Lavoro notturno e sicurezza: come prevenire gli infortuni nei turni notturni

Nel lavoro notturno gli obblighi non scattano per chiunque finisca ogni tanto dopo mezzanotte. Scattano per chi rientra nella definizione di legge: chi svolge almeno tre ore del proprio orario giornaliero nel periodo che va dalla mezzanotte alle cinque del mattino. Da quel momento l’azienda deve fare tre cose precise. Valutare il rischio nel DVR, rispettare il limite delle otto ore in media nelle ventiquattro e sottoporre il lavoratore a controlli sanitari almeno ogni due anni.
È la prima domanda che si fa un datore di lavoro, e quasi nessun articolo sul tema le risponde. Qui partiamo da lì.
Quando si parla di lavoro notturno: la definizione che decide tutto il resto
Le due definizioni stanno nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 66/2003.
La lettera d) definisce il periodo notturno: «un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino».
La lettera e) definisce il lavoratore notturno. Sono due i casi. Il primo: chi durante quel periodo svolge almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero in modo normale. Il secondo: chi vi svolge una parte dell’orario secondo quanto stabiliscono i contratti collettivi. In difetto di disciplina collettiva vale il criterio degli ottanta giorni lavorativi all’anno, riproporzionati per il part-time.
Questo perimetro non è un dettaglio da giuristi. Chi ci rientra porta con sé gli obblighi degli articoli 13, 14 e 15 dello stesso decreto. Chi non ci rientra, no. Prima di comprare una consulenza o una visita medica in più, conviene sapere da che parte sta il proprio organico.
Cosa dicono davvero i dati Inail sul lavoro notturno
La fonte esiste, ha un titolo e si può leggere: Inail, Gli infortuni sul lavoro in orario notturno in Italia, 2024, con i dati del quinquennio 2018-2022 aggiornati al 31 ottobre 2023.
Nel 2022 gli infortuni avvenuti tra la mezzanotte e le sei sono stati 18.054, il 2,8% del totale delle denunce.
Sulle dinamiche il report è netto. Oltre l’88% dei casi riconosciuti in occasione di lavoro si concentra in cinque tipologie di deviazione. La prima, con circa il 45%, sono i movimenti del corpo con o senza sforzo fisico. Seguono la perdita di controllo di una macchina o di un mezzo di trasporto (18,5%) e lo scivolamento o inciampamento con caduta (15,9%). Chiude la categoria «traboccamento, rovesciamento, vaporizzazione» (9,5%), che comprende i casi classificati come infezione da SARS-CoV-2.
Sulle lesioni il quadro è altrettanto preciso. Contusioni, lussazioni e fratture valgono insieme l’80,7% del totale definito, con la sola contusione al 35%. Le sedi più colpite sono la mano (19,5%) e la colonna vertebrale (13,9%). Negli eventi mortali il cranio è la prima parte anatomica interessata, con il 55,9% al netto dei casi non definiti.
E cosa il report Inail non dice
Qui serve una precisazione che riguarda anche la versione precedente di questo articolo.
Nel documento Inail sul lavoro notturno le parole «illuminazione», «luminosità», «isolamento», «emergenza» e «soccorso» non compaiono. Non una volta. Attribuire all’istituto un elenco di fattori ambientali che il suo report non contiene significa costruire un’autorità che non c’è.
C’è di più, ed è il passaggio che andrebbe letto prima di citare quei dati. Il report dichiara espressamente il proprio limite: «L’indice di rischio così determinato ha il limite di non poter valutare quantitativamente i livelli di stanchezza del lavoratore che si appresta a svolgere un lavoro notturno. Così come non distingue i diversi aspetti che possono concorrere al verificarsi dell’evento infortunistico».
Due fattori, però, il documento li nomina eccome: «un maggior affaticamento dell’organismo, la desincronizzazione dei ritmi circadiani», e la possibile «perdita di concentrazione o di riflessi dovuta all’alterazione del ciclo sonno/veglia».
Tutto il resto — luce artificiale, organico ridotto, soccorso più lento, lavoro in solitaria — resta una valutazione professionale, che va argomentata nel DVR caso per caso. È legittima e spesso è corretta. Semplicemente non è un dato statistico, e presentarla come tale indebolisce l’unica cosa che conta davanti a un ispettore: la tracciabilità del ragionamento.
