per tutti i macrosettori ATECO · Consulente Tecnico Ambientale (C.S.E.A.) · Docente-formatore qualificato ai sensi del D.I. 6 marzo 2013

Guida SPL dal 2013 come amministratore e responsabile tecnico: è la firma tecnica dietro i documenti e la formazione dello studio. Laureato a Pavia in Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, segue salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, igiene ambientale e alimentare come RSPP per enti pubblici e aziende private. Le stesse materie le insegna all'Università di Pavia: è questo doppio sguardo — chi la norma la applica e chi la spiega — il filo di ciò che SPL mette per iscritto.

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