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Gazzetta Ufficiale SNPA

Sistema di prevenzione dei rischi ambientali e climatici

Rischi ambientali in azienda: valutazione, prevenzione e responsabilità

I rischi ambientali sono i pericoli che raggiungono le persone attraverso una matrice ambientale — aria, acqua, suolo, clima — e in azienda si governano con due strumenti distinti, mai con uno solo. Da un lato il DVR previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 81/2008, che copre ciò che l’ambiente fa al lavoratore. Dall’altro gli adempimenti del D.Lgs. 152/2006, che coprono ciò che l’attività fa all’ambiente esterno. Sono due discipline separate, con due firme diverse e due sistemi sanzionatori che non si parlano.

Questa è la parte che sfugge. Cercando in rete si trova ovunque un «documento di valutazione dei rischi ambientali» presentato come un adempimento a sé: un documento con quel nome, però, nessuna norma italiana lo prescrive. Chi lo compra crede di aver chiuso due fronti e ne ha coperto al massimo mezzo.

Rischi ambientali: due discipline, due firme, due responsabilità

La distinzione è netta e conviene fissarla prima di tutto il resto.

Direzione uno — l’ambiente verso il lavoratore. Qui la legge è il D.Lgs. 81/2008. Rumore, vibrazioni, agenti chimici, agenti biologici, microclima, radiazioni, illuminazione: tutto ciò che nell’ambiente di lavoro può fare male a chi ci sta dentro. Lo strumento è il DVR, l’obbligato è il datore di lavoro, la sanzione è penale e colpisce una persona fisica.

Direzione due — l’attività verso l’ambiente. Qui la legge è il D.Lgs. 152/2006, il Testo unico ambientale, articolato per matrici: acqua nella parte III, rifiuti nella parte IV, emissioni in atmosfera nella parte V. Gli strumenti sono le autorizzazioni, i registri, gli autocontrolli. L’obbligato è il gestore dell’impianto, e accanto alla responsabilità penale della persona fisica compare quella amministrativa dell’ente, ex art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.

Un’azienda che tratta solventi sta dentro entrambe le direzioni nello stesso istante. Il vapore che il verniciatore respira è materia dell’art. 28; lo stesso vapore, una volta uscito dal camino, è materia della parte V del D.Lgs. 152/2006. Due valutazioni, due documenti, due catene di responsabilità.

Quali sono i rischi ambientali in azienda

Quelli che l’ambiente porta al lavoratore

Il D.Lgs. 81/2008 non usa la formula «rischio ambientale», ma disciplina in modo puntuale quasi tutte le sue componenti:

  • Agenti fisici — Titolo VIII: rumore (Capo II), vibrazioni (Capo III), campi elettromagnetici (Capo IV), radiazioni ottiche artificiali (Capo V). L’art. 181, comma 1 impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici.
  • Agenti chimici — Titolo IX, Capo I. L’art. 223 elenca gli elementi della valutazione: proprietà pericolose, informazioni di sicurezza del fornitore, livello e durata dell’esposizione, valori limite.
  • Agenti biologici — Titolo X, con l’obbligo di valutazione all’art. 271.
  • Microclima e qualità dell’aria interna — art. 63, comma 1, che rinvia all’Allegato IV. Il punto 1.9 tratta il microclima: 1.9.1 l’aerazione dei luoghi chiusi, 1.9.2 la temperatura dei locali, che deve essere «adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro».
  • Amianto — Titolo IX, Capo III.

Chi lavora in edilizia trova qui anche il rischio chimico da polveri e solventi, che nei cantieri è tra i più sottovalutati.

Quelli che l’azienda porta all’ambiente

Sul versante esterno il perimetro è diverso: scarichi idrici, emissioni in atmosfera, produzione e gestione dei rifiuti, contaminazione del suolo, sostanze ozono-lesive e gas fluorurati, rumore verso l’esterno.

Le sanzioni non sono simboliche. L’art. 137 del D.Lgs. 152/2006 punisce gli scarichi non autorizzati, l’art. 256 la gestione illecita di rifiuti, l’art. 279 le emissioni senza autorizzazione. Sopra queste contravvenzioni sta il Titolo VI-bis del codice penale, quello dei delitti contro l’ambiente introdotti dalla legge 68/2015.

Chi valuta il rischio ambientale e chi mette la firma

Sul lato sicurezza la risposta è secca: il datore di lavoro, e nessun altro al posto suo. L’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 colloca la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento tra gli obblighi non delegabili. Insieme alla lettera b), la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il consulente redige, l’RSPP collabora, il medico competente interviene sui rischi sanitari — l’art. 29, comma 1 lo prevede espressamente. Ma la firma resta una sola, e la nomina dell’RSPP non sposta la responsabilità di chi quella firma l’ha apposta.