La domanda che nessuno si pone: di notte ci si infortuna meno, ma si muore di più
Quasi tutti i contenuti sul tema aprono dicendo che il turno di notte è più pericoloso. La fonte dice il contrario, ed è bene saperlo prima di scriverlo in un documento aziendale.
L’incidenza infortunistica annua del 2022 è di 27,7 per mille sul complesso delle denunce contro 7,0 per mille sui lavoratori notturni (23,7 contro 5,4 escludendo gli infortuni in itinere). Inail ne trae una conclusione esplicita: «un rischio più elevato per il complesso dei lavoratori». La spiegazione sta nel mix delle attività. Molte lavorazioni ad alto rischio si svolgono quasi solo di giorno — nelle costruzioni appena l’1% dei lavoratori ha orario notturno — mentre di notte prevale il terziario.
Poi però si guarda la mortalità, e il quadro si rovescia.
Gli infortuni notturni sono il 2,8% del totale, ma nel 2022 hanno pesato per il 7,7% dei decessi: 96 morti su 1.243. Nel quinquennio la quota media è del 5,5%, «quasi doppio rispetto a quello osservato sugli infortuni in complesso». E cambia anche la dinamica: negli eventi mortali notturni il 77% è attribuito alla perdita di controllo di una macchina, di un mezzo di trasporto o di un’attrezzatura di movimentazione, contro il 18,5% del dato generale.
C’è infine un’ora che andrebbe scritta in ogni procedura: tra le 5.00 e le 5.59 si concentra oltre il 33% degli infortuni notturni, e nel 2022 il 38,5% dei decessi.
La conclusione operativa è diversa da quella che si legge di solito. Il turno di notte non moltiplica il numero degli eventi: ne peggiora l’esito, e li concentra nell’ultima ora, quella in cui l’attenzione è più bassa e le lavorazioni pesanti riprendono. Una valutazione seria si occupa di quello, non di una generica «maggiore pericolosità».
Il lavoro notturno va valutato nel DVR, e la Cassazione lo dice da anni
L’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 impone che la valutazione riguardi «tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori». Va detto con onestà: quella norma non nomina i turni, l’orario né la fatica. L’inclusione del notturno è una deduzione dal «tutti i rischi», non una previsione espressa.
A chiuderla è la giurisprudenza. Per la Cassazione penale, sez. IV, 15 febbraio 2021, n. 5794, «il prestare la propria attività lavorativa in qualità di lavoratore notturno costituisce, ipso facto, senza necessità dell’ulteriore presenza di altri fattori critici, un fattore di rischio». E prosegue: «la modalità del lavoro notturno, specie se “in solitaria”, deve, quindi, essere presa in esame in modo specifico nella valutazione dei rischi». La sentenza àncora il principio al D.Lgs. 532/1999, disciplina oggi non più in vigore perché assorbita dal D.Lgs. 66/2003: cambia il testo di riferimento, non la conclusione.
Resta la tentazione di cavarsela scrivendo che di notte, in fondo, non succede niente di diverso. La Cassazione penale, sez. III, 21 ottobre 2024, n. 38487 la chiude così: «la mancanza di rischi non deve precedere l’adozione del DVR ma costituire, semmai, frutto della valutazione di cui deve darsi conto nella redazione del documento». Tradotto: l’assenza di rischio si dimostra nel documento, non si presuppone prima di scriverlo. Su cosa deve contenere il documento e chi lo firma abbiamo scritto una guida dedicata.
I due passaggi procedurali che quasi nessuno cita
Fanno la differenza in un verbale, e costano poco.
L’art. 29, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 impone di rielaborare la valutazione entro trenta giorni in caso di modifiche significative dell’organizzazione del lavoro. Introdurre un turno di notte è esattamente questo.
L’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 66/2003 chiede invece che il datore consulti le rappresentanze sindacali prima di introdurlo. La consultazione va esaurita entro sette giorni.
