Esonero contributivo per assunzione femminile

La Legge di Bilancio 2021 ha disposto un esonero contributivo per l’assunzione di donne nel biennio 2021-2022 (L. 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 16-19).
L’INPS ha fornito alcuni chiarimenti con la Circolare n. 32 del 22 febbraio 2021.
In particolare, la Legge di Bilancio 2021 stabilisce che l’esonero di cui alla Legge n. 92/2021 (art. 4, commi 9-11) è riconosciuto nella misura del 100%, con un limite massimo di importo è di 6.000 euro annui.
L’importo è subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto, che viene calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
L’INPS individua i datori di lavoro che possono accedere al beneficio.
A chi spetta l’incentivo?
Con richiamo alle disposizioni di cui all’art. 4, commi 9-11, della L. n. 92/2012, l’INPS chiarisce l’incentivo è indirizzato alle “lavoratrici svantaggiate”:
- con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- residenti ovunque, di qualsiasi età e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Inoltre, la Circolare ribadisce che l’espressione “priva di impiego” si riferisce a:
- lavoratrici che negli ultimi 6 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi,
- coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.
Infine, l’Istituto individua i rapporti di lavoro incentivati:
- assunzioni a tempo determinato;
- assunzioni a tempo indeterminato;
- trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
Inoltre, l’incentivo è riconosciuto anche in caso di:
- part-time,
- rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro,
- somministrazione.
In conclusione, rimandiamo alla lettura della circolare: n. 32 del 22 febbraio 2021
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