L’art. 28, comma 1 chiude ogni scappatoia sul perimetro: la valutazione «deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori». Non quelli tipici del settore, non quelli previsti da una checklist: tutti. Un rischio ambientale presente e non valutato è un rischio omesso, indipendentemente dal fatto che sia raro.

Sul lato ambientale la firma cambia mano. Le autorizzazioni fanno capo al gestore dell’impianto, che può essere il legale rappresentante o un delegato con poteri di spesa reali. In molte PMI le due figure coincidono nella stessa persona, e proprio per questo nessuno si accorge che gli obblighi sono due.

La prevenzione dei rischi ambientali: cosa chiede davvero la legge

Il DVR non è un elenco di pericoli. L’art. 28, comma 2 stabilisce cosa deve contenere, e ogni lettera è verificabile da un ispettore:

  • lett. a) — la relazione sulla valutazione di tutti i rischi, con specificati i criteri adottati;
  • lett. b) — le misure di prevenzione e protezione attuate e i DPI adottati;
  • lett. c) — il programma delle misure per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza;
  • lett. d) — le procedure di attuazione e i ruoli aziendali che devono provvedervi, cui vanno assegnate competenze e poteri adeguati;
  • lett. e) — i nominativi di RSPP, RLS e medico competente;
  • lett. f) — le mansioni che espongono a rischi specifici.

La lettera d) è quella che salta più spesso. Scrivere «si provvederà a installare un impianto di aspirazione» senza indicare chi provvede, con quali poteri ed entro quando, lascia il documento incompleto rispetto alla norma. Ed è esattamente il punto su cui si costruisce la contestazione di colpa dopo un infortunio.

Vale anche il rovescio: un documento copiato da un modello di settore descrive un’azienda che non esiste. È la ragione per cui serve un DVR costruito sulla singola azienda e non un fascicolo generico. Quando poi in azienda entrano imprese esterne, il perimetro si allarga ancora: la differenza tra DVR e DUVRI decide chi valuta i rischi da interferenza.

Il rischio climatico è entrato nel DVR, e non era scontato

Per anni il caldo è stato trattato come un’emergenza stagionale. Oggi non lo è più.

Il D.M. 95/2025 ha approvato il protocollo quadro per il contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche. Con la nota prot. n. 5484 del 6 luglio 2026, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha dato agli uffici territoriali le indicazioni operative per la vigilanza sullo stress termico. Agli ispettori si chiede di verificare non solo che il rischio sia stato valutato, ma che le misure siano state davvero adottate. Nell’elenco: riorganizzazione degli orari, rotazione, pause in zone ombreggiate, acqua, formazione sui sintomi del colpo di calore, coinvolgimento del medico competente per i lavoratori vulnerabili.

L’ancoraggio normativo esisteva già. L’art. 28, comma 1 impone di valutare tutti i rischi; l’Allegato IV, punto 1.9.2 impone una temperatura adeguata; l’art. 111, comma 7 vieta i lavori temporanei in quota quando le condizioni meteorologiche mettono in pericolo la sicurezza. L’art. 2087 del codice civile chiude il cerchio con l’obbligo generale di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro. Sul punto abbiamo dedicato un approfondimento specifico al rischio caldo sul lavoro.

Un caso concreto: il caldo, il cantiere, la firma che manca

La Corte di cassazione, sezione IV penale, con la sentenza n. 14578 del 2026 ha confermato la responsabilità di un datore di lavoro per un operaio edile colpito da colpo di calore durante una giornata di temperature elevate. L’uomo movimentava materiali alternando lavorazioni all’aperto e al chiuso, e aveva consumato il pasto in un container non climatizzato. Il colpo di calore ha prodotto uno shock ipovolemico ed edema cerebrale, con esiti permanenti.

Due passaggi della decisione contano più degli altri. Il primo: le complicanze infettive contratte durante il ricovero non interrompono il nesso causale, perché sono un rischio tipico del paziente gravemente debilitato. Il secondo: anche un’omissione parziale basta. Erano previste le pause, mancavano le zone d’ombra — e questo è stato sufficiente.

I cinque documenti che un ispettore chiede dopo l’evento

Percorriamo lo stesso cantiere a ritroso, fino alle carte. Cosa avrebbe dovuto esserci, e chi doveva firmarlo?