Un caso concreto: il tessitore del turno di notte, fino alla firma
Il 6 maggio 2014, a Olgiate Olona, un operaio tessitore lavora al turno notturno da solo. Resta incastrato tra la bobina rotante e il tessuto in fase di avvolgimento e muore.
Il presidente del consiglio di amministrazione della società viene condannato a un anno di reclusione. Le contestazioni sono due famiglie. Da un lato gli artt. 71 e 87 del D.Lgs. 81/2008, per le protezioni mancanti contro il trascinamento. Dall’altro gli artt. 28 e 55, per l’omessa valutazione del rischio specifico e del lavoro notturno.
La difesa aveva puntato sui farmaci assunti dalla vittima. La Corte respinge l’argomento. Il notturno in solitaria è già di per sé un fattore di rischio, e «le prescrizioni poste a tutela del lavoratore sono intese a garantire l’incolumità dello stesso anche nell’ipotesi in cui, per stanchezza, imprudenza, inosservanza di istruzioni, malore od altro, egli si sia venuto a trovare in situazione di particolare pericolo». Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Cosa avrebbe dovuto esserci firmato
Ecco la parte che nei convegni non si dice. Perché quel fascicolo reggesse, in azienda dovevano esistere quattro documenti datati e firmati, prima dell’infortunio:
- una sezione del DVR dedicata al turno notturno e al lavoro in solitaria, con le misure conseguenti. La firma il datore di lavoro, con la partecipazione del RSPP e del medico competente e previa consultazione del RLS.
- il giudizio di idoneità del medico competente per ciascun lavoratore adibito al notturno, con data e periodicità.
- il verbale di formazione specifica sui rischi del turno di notte, non solo sulla mansione.
- la procedura per il lavoro isolato: chi chiama chi, ogni quanto, con quale dispositivo. E cosa succede se nessuno risponde.
È esattamente la cartellina che un ispettore chiede per prima. Non chiede se il rischio esiste: chiede dove è scritto che ci avete pensato, e chi ha messo la firma.
Sorveglianza sanitaria: chi firma l’idoneità al lavoro notturno
Qui il soggetto ha un nome, e non è il consulente. È il medico competente, che il datore di lavoro deve nominare ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008.
L’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 66/2003 è puntuale su tutto ciò che di solito resta vago. La valutazione dello stato di salute avviene «a cura e a spese del datore di lavoro», tramite le strutture sanitarie pubbliche competenti o il medico competente. Serve, dice la norma, «attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l’assenza di controindicazioni al lavoro notturno».
Si noti la formula: assenza di controindicazioni, non idoneità generica. Sono due giudizi diversi.
Se la controindicazione arriva dopo, interviene l’art. 15, comma 1: accertata l’inidoneità, «il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili». Il comma 2 rimanda alla contrattazione collettiva per i casi in cui l’assegnazione non sia praticabile. Sul cambio di mansione e i suoi effetti sulla sicurezza le cose da governare sono più di quante sembri.
La sanzione per l’omessa sorveglianza è penale. L’art. 18-bis, comma 2, del D.Lgs. 66/2003 punisce la violazione dell’art. 14, comma 1, con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 1.549 a 4.131 euro. Gli importi sono soggetti alle rivalutazioni di legge.
Un chiarimento utile arriva dalla Cassazione penale, sez. III, 7 agosto 2020, n. 23611, su un panificio che aveva adibito due dipendenti al notturno senza visita preventiva. La violazione resta unica a prescindere dal numero dei lavoratori coinvolti. Il numero rileva semmai sulla gravità del fatto e sulla pena. Nel caso concreto la contravvenzione si è estinta perché l’imputato aveva regolarizzato e pagato l’oblazione.
Le otto ore in media, e perché non le decide l’azienda da sola
L’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 66/2003 fissa il limite: «L’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore». La media, però, si calcola su un periodo di riferimento che i contratti collettivi, anche aziendali, possono ampliare.
Il comma 2 affida sempre alla contrattazione collettiva le eventuali riduzioni d’orario e i trattamenti economici indennitari. Il comma 3 riguarda le lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, per le quali il limite delle otto ore vale sulle ventiquattro ore, senza media.
