
Fondo italiano per il clima: delineate le modalità operative e l’utilizzo delle risorse attraverso due decreti.
Il Ministero della transizione ecologica ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2023 due decreti attuativi che stabiliscono le modalità di funzionamento e l’utilizzo delle risorse del Fondo italiano per il clima.
Il primo decreto stabilisce le condizioni, i criteri e le modalità per l’utilizzo delle risorse del Fondo italiano per il clima.
Il secondo decreto delinea le modalità di funzionamento del comitato di indirizzo e le modalità di composizione e funzionamento del comitato direttivo del Fondo.
All’interno della Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2023, sono stati pubblicati i due decreti riguardanti il Fondo italiano per il clima.
Il Fondo è gestito dalla Cassa depositi e prestiti ed è stato istituito con l’obiettivo di aumentare il contributo destinato alle attività legate alla protezione del clima, prevedendo una disponibilità di 840 milioni di euro all’anno per 5 anni (dal 2022 al 2026), per un totale di 4,2 miliardi di euro.
Il contributo verrà distribuito attraverso garanzie, finanziamenti e prestiti.
I due decreti pubblicati il 14 febbraio 2023 dal Ministero della transizione ecologica stabiliscono quanto segue:
1. (Decreto 23A00875) Le modalità di funzionamento del comitato di indirizzo e le modalità di composizione e funzionamento del comitato direttivo del Fondo italiano per il clima, entrambi istituiti presso il Ministero della transizione ecologica:
a. Il comitato di indirizzo è composto dal Ministro della transizione ecologica, che ne è il presidente, da un rappresentante del Ministero della transizione ecologica, da un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e da un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze designati dalle rispettive amministrazioni.
Le funzioni del comitato di indirizzo sono le seguenti:
i. Definire l’orientamento strategico e le priorità di investimento del Fondo;
ii. Approvare, su proposta del gestore del Fondo, il Piano delle attività di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto interventi, nonché le successive modifiche e integrazioni;
iii. Definire le modalità e i criteri per l’approvazione degli interventi;
iv. Individuare gli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale ai quali l’Italia è parte, rilevanti per l’operatività del Fondo secondo l’articolo 2, comma 3, del decreto interventi;
v. Determinare, se previsto dal decreto interventi, l’applicazione di condizioni finanziarie agevolate per le diverse tipologie di intervento del Fondo, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, se applicabile;
vi. Approvare la metodologia per la determinazione della remunerazione delle garanzie emesse dal Fondo, in conformità con quanto previsto dal decreto interventi e dal decreto garanzia del gestore, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, se applicabile;
vii. Approvare, su proposta del gestore del Fondo, i criteri e le metodologie di valutazione per stabilire l’importo da accantonare nel fondo di accantonamento di cui all’articolo 9, comma 11, del decreto interventi e al decreto garanzia del gestore, per le garanzie emesse dal Fondo;
viii. Individuare eventuali ulteriori destinazioni dei contributi a fondo perduto di cui all’articolo 10 del decreto interventi.
b. Il comitato direttivo è composto da tre rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, di cui uno con funzioni di presidente, due rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e due rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, designati dalle rispettive amministrazioni. Ogni amministrazione nomina un membro supplente per ciascun rappresentante.
Il decreto (23A00878) stabilisce le condizioni, i criteri e le modalità per l’utilizzo delle risorse del Fondo:
Il Fondo per il clima è destinato a finanziare interventi a favore dei beneficiari o dei destinatari finali al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti negli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale di cui l’Italia è parte nei Paesi partner e alle direttive della politica estera italiana;
I finanziamenti sono concessi direttamente o indirettamente tramite intermediari finanziari e fondi multilaterali di sviluppo.
Quelli destinati alle micro, piccole e medie imprese sono concessi esclusivamente in modo indiretto;
Il Fondo per il clima opera attraverso le seguenti tipologie di intervento (fermo restando il fatto che i singoli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono deliberati dal comitato direttivo, su proposta del gestore del Fondo, in conformità con la disciplina pertinente):
- Investimenti in capitale di rischio;
- Concessione di finanziamenti;
- Emissione di garanzie.
Consulta i PDF:
- DMiTE 21 ottobre 2022 (23A00875) (G.U. 14 febbraio 2023, n. 37)
- DMiTE 21 ottobre 2022 (G.U. 14 febbraio 2023, n. 37)
Fonte OneHSE
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