  • Nel DVR, a firma del datore di lavoro: il rischio da stress termico valutato come rischio specifico, con il criterio dichiarato (art. 28, comma 2, lett. a) — per esempio l’indice WBGT o le soglie del bollettino regionale.
  • Sempre nel DVR, lett. b) e d): area ombreggiata attrezzata, acqua a disposizione, pause con orario e durata, sospensione delle lavorazioni al superamento della soglia. E accanto a ogni misura, il nome del preposto che deve attuarla.
  • Nel POS, per quel cantiere: l’orario riorganizzato sulle prime ore, la lavorazione spostata all’ombra, chi verifica il bollettino la mattina.
  • Nel registro formazione: la firma dei lavoratori sull’informazione riguardo ai sintomi del colpo di calore e alle procedure di primo soccorso.
  • Nella cartella sanitaria, a firma del medico competente: il giudizio di idoneità che tiene conto della vulnerabilità individuale al calore.

Un ispettore che arriva dopo l’evento chiede questi cinque documenti. Se il DVR nomina il caldo in una riga generica, senza criterio, senza responsabile e senza soglia, l’azienda ha valutato sulla carta e omesso nei fatti.

Il confronto con una decisione precedente rende visibile il criterio. Con la sentenza n. 9824 del 12 marzo 2021 — sezione IV penale, udienza 9 dicembre 2020 — la stessa Corte ha assolto un datore di lavoro. Un operaio era morto in un trullo in ristrutturazione, a 34 °C. Aveva però una miocardiosclerosi preesistente e un tasso alcolemico di 1,52 g/l, e aveva scelto di non indossare l’elmetto fornito. Mancava inoltre un’allerta meteo ufficiale. La differenza tra le due vicende non sta nella temperatura: sta in cosa era stato previsto, scritto e attuato prima.

La domanda che quasi nessuno si pone: il DVR mi protegge dalla contestazione ambientale?

No. E questo è il punto su cui la confusione iniziale presenta il conto.

Un DVR impeccabile non offre alcuna difesa davanti a una contestazione ex art. 452-bis del codice penale, il delitto di inquinamento ambientale. Sono binari separati: il primo riguarda i lavoratori, il secondo l’ecosistema.

Va aggiunto che la soglia di accesso al delitto è più bassa di quanto si creda. La Corte di cassazione, sezione III penale, si è pronunciata con la sentenza n. 7066 depositata il 23 febbraio 2026, all’esito dell’udienza dell’11 febbraio. La compromissione o il deterioramento «significativi e misurabili» non richiedono necessariamente un accertamento tecnico-scientifico: possono essere desunti da circostanze di fatto immediatamente percepibili. Il caso non riguardava un impianto industriale, ma lo spandimento continuativo di liquami da un allevamento intensivo di bovini. Nello stesso senso si era espressa la sezione III con la sentenza n. 12514 del 2025.

Cosa è cambiato dal 2 giugno 2026

Dal 2 giugno 2026 il quadro si è ulteriormente irrigidito. Il D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81 attua la direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente. Ha introdotto nel codice penale il delitto di commercio di prodotti inquinanti (art. 452-bis.1) e ha abrogato l’art. 733-bis, assorbendone il contenuto tra le aggravanti. Soprattutto, ha ampliato il catalogo dei reati presupposto dell’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, con un aumento dei massimi sanzionatori per l’ente.

Attenzione al numero, che genera equivoci: il D.Lgs. 81/2026 è il decreto sui reati ambientali, e non ha nulla a che vedere con il D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza del lavoro.

La conseguenza pratica è una sola. Per il fronte esterno il presidio non è il DVR, ma il rispetto dei titoli autorizzativi e — dove l’attività lo giustifica — un modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 che comprenda i reati ambientali.

Il quadro pubblico: il sistema nazionale di prevenzione dai rischi ambientali e climatici

Sopra gli obblighi aziendali si è costruita negli ultimi anni un’infrastruttura pubblica dedicata proprio a questa materia, e conviene sapere che esiste.

L’art. 27 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha istituito il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS). L’obiettivo è armonizzare le politiche del Servizio sanitario nazionale per la prevenzione delle malattie associate a determinanti ambientali e climatici. L’approccio dichiarato è quello integrato «one-health», nella sua evoluzione «planetary health».

Fanno parte del sistema i Dipartimenti di prevenzione, le Regioni e le Province autonome e gli Istituti zooprofilattici sperimentali. Vi partecipano anche l’Istituto superiore di sanità, con compiti di coordinamento tecnico-scientifico, e il Ministero della salute con funzioni di indirizzo. Tra le funzioni assegnate figura il supporto alle autorità competenti per la Valutazione di impatto sulla salute (VIS) nell’ambito di VAS, VIA e AIA. È un punto che tocca direttamente le imprese soggette ad autorizzazione.

