Esonero contributivo per assunzioni con contratto di rioccupazione

Esonero contributivo per le assunzioni con contratto di rioccupazione: INPS fornisce indicazioni con la Circolare n. 115 del 2 agosto 2021.
Con l’articolo 41 del Decreto Sostegni Bis (Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73), convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, viene introdotto il contratto di rioccupazione.
Si tratta di un nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e è finalizzato a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione. Inoltre, è volto a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.
In questa fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica, ai datori di lavoro viene assegnato il diritto a beneficiare dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali dovuti.
I premi e i contributi dovuti all’INAIL non sono previsti nell’esonero.
L’esonero è consentito per un periodo massimo di sei mesi e per un importo massimo di 6.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.
Durante i sei mesi vengono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Chi può beneficiare dell’esonero?
- datori di lavoro privati che abbiano assunto, con contratto di rioccupazione, nel periodo tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.
Sono esclusi:
- Pubblica Amministrazione,
- settore agricolo,
- lavoro domestico,
- settore finanziario.
Come ottenere l’esonero?
La procedura di richiesta dell’esonero sarà disponibile da settembre 2021. Con un messaggio l’Istituto fornirà i dettagli della procedura e delle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive.
Riportiamo il sommario della circolare:
Al fine di incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica, l’articolo 41 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha istituito il c.d. contratto di rioccupazione, quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la cui stipulazione attribuisce al datore di lavoro il diritto a beneficiare, per un periodo massimo di sei mesi, dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali da questi dovuti, con
esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di
importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Con la presente circolare l’Istituto fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.
In conclusione, rimandiamo alla lettura della circolare, SCARICA QUI IL PDF.
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