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Ambiente Ministero della Transizione Ecologica

Gestione dei rifiuti: approvato il Programma Nazionale

Gestione dei rifiuti: registro, formulario e obblighi di tracciabilità in azienda

La gestione dei rifiuti è la sequenza di adempimenti che accompagna un rifiuto da quando nasce fino alla firma di chi lo riceve. Sono cinque passaggi: classificarlo, tenerlo in deposito entro limiti precisi, affidarlo solo a soggetti autorizzati, annotarlo su un registro, conservare la prova che è arrivato a destinazione. La disciplina sta nella Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. E il punto che quasi nessuno mette in prima riga è questo: la responsabilità del produttore non finisce quando il camion esce dal cancello.

Finisce con una firma, e a condizioni scritte. L’art. 188, comma 4, lettera b) esclude la responsabilità del produttore soltanto se riceve il formulario controfirmato e datato dal destinatario entro tre mesi. Chi non sa dove sia quel documento non ha delegato nulla: ha semplicemente perso di vista i propri rifiuti.

Che cosa comprende la gestione dei rifiuti

Il codice ambientale usa il termine in senso ampio. Per «gestione» intende raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione, incluso il controllo di queste operazioni (art. 183, comma 1, lettera n). Non si tratta quindi soltanto di «portare via»: dentro la definizione ci sono anche le decisioni prese in azienda molto prima che arrivi un mezzo.

Il produttore iniziale è «il soggetto la cui attività produce rifiuti» (art. 183, comma 1, lettera f). Su di lui grava l’obbligo di provvedere al trattamento (art. 188, comma 1). Direttamente, oppure affidandolo a un intermediario, a un commerciante o a un impianto. I costi restano a suo carico e a carico dei detentori successivi (art. 188, comma 3). Chi raccoglie o trasporta a titolo professionale deve invece essere iscritto all’Albo dei gestori ambientali (art. 188, comma 2).

La gerarchia che decide l’ordine delle scelte

L’art. 179, comma 1 impone un ordine di priorità, prima di decidere come liberarsi di un rifiuto. Nell’ordine: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, smaltimento. La discarica è l’ultima opzione, non la più comoda. Una procedura interna scritta bene ricostruisce quell’ordine per iscritto. In sede di controllo la domanda «perché a smaltimento e non a recupero?» arriva, e conviene avere già la risposta.

Rifiuti urbani e rifiuti speciali: la classificazione apre tutto il resto

L’art. 184 distingue i rifiuti urbani (comma 2) dai rifiuti speciali (comma 3). Poi li qualifica come pericolosi o non pericolosi secondo l’allegato D. Da questa casella dipende ogni obbligo successivo. Se il rifiuto è speciale pericoloso, l’iscrizione al RENTRI è dovuta, il registro va tenuto, il formulario accompagna ogni singolo trasporto.

Attribuire il codice EER è un atto tecnico che compie il produttore e di cui risponde il produttore. Dare un codice non pericoloso a un rifiuto che è pericoloso non produce un’irregolarità formale. Fa cadere l’intera catena a valle: trasportatore e impianto lavorano sul codice che gli è stato consegnato. Sul riparto degli obblighi lungo la filiera abbiamo dedicato un approfondimento alla responsabilità nella gestione dei rifiuti.

La gestione dei rifiuti in appalto: il produttore è il committente o l’impresa?

Qui si apre la zona grigia che decide chi risponde penalmente, e non si risolve leggendo il contratto: si risolve guardando chi ha fatto cosa. La regola generale è che il produttore dei rifiuti è l’impresa che esegue i lavori, non chi li ha commissionati. Il committente di lavori edili non è garante della corretta gestione dei rifiuti dell’appaltatore, e la stessa cosa vale per il direttore dei lavori.

La Cassazione ha però messo in fila tre situazioni diverse (Sez. III, n. 847/2020), e solo la terza mette il committente al riparo:

  • I rifiuti restano in un’area nella disponibilità del committente. Risponde, se esisteva un accordo sul loro collocamento definitivo.
  • Il committente mantiene il controllo dei lavori e l’appaltatore esegue soltanto le sue disposizioni. Diventa allora «produttore giuridico» e assume una posizione di garanzia.
  • Nessuna ingerenza nella gestione, e rifiuti fuori da aree sue. Qui non c’è posizione di garanzia.

