Green Pass obbligatorio per lavoro pubblico e privato: il decreto legge
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 sull’obbligo del Green pass nei luoghi di lavoro.
Approvato il 16 settembre in Consiglio dei ministri, il decreto alla pubblicazione è stato modificato con le seguenti novità:
- eliminata la sospensione dal lavoro,
- rimane l’obbligo di esibire il Green Pass per poter accedere ai luoghi di lavoro,
- chi non ha il certificato sarà considerato assente ingiustificato e scatterà dal primo giorno la sospensione dello stipendio.
Le norme del decreto entreranno in vigore a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre.
1. Art. 1 – Pubblica Amministrazione
Il personale delle Amministrazioni pubbliche è tenuto ad essere in possesso del Green Pass.
L’obbligo riguarda, inoltre, il personale di:
- Autorità indipendenti,
- Consob,
- Covip,
- Banca d’Italia,
- enti pubblici economici,
- organi di rilevanza costituzionale.
Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.
L’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le Pubbliche Amministrazioni.
Le suddette disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Per tutti gli altri il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono necessari per l’accesso ai luoghi di lavoro.
Controlli e Sanzioni
Entro il 15 ottobre i datori di lavoro, che devono effettuare le verifiche, devono definire le modalità per l’organizzazione delle stesse.
I controlli saranno effettuati all’accesso ai luoghi di lavoro e anche a campione.
I datori di lavoro, inoltre, individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
Il decreto prevede che il personale con l’obbligo, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione del Green Pass.
La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza.
È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.
È prevista, inoltre, una sanzione da 400 a 1.000 euro per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto degli obblighi o che non abbiano disposto le modalità di controllo.
2. Art. 2 – Tribunali
Il personale amministrativo ed i magistrati, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni.
Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.
3. Art. 3 Lavoro Privato
Chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è obbligato a possedere e esibire, su richiesta, la certificazione per l’accesso ai luoghi di lavoro.
La disposizione si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro privati, anche sulla base di contratti esterni.
Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Controlli e Sanzioni
Anche per il lavoro privato, è compito dei datori di lavoro assicurare il rispetto delle prescrizioni.
Entro il 15 ottobre sono tenuti a definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche.
I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione.
Inoltre, i datori di lavoro devono individuare i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
Il decreto prevede che, se il personale che ha l’obbligo del green pass ne è sprovvisto o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato.
Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Inoltre, per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di green pass è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro.
Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Green Pass.
4. Art. 4 – Tamponi calmierati
Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti.
Inoltre, le nuove norme prevedono la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.
Consulta il decreto: Scarica PDF
Conferenza stampa del Consiglio dei Ministri n.36
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