Ambiente Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Utilizzo di combustibili alternativi al gas naturale

La risposta del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 25 novembre 2022 all’interpello presentato dalla Regione.
L’interpello concerne la gestione delle diverse richieste per l’utilizzo di combustibili alternativi al gas naturale in impianti di combustione presso siti industriali e artigianali conseguenti all’attuale situazione emergenziale sull’approvvigionamento del gas naturale.
Utilizzo di combustibili alternativi al gas naturale in impianti di combustione
La gestione delle richieste per l’utilizzo di combustibili alternativi al gas naturale in impianti di combustione presso siti industriali e artigianali conseguenti all’attuale situazione emergenziale sull’approvvigionamento del gas naturale, chiedendo se sia corretto valutare e istruire tali richieste come modifiche non sostanziali dell’autorizzazione ambientale vigente non soggette a valutazioni in materia di VIA, è questione di estremo interesse.
Nella risposta del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica del 25 novembre u.s. all’interpello presentato dalla Regione Lombardia lo scorso 13 ottobre, dichiara che:
le condizioni indicate dalla Regione Lombardia possono essere sufficienti a configurare la non sostanzialità dell’intervento, ma a riguardo (anche in considerazione delle norme comunitarie applicabili) permane la necessità di consentire all’autorità competente una valutazione di merito.
L’interpello
la Regione Lombardia chiede se sia corretto, in ordine alla gestione delle richieste per l’utilizzo di combustibili alternativi al gas naturale in impianti di combustione eserciti presso siti industriali e artigianali conseguenti all’attuale situazione emergenziale sull’approvvigionamento del gas naturale, valutare e istruire tali richieste come modifiche non sostanziali dell’autorizzazione ambientale vigente non soggette a valutazioni in materia di VIA, qualora siano rispettate le condizioni sopra illustrate quali la temporaneità dell’intervento di modifica, il rispetto dei valori limite stabiliti dalla pertinente normativa comunitaria, nazionale e regionale e l’esclusione di impianti di produzione di energia elettrica per scopi commerciali.
Secondo il MASE le condizioni indicate dalla Regione Lombardia possono essere sufficienti a configurare la non sostanzialità dell’intervento, ma a riguardo (anche in considerazione delle norme comunitarie applicabili) permane la necessità di consentire all’autorità competente una valutazione di merito.
In particolare secondo il MASE:
“Alla luce di quanto sopra illustrato, a fronte di istanze volte alla sostituzione di materia prime, anche se motivate da contingenti drastici mutamenti del relativo mercato, le autorità competenti sono difatti comunque chiamate a condurre le seguenti azioni.
- Verifica di ammissibilità della istanza: non sono autorizzabili istanze relative a interventi non compatibili con le norme non derogabili vigenti sul territorio (sintetizzate nel quesito dell’interpello con il riferimento al “rispetto dei valori limite stabiliti dalla pertinente normativa comunitaria, nazionale e regionale”).
- Verificare se gli interventi proposti determinino l’evidente necessità di modificare sostanzialmente l’oggetto dell’autorizzazione previgente (aumento sopra soglia della capacità produttiva, conduzione di nuove attività IPPC, nuova produzione di energia elettrica a fini commerciali, decadenza dei requisiti per l’accesso a benefici precedentemente concessi…), poiché in tal caso va avviato un procedimento di modifica (o riesame) sostanziale fino alla conclusione del quale l’intervento non può essere esercito (casistica sintetizzata nel quesito dell’interpello con il riferimento alla “esclusione di impianti di produzione di energia elettrica per scopi commerciali”).
- Nei casi residui la modifica di materia prima va considerata generalmente non sostanziale, se l’autorità competente non individua potenziali effetti negativi significativi. In particolare, gli effetti possono essere non significativi:
- in termini assoluti (ad esempio sostituzione del gas naturale con biogas o GPL o altri combustibili che garantiscono il rispetto di analoghi parametri emissivi);
- in considerazione del limitato impiego (l’esercizio del nuovo combustibile è previsto per un periodo di tempo breve – casistica sintetizzata nel quesito dell’interpello con il riferimento alla “temporaneità”);
- più in generale in considerazione delle garanzie fornite circa il contenimento degli effetti nel loro complesso (ad esempio con sistemi di abbattimento, monitoraggio e gestione del rischio). Ciò rende evidente l’importanza che il gestore, nella comunicazione di cui all’articolo 29.nonies, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, dia evidenza degli impegni che si assume circa la temporaneità della sostituzione, e circa le misure aggiuntive, non solo di contenimento, ma anche di monitoraggio, gestione e sviluppo che si impegna a garantire. Resta inteso che la modifica al regime autorizzativo, anche se non sostanziale, dovrà essere resa accessibile al pubblico (art. 29.quater, comma 13, D.Lgs. n. 152/2006), che l’esercizio in deroga dovrà essere adeguatamente monitorato e rendicontato, e che ove il gestore intenda applicarlo oltre il termine accettato (anche tacitamente) dalla AC, dovrà essere oggetto di distinta richiesta di modifica sostanziale, non risultando in tal caso ammissibile una mera riproposizione della comunicazione di modifica non sostanziale.”
L’uso di combustibili alternativi: note sul quadro normativo
L’incentivazione del passaggio dal gas a combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario fino al 31 marzo 2024, con l’obiettivo di ridurre l’instabilità dei mercati energetici e favorire il riempimento degli stoccaggi è questione di ordine più generale.
Ad esempio, prevede un art. 4-bis, nuovo di zecca, emendamento al D.L. Aiuti-quater.
La norma punta a potenziare quanto già previsto dall’art. 5-bis del D.L. n. 14/2022 (convertito nella legge n. 28/2022) per ridurre i consumi di gas naturale.
Come noto quest’ultimo prevede, con provvedimento del Ministero dell’ambiente, il passaggio dal gas al carbone e all’olio combustile da impiegare negli impianti di generazione di energia elettrica. Nel caso del D.L. Aiuti la norma, una volta approvata, consente l’utilizzo di combustibili alternativi al gas (come gli olii combustibili e il combustibile solido secondario) da parte degli impianti industriali ai fini del soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico.
Un passaggio che non costituirebbe una modifica sostanziale e da attuarsi entro 30 giorni dalla comunicazione all’autorità competente al rilascio alla valutazione d’impatto ambientale.
Quindi non più un provvedimento generale del Ministero dell’ambiente, ma una norma generale, identica in tutta Italia, che può essere utilizzata per diminuire il consumo di gas da tutti gli impianti industriali interessati.
Si applicano i limiti previsti dalle norme dell’Unione Europea, o in mancanza, quelli disciplinati da norme nazionali o regionali.
La misura, pertanto, completa proprio l’intervento previsto dall’art. 5-bis citato per i produttori di energia, stabilendo la possibilità di utilizzo dei combustibili alternativi anche a favore dei consumatori industriali, con l’obiettivo di ottimizzare il consumo di gas naturale nel Paese nel rispetto degli obiettivi di tutela ambientale.
D’altro canto, derogare ai limiti del biossido di zolfo, polveri e gli ossidi di azoto per supplire alla mancanza di gas, usando altri combustibili, non trova ostacoli neanche nell’Unione Europea. Infatti, secondo la Commissione una deroga è prevista solo per 10 giorni a livello normativo, ma che secondo la stessa è possibile adottare fino a quanto persiste la necessità di usare un altro combustibile. Questo uno dei contenuti di un Summary Responses inviato dalla Commissione Europea alle Rappresentanze Permanenti dei 27 nel febbraio 2022, pochi giorni dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina.
Fonte OneHSE
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