Il criterio pratico che ne deriva è semplice e spiacevole: chi firma il formulario nella casella del produttore sta dichiarando di essere il produttore. Un committente che stipula da sé il contratto di trasporto e smaltimento, per fare in fretta, si è appena caricato obblighi che l’appalto assegnava all’impresa. Vale la pena rileggere in parallelo come funziona la responsabilità del committente nell’appalto e che cosa cambia nella responsabilità nel subappalto.

Il criterio che regge tutto: la responsabilità si chiude con una firma

L’art. 188, comma 4, lettera b) è la disposizione più operativa della Parte IV e la meno letta. La responsabilità del produttore per il recupero o lo smaltimento è esclusa quando i rifiuti vanno a soggetti autorizzati. Ma solo «a condizione che» il detentore riceva il formulario dell’art. 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario, entro tre mesi dalla consegna al trasportatore.

Se quel documento non arriva esiste una seconda strada, e va percorsa. Alla scadenza dei tre mesi il produttore comunica la mancata ricezione alla Provincia o alla Città metropolitana. Per le spedizioni transfrontaliere il termine sale a sei mesi e la comunicazione va alla Regione o alla Provincia autonoma. Chi non fa né l’una né l’altra cosa resta responsabile, non per una presunzione ma per la lettera della norma.

Il deposito temporaneo: tre mesi oppure trenta metri cubi

Prima di partire, i rifiuti sostano in azienda. Quella sosta è lecita senza autorizzazione solo alle condizioni dell’art. 185-bis. Il raggruppamento avviene nel luogo di produzione (comma 1). L’avvio a recupero o smaltimento segue poi una delle due modalità alternative del comma 2, lettera b). La prima è la cadenza almeno trimestrale, a prescindere dalle quantità. La seconda è il raggiungimento di 30 metri cubi complessivi, di cui al massimo 10 di rifiuti pericolosi. Con un vincolo: il deposito non può comunque durare più di un anno.

Sono alternative, non fasi in sequenza. L’errore più diffuso consiste nel leggere i tre mesi come una franchigia entro cui i volumi non contano. Chi sceglie il criterio volumetrico rispetta il tetto; chi sceglie quello temporale svuota ogni trimestre a prescindere.

C’è poi un aspetto processuale che pesa più di molte procedure: l’onere della prova sta sul produttore. La Cassazione lo ha ribadito (Sez. III, 9 maggio 2024, n. 20841). Il deposito temporaneo è una disciplina eccezionale e derogatoria: chi la invoca deve dimostrare di averne rispettato tutte le condizioni. Un cumulo senza date, senza registro e senza separazione per categorie omogenee non è un deposito temporaneo da provare: è un deposito incontrollato già provato.

La gestione dei rifiuti nel 2026: RENTRI, registro e FIR digitale

È su questo capitolo che qualunque testo scritto prima del 2024 diventa inservibile. Il sistema di tracciabilità è cambiato. L’art. 188-bis affida il controllo al RENTRI, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, istituito dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

Chi deve iscriversi al RENTRI e chi ne è escluso

Il perimetro è stato riscritto dalla legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199), che ha sostituito l’art. 188-bis, comma 3-bis. Sono obbligati gli enti e le imprese che trattano rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi, chi li raccoglie o trasporta a titolo professionale, i commercianti e gli intermediari di rifiuti pericolosi. Per i non pericolosi, l’obbligo tocca i soggetti dell’art. 189, comma 3.

Restano fuori i consorzi e i sistemi di gestione dell’art. 237, comma 1. Fuori anche i produttori ai quali si applica l’art. 190, commi 5 e 6: tra questi le imprese e gli enti con non più di dieci dipendenti, ma soltanto per i rifiuti non pericolosi. L’esonero non scatta se in azienda nasce un rifiuto pericoloso, anche in piccola quantità. Chi si era iscritto pur essendo escluso deve chiedere la cancellazione dal portale (le esclusioni sul sito RENTRI).

Il registro cronologico e i termini di annotazione

Le annotazioni non sono discrezionali. L’art. 190, comma 3, lettera a) impone al produttore di annotare almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico. Per gli impianti di recupero e smaltimento il termine scende a due giorni lavorativi dal ricevimento (lettera d). Il registro tenuto male è la violazione più semplice da contestare, perché si legge in mezz’ora e non richiede alcuna analisi. Dall’8 ottobre 2025 la mancata tenuta costa da 4.000 a 20.000 euro.