Ne segue una distinzione che vale la pena tenere ferma: la turnazione non è materia che un consulente HSE possa ridisegnare da sé. Passa dal CCNL e dalle relazioni sindacali. Quello che la sicurezza può e deve fare è dire quali condizioni il turno deve rispettare.
Su questo l’art. 14, comma 2, è la norma più operativa dell’intero capo, e quasi nessuno la cita. Durante il lavoro notturno il datore garantisce «un livello di servizi o di mezzi di prevenzione o di protezione adeguato ed equivalente a quello previsto per il turno diurno». Equivalente. Se di giorno ci sono due addetti al primo soccorso e di notte nessuno, il confronto è già perso. Il comma 3 aggiunge misure di protezione personale e collettiva per i notturni addetti alle lavorazioni a rischi particolari.
Formazione e procedure: cosa cambia davvero dopo la mezzanotte
La formazione sui rischi specifici della mansione è dovuta ai sensi dell’art. 37, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008. Applicata al turno di notte significa una cosa sola: addestrare le persone su ciò che di notte è diverso.
Cambia chi c’è. Cambia chi risponde al telefono. E cambia quanto ci mette un soccorso ad arrivare, e chi apre il cancello quando arriva.
Le procedure che reggono a un controllo sono quelle che rispondono a domande verificabili. Chi fa il controllo prima dell’avvio del turno, con quale lista. Come si segnala un’anomalia alle tre del mattino. Chi ha l’autorità di fermare una lavorazione senza chiamare il titolare. Il resto è documentazione che nessuno legge. La formazione va completata prima che il lavoratore inizi, non dopo.
Vale la pena ricordare anche l’effetto meno visibile del notturno: l’alterazione del ciclo sonno-veglia si intreccia con lo stress lavoro-correlato, che l’art. 28, comma 1, nomina invece espressamente tra i rischi da valutare.
Se il vostro documento di valutazione descrive il turno di notte con le stesse righe del turno di giorno, il problema non è la forma: è che il rischio non è stato valutato. Un DVR specifico parte esattamente da qui.
Domande frequenti sul lavoro notturno
Chi è considerato lavoratore notturno?
Chi svolge almeno tre ore del proprio lavoro giornaliero nel periodo notturno, cioè le sette ore consecutive che comprendono l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque, oppure chi vi lavora secondo quanto stabilito dai contratti collettivi. In difetto di disciplina collettiva vale il criterio degli ottanta giorni lavorativi all’anno (art. 1, comma 2, lettere d) ed e), D.Lgs. 66/2003).
Ogni quanto va fatta la visita medica per il lavoro notturno?
Almeno ogni due anni, con controlli preventivi e periodici a cura e spese del datore di lavoro, eseguiti dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, per verificare l’assenza di controindicazioni al lavoro notturno (art. 14, comma 1, D.Lgs. 66/2003).
Il lavoro notturno va inserito nel DVR?
Sì. Rientra nei «tutti i rischi» dell’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 81/2008. Per la Cassazione penale (sez. IV, n. 5794/2021) costituisce di per sé un fattore di rischio da esaminare in modo specifico, tanto più se il lavoro è svolto in solitaria.
Quante ore può durare un turno notturno?
Non più di otto ore in media nelle ventiquattro, salvo che i contratti collettivi individuino un periodo di riferimento più ampio su cui calcolare la media. Per le lavorazioni a rischi particolari il limite delle otto ore si applica senza media (art. 13, commi 1 e 3, D.Lgs. 66/2003).
Cosa succede se un lavoratore non è più idoneo al turno di notte?
Accertata l’inidoneità dal medico competente o dalle strutture pubbliche, va assegnato al lavoro diurno in mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili; la contrattazione collettiva individua le soluzioni quando l’assegnazione non è praticabile (art. 15, D.Lgs. 66/2003).
Che sanzione rischia chi non fa la sorveglianza sanitaria ai notturni?
L’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 1.549 a 4.131 euro, importi soggetti alle rivalutazioni di legge (art. 18-bis, comma 2, D.Lgs. 66/2003). La violazione è unica a prescindere dal numero dei lavoratori non sottoposti a visita (Cass. pen., sez. III, n. 23611/2020).
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