Decreto Green Pass e conversione in legge: le novità per lavoro pubblico e privato

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 19 novembre 2021, la conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (Decreto Green Pass).
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
Riportiamo di seguito le novità, evidenziate nel TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127.
Lavoro pubblico (Art. 1)
5. [..] ((I datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalita’ organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4.))
[..] ((Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validita’, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.))
Lavoro privato (Art. 3)
4. [..] ((Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 compete all’utilizzatore; e’ onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni)).
5. [..] ((Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validita’, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro)).
7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro puo’ sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni ((lavorativi, rinnovabili fino al)) predetto termine del 31 dicembre 2021, ((senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso)).
((Art. 3 bis Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa
1. Dopo l’articolo 9-octies del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e’ inserito il seguente: «Art. 9-novies. – (Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa) – 1. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validita’ della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non da’ luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-quinquies, commi 7 e 8, e 9-septies, commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro e’ consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro»)).
((Art. 3 ter Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 per gli operatori volontari del servizio civile universale
1. Agli operatori del servizio civile universale che prestano il proprio servizio presso enti pubblici e privati accreditati ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, si applicano, secondo l’ambito di appartenenza, le disposizioni di cui all’articolo 9-quinquies, comma 6, e all’articolo 9-septies, comma 6, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotti dal presente decreto.))
((Art. 3 quater Misure urgenti in materia di personale sanitario
1. Fino al termine dello stato di emergenza di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanita’, al di fuori dell’orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a quattro ore, non si applicano le incompatibilita’ di cui all’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1, per i quali non trovano applicazione gli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzati, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale nonche’ di verificare il rispetto della normativa sull’orario di lavoro, dal vertice dell’amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l’obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all’emergenza pandemica.))
((Art. 4 bis Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro
1. Al fine di garantire il piu’ elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessita’ e sull’importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro. 2. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita’ previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Per le finalita’ di cui al presente articolo i datori di lavoro si avvalgono del medico competente nominato ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.))
((Art. 8 bis Disposizioni per lo svolgimento delle attivita’ teatrali in ambito didattico per gli studenti
1. Per lo svolgimento delle attivita’ teatrali in ambito didattico per gli studenti, comprese le rappresentazioni in orario curricolare, con riferimento all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19, si applicano le disposizioni relative allo svolgimento delle attivita’ didattiche.))
Fonte Gazzetta Ufficiale.
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