Al sistema spetta inoltre di concorrere agli atti di programmazione in materia di prevenzione, assicurando la coerenza con i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) previsti dall’art. 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132.

I decreti attuativi del SNPS

Dalla norma si è poi passati all’attuazione. Il decreto del Ministro della salute del 9 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2022, ha individuato i compiti dei singoli soggetti. Un anno dopo è arrivato il D.P.C.M. 29 marzo 2023, in Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2023. Quel provvedimento ha definito le modalità di interazione tra SNPS e Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA) e ha istituito presso la Presidenza del Consiglio la cabina di regia prevista dall’art. 27, comma 6.

Per l’impresa questo significa una cosa concreta: sanità pubblica e agenzie ambientali si scambiano dati e programmano controlli insieme. Il confine tra ispezione di igiene del lavoro e ispezione ambientale, nella pratica, si assottiglia.

Domande frequenti sui rischi ambientali

Esiste un documento di valutazione dei rischi ambientali obbligatorio?

Non con quel nome. Gli obblighi documentali sono due e distinti: il DVR ex art. 28 del D.Lgs. 81/2008 per i rischi ai lavoratori, e le autorizzazioni con i relativi autocontrolli previsti dal D.Lgs. 152/2006 per gli impatti verso l’esterno. Un unico fascicolo intitolato «valutazione dei rischi ambientali» non soddisfa né l’uno né l’altro.

Chi deve firmare la valutazione dei rischi ambientali?

Sul versante sicurezza il datore di lavoro, in via non delegabile ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008. Consulente, RSPP e medico competente collaborano, ma la responsabilità della firma non si trasferisce.

Il rischio da caldo va inserito nel DVR?

Sì. Rientra tra «tutti i rischi» dell’art. 28, comma 1 ed è espressamente richiamato dal D.M. 95/2025 e dalla nota INL n. 5484 del 6 luglio 2026. La valutazione va accompagnata da misure organizzative concrete e da un responsabile della loro attuazione.

Ogni quanto si aggiorna la valutazione dei rischi ambientali?

Non a scadenza fissa. L’art. 29, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 impone la rielaborazione in quattro casi: modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione, evoluzione della tecnica della prevenzione, infortuni significativi, evidenze della sorveglianza sanitaria. La rielaborazione va effettuata entro trenta giorni dalle rispettive causali.

Un modello 231 serve anche per i rischi ambientali?

Serve se l’attività può integrare uno dei reati presupposto dell’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, catalogo ampliato dal D.Lgs. 81/2026. Il modello non elimina il rischio, ma è la condizione perché l’ente possa dimostrare di aver fatto quanto dovuto.

Cosa fare adesso

Il primo controllo è breve e si fa in mezz’ora: aprire il DVR e cercare i rischi ambientali che l’azienda ha davvero — chimico, microclima, biologico, agenti fisici. Per ognuno verificare tre cose: il criterio dichiarato, la misura adottata, il nome di chi deve attuarla. Se una delle tre manca, quel rischio è valutato solo in apparenza.

Il secondo controllo riguarda l’altro versante: le autorizzazioni ambientali in corso di validità e i registri aggiornati. Sono documenti diversi, tenuti spesso da persone diverse, e quasi mai qualcuno li guarda insieme.

SPL Consulenza affianca le imprese nella redazione e nell’aggiornamento della valutazione dei rischi e nella gestione degli adempimenti di sicurezza sul lavoro, con documenti costruiti sull’attività reale e sulle persone che la svolgono.

Fonti normative

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Andrea Reali
Chi l’ha scritto

Andrea Reali

Amministratore e responsabile tecnico · Professore a contratto

Professore a contratto in Igiene Ambientale, Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense, Università di Pavia (dal 2013) · Abilitato RSPP per tutti i macrosettori ATECO · Consulente Tecnico Ambientale (C.S.E.A.) · Docente-formatore qualificato ai sensi del D.I. 6 marzo 2013

Guida SPL dal 2013 come amministratore e responsabile tecnico: è la firma tecnica dietro i documenti e la formazione dello studio. Laureato a Pavia in Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, segue salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, igiene ambientale e alimentare come RSPP per enti pubblici e aziende private. Le stesse materie le insegna all'Università di Pavia: è questo doppio sguardo — chi la norma la applica e chi la spiega — il filo di ciò che SPL mette per iscritto.

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