Il FIR cartaceo è ammesso, ma solo fino al 15 settembre 2026

Il formulario dell’art. 193 accompagna ogni trasporto. Il D.M. 59/2023 ne prevede l’emissione in modalità digitale all’art. 7, comma 8. La data è quella indicata all’art. 13, comma 1, lettera c): il 13 febbraio 2026.

Quella scadenza è stata però attenuata. Il decreto milleproroghe consente di usare il formulario cartaceo in alternativa a quello digitale fino al 15 settembre 2026. Fino alla stessa data restano sospese le sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI. Il riferimento è il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, art. 13, comma 5-ter, convertito dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26. Una precisazione conviene farla subito: è prorogata la modalità, non l’obbligo. Viaggiare senza formulario, con rifiuti pericolosi, è oggi punito con la reclusione da uno a tre anni.

Un dettaglio che in molti si portano dietro per abitudine. Il modello allegato al D.M. 59/2023, in vigore dal 13 febbraio 2025, si compila in due copie e non più in quattro. La «quarta copia» di cui parlano ancora tante procedure aziendali non esiste da oltre un anno.

Il MUD 2026: la scadenza è passata, la sanzione ridotta no

La dichiarazione annuale resta dovuta dai soggetti indicati all’art. 189, commi 3 e 4. Per il 2026 il termine ordinario del 30 aprile è slittato. Il DPCM 30 gennaio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 marzo, ha spostato la presentazione al 3 luglio 2026. La ragione è tecnica: la legge concede 120 giorni dalla pubblicazione quando il modello arriva dopo il 1° marzo.

Chi non ha presentato entro quella data ha ancora una finestra aperta. Fino al 1° settembre 2026 la presentazione tardiva costa da 26 a 160 euro. Oltre quel termine, e nei casi di dichiarazione omessa, incompleta o inesatta, la sanzione dell’art. 258, comma 1 va da 2.000 a 10.000 euro. Fra le due cifre c’è una settimana di attenzione. Per il dettaglio di modelli e soggetti obbligati rimandiamo alla scheda sul MUD e le sue scadenze.

Gestione di rifiuti non autorizzata: cosa si rischia dopo la riforma del 2025

Chi ragiona ancora in termini di «ammenda oblabile» sta lavorando su un quadro che non esiste più. Il D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147, ha riscritto il sistema sanzionatorio del codice ambientale con effetto dall’8 ottobre 2025:

  • La gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi resta contravvenzione: arresto da tre a dodici mesi o ammenda da 2.600 a 26.000 euro (art. 256). Per i pericolosi si passa alla reclusione da uno a cinque anni.
  • Con pericolo per la vita, la salute o l’ambiente, oppure in siti contaminati, l’art. 256, comma 1-bis arriva a sei anni e sei mesi.
  • La discarica non autorizzata è ormai delitto (art. 256, comma 3): reclusione da uno a cinque anni.
  • L’abbandono di rifiuti pericolosi ha un delitto proprio, il nuovo art. 255-ter. Anche qui, reclusione da uno a cinque anni.
  • L’art. 259 è diventato «spedizioni illegali di rifiuti», anch’esso delitto.

Sopra a tutto questo resta l’art. 452-quaterdecies del codice penale, che punisce con la reclusione da uno a sei anni le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Attenzione a dove si cerca la norma. Non sta più nell’art. 260 del codice ambientale, abrogato e trasferito nel codice penale dal D.Lgs. 21/2018. Chi cita ancora l’art. 260 sta citando una disposizione che non esiste.

Il passaggio da contravvenzione a delitto non è una sfumatura accademica. Cambia i termini di prescrizione ed esclude l’oblazione. Porta inoltre alcune di queste fattispecie tra i reati presupposto della responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001. È la ragione per cui i modelli organizzativi tornano centrali anche sul fronte ambientale.

Il caso concreto: un autobus, un piazzale e una firma mai chiesta

Il titolare di una ditta di trasporti deve rottamare un autobus. Trova qualcuno disposto a prenderlo, consegna il mezzo, considera chiusa la pratica. Il veicolo viene smontato su un piazzale non impermeabilizzato e i liquidi finiscono nel terreno. Quando arriva la polizia giudiziaria, l’imputato non è chi ha smontato: è chi ha consegnato.

