Decreto Lavoro 2023: fiducia dal Governo

Decreto Lavoro 2023: il Governo ha posto la fiducia sul disegno di legge di conversione del Decreto legge n. 48/2023.
Approvato dal Senato il 22 giugno, introduce misure urgenti per promuovere l’inclusione sociale e facilitare l’accesso al mondo del lavoro.
Queste misure sono in vigore dal 5 maggio.
È possibile scaricare il testo del disegno di legge di conversione del Decreto legge n. 48/2023, con le modifiche apportate dal Senato, che riguardano le misure per il lavoro.
Le seguenti esigenze specifiche sono affrontate dalle misure introdotte dal decreto:
1. Introduzione di nuove misure nazionali per contrastare la povertà e l’esclusione sociale delle persone svantaggiate, attraverso percorsi di lavoro, formazione, istruzione, politiche attive e inserimento sociale.
2. Rafforzamento delle azioni governative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per contrastare il crescente numero di incidenti sul lavoro e migliorare e ampliare il sistema di protezione, anche economica, per i lavoratori.
3. Orientamento delle azioni governative per rafforzare l’attività ispettiva, al fine di contrastare le frodi nell’applicazione delle nuove misure di contrasto all’esclusione sociale, migliorare il sistema di controllo della sicurezza sul lavoro e combattere efficacemente il lavoro sommerso e il caporalato.
4. Introduzione di norme per regolamentare i contratti e i rapporti di lavoro, al fine di facilitare l’accesso al mondo del lavoro, semplificare le procedure contrattuali e risolvere problematiche relative alla previdenza sociale.
Di seguito sono riassunte alcune delle misure previste:
1. Nuove misure per l’inclusione sociale e lavorativa:
– A partire dal 1° gennaio 2024, istituzione dell’Assegno di inclusione per contrastare la povertà, la fragilità e l’esclusione sociale delle persone svantaggiate, attraverso percorsi di inserimento sociale, formazione, lavoro e politiche attive.
– L’Assegno di inclusione sarà riconosciuto su richiesta di uno dei membri del nucleo familiare, per soddisfare le esigenze di inclusione dei componenti con disabilità, minori o con almeno sessant’anni di età, che soddisfino determinati requisiti legati alla cittadinanza, alla residenza in Italia e alle condizioni economiche.
– I datori di lavoro privati che assumono beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o mediante contratto di apprendistato, riceveranno un’esenzione del 100% dei contributi previdenziali per un massimo di dodici mesi, fino a un importo massimo di 8.000 euro all’anno, riparametrato e applicato mensilmente.
2. Misure sui contratti a termine:
– Modifiche alla disciplina dei contratti di lavoro a termine, consentendo un uso più flessibile di questa tipologia contrattuale, mantenendo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi.
– Le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi saranno modificate, comprese le proroghe e i rinnovi.
3. Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale:
– A partire dal 1° luglio 2023 fino al 31 dicembre 2023, si prevede un aumento del 4% del taglio del cuneo fiscale per i dipendenti, rispetto a quanto già previsto nella legge di bilancio.
– L’esenzione sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico dei lavoratori, sarà aumentata del 4%, senza influire sulla tredicesima. I tassi saranno aumentati dal 3% al 7% per i redditi fino a 25.000 euro e dal 2% al 6% per i redditi fino a 35.000 euro.
4. Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale:
– Viene aumentato il limite dei compensi per le prestazioni di lavoro occasionale nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, portandolo a 15.000 euro per ogni utilizzatore, considerando l’insieme dei prestatori di lavoro occasionale.
– Viene introdotta un’eccezione alle cause di esclusione del ricorso al contratto di prestazione occasionale. Tuttavia, gli utilizzatori con più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato non possono stipulare tali contratti, ad eccezione di quelli che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che hanno fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Link utili:
- ATTO CAMERA 1238
- AULA, Seduta 127 – Decreto lavoro, votata la fiducia
- DECRETO LAVORO 2023: Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48
Fonte Camera.it
Gira questo approfondimento a chi serve