La Corte di cassazione ha confermato la condanna per attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Sez. III, 30 aprile 2026, n. 15685, Pres. Liberati, Rel. Calabretta). Due passaggi meritano di essere letti con attenzione. Il primo riguarda la qualificazione. La natura di rifiuto del mezzo si ricava dalla provenienza del bene dall’attività d’impresa e dal suo dato ponderale, non da come lo chiama il proprietario. Il secondo riguarda il soggetto: risponde chi ha conferito, per culpa in eligendo, per non avere accertato le autorizzazioni del destinatario.

Il principio non nasce nel 2026: la Corte richiama Sez. III n. 4770/2021 e n. 8215/2020. Sulla responsabilità condivisa lungo la filiera vale anche Sez. III n. 5912/2020. Ma la data conta. Riguarda un adempimento che costa dieci minuti.

I cinque documenti che quei dieci minuti producono

Percorriamo la stessa consegna fatta come va fatta, fino alla firma che chiude la posizione:

  1. L’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali del trasportatore. Valida alla data del trasporto e per la categoria giusta (art. 212, comma 5).
  2. L’autorizzazione dell’impianto di destinazione. Verificata per lo specifico codice EER che gli state inviando, non «in generale».
  3. Il formulario dell’art. 193, compilato con la vostra classificazione e la vostra quantità.
  4. L’annotazione sul registro entro dieci giorni lavorativi (art. 190, comma 3, lettera a).
  5. La copia controfirmata e datata dal destinatario, ricevuta entro tre mesi. Oppure la comunicazione alla Provincia, se non arriva (art. 188, comma 4, lettera b).

L’ultimo punto chiude il cerchio ed è l’unico che nessuno chiede mai. Un ispettore che apre il faldone confronta due date: quella del conferimento e quella della controfirma. Quando la seconda manca e non risulta alcuna comunicazione, la posizione resta aperta — e a quel punto non conta più quanto era autorizzato l’impianto.

La domanda che nessuno si pone: dal 15 settembre 2026 chi vi libera?

Il dibattito di questi mesi riguarda quale software comprare per il FIR digitale. Quasi nessuno si sta ponendo la domanda successiva: quando il formulario diventa digitale, la «copia controfirmata» dell’art. 188, comma 4, lettera b) che cosa diventa?

La risposta è che il documento cartaceo da attendere sparisce e al suo posto subentra un adempimento del destinatario. Nel sistema RENTRI il destinatario restituisce la copia completa del FIR digitale, firmata da tutti i soggetti. Il termine è di due giorni lavorativi dal ricevimento dei rifiuti o dall’eventuale respingimento. È quella trasmissione a consentire al produttore di assolvere l’art. 188, comma 4, lettera b).

Il cambiamento è più profondo di quanto sembri. Tre mesi di attesa diventano due giorni: chi non riceve la restituzione lo scopre in quarantotto ore, non alla fine del trimestre. Sparisce nello stesso momento anche l’alibi, perché il sistema registra chi ha trasmesso e quando.

Ne derivano due conseguenze operative, ed entrambe vanno nella direzione opposta a quella che ci si aspetta. La prima: la procedura interna va riscritta adesso, spostando il controllo dal faldone trimestrale a una verifica settimanale sulle restituzioni mancanti. La seconda: chi resta al cartaceo fino al 15 settembre 2026 continua a ragionare sui tre mesi. Per qualche settimana, quindi, convivono due regimi diversi sullo stesso obbligo. Sapere quale dei due si stia applicando, formulario per formulario, è la parte che nessun software decide al posto vostro.

Nessuno di questi adempimenti è tecnicamente difficile. Sono scadenze documentali, e si perdono per la ragione più banale: nessuno le sta guardando. Presidiare scadenzario e archivio dei documenti è esattamente il lavoro che un servizio di gestione e audit HSE può assorbire. La classificazione dei rifiuti e le scelte di filiera, invece, restano dove devono stare: in azienda.

Il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR): a cosa serve davvero

Sopra gli obblighi d’impresa c’è la pianificazione pubblica, e conviene sapere dove stia. Il PNGR è stato approvato con decreto del Ministero dell’ambiente 24 giugno 2022, n. 257, sulla base dell’art. 198-bis del codice ambientale. Copre il periodo 2022-2028 e va aggiornato almeno ogni sei anni. Resta quindi lo strumento di indirizzo vigente (il testo del Programma, e la pagina del MASE).

Il Programma fissa i criteri per i piani regionali e individua i flussi omogenei strategici (art. 198-bis, comma 3, lettere c, f e f-bis). Tra questi: rifiuti inerti da costruzione e demolizione, RAEE, rifiuti contenenti amianto, rifiuti tessili, veicoli fuori uso. Ai sensi dell’art. 199 le Regioni approvano o adeguano i rispettivi piani entro diciotto mesi dalla pubblicazione. Salvo che siano già conformi agli obiettivi europei.

Perché dovrebbe interessare a un’impresa che produce rifiuti? Perché quei target si traducono in autorizzazioni regionali, capacità impiantistica disponibile e costi di conferimento. Valgono per il 2026 e il 2028, con l’obiettivo di scendere al 10% di smaltimento in discarica entro il 2035. Il quadro conoscitivo del Programma segnalava già una distribuzione degli impianti squilibrata, con oltre il 60% di quelli per rifiuti speciali al Nord. Quello squilibrio si paga in bolletta il giorno in cui l’impianto vicino non c’è.

Domande frequenti sulla gestione dei rifiuti

Quando cessa la responsabilità del produttore nella gestione dei rifiuti?

In due casi (art. 188, comma 4, D.Lgs. 152/2006). Il primo: conferimento al servizio pubblico di raccolta. Il secondo: conferimento a soggetti autorizzati, a condizione che il produttore riceva il formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla consegna al trasportatore. Se il formulario non arriva, alla scadenza dei tre mesi va comunicata la mancata ricezione alla Provincia o alla Città metropolitana. Senza quella comunicazione la responsabilità resta in capo al produttore.

Quanto può durare il deposito temporaneo dei rifiuti?

L’art. 185-bis, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 152/2006 offre due criteri alternativi, a scelta del produttore. Il primo: avvio a recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità. Il secondo: al raggiungimento di 30 metri cubi complessivi, di cui al massimo 10 di rifiuti pericolosi. Nel secondo caso il deposito non può comunque superare un anno. L’onere di provare il rispetto di tutte le condizioni grava sul produttore (Cassazione penale, Sez. III, 9 maggio 2024, n. 20841).

Il formulario cartaceo è ancora valido nel 2026?

Sì, ma per poco. Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, art. 13, comma 5-ter, convertito dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26, ammette il formulario cartaceo in alternativa al FIR digitale fino al 15 settembre 2026. Fino a quella data sono sospese anche le sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI. Il modello da usare è quello dell’allegato al D.M. 59/2023, in due copie, in vigore dal 13 febbraio 2025.

Un’impresa con meno di dieci dipendenti deve iscriversi al RENTRI?

Non per i rifiuti non pericolosi. L’art. 188-bis, comma 3-bis, come sostituito dalla L. 30 dicembre 2025, n. 199, esclude i produttori ai quali si applica l’art. 190, commi 5 e 6. Tra questi ci sono le imprese e gli enti con non più di dieci dipendenti, limitatamente ai rifiuti non pericolosi. L’esonero però cade se l’azienda produce anche un solo rifiuto pericoloso, che fa scattare l’obbligo di iscrizione.

Qual è la sanzione se il MUD viene presentato in ritardo?

Il MUD 2026 scadeva il 3 luglio 2026, termine fissato dal DPCM 30 gennaio 2026. La presentazione tardiva entro il 1° settembre 2026 comporta una sanzione ridotta da 26 a 160 euro. Oltre quel termine, e nei casi di dichiarazione omessa, incompleta o inesatta, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 a 10.000 euro dell’art. 258, comma 1 del D.Lgs. 152/2006.

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Andrea Reali
Chi l’ha scritto

Andrea Reali

Amministratore e responsabile tecnico · Professore a contratto

Professore a contratto in Igiene Ambientale, Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense, Università di Pavia (dal 2013) · Abilitato RSPP per tutti i macrosettori ATECO · Consulente Tecnico Ambientale (C.S.E.A.) · Docente-formatore qualificato ai sensi del D.I. 6 marzo 2013

Guida SPL dal 2013 come amministratore e responsabile tecnico: è la firma tecnica dietro i documenti e la formazione dello studio. Laureato a Pavia in Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, segue salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, igiene ambientale e alimentare come RSPP per enti pubblici e aziende private. Le stesse materie le insegna all'Università di Pavia: è questo doppio sguardo — chi la norma la applica e chi la spiega — il filo di ciò che SPL mette per iscritto.

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