MASCHERINE OBBLIGATORIE IN LOMBARDIA

Con ordinanza del 4 aprile 2020, la Regione Lombardia stabilisce ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza da COVID-19.
Tra queste misure spicca l’obbligo di indossare delle protezioni delle vie respiratorie ogniqualvolta ci si rechi fuori dalla propria abitazione. Tali protezioni non consistono esclusivamente in mascherine, ma viene concesso l’utilizzo di qualunque tipo di indumento per coprire naso e bocca.
L’utilizzo della mascherina (o di altri mezzi di riparazione delle vie aree) è visto come un potente mezzo di prevenzione da contagio di Sars-CoV-2, ma come spiegato in precedenza (vedi “utilizzo delle mascherine”) può invece favorire la diffusione del patogeno. La causa principale di questo eventuale rovesciamento di medaglia è la disinformazione inerente il corretto utilizzo di questi DPI.
Il principale alleato della prevenzione è sempre l’informazione, per questo INAIL mette a disposizione tre video informativi utili per affrontare lo stato di emergenza da COVID-19.
Il primo video riguarda la conoscenza del nuovo SARS-CoV-2 e l’introduzione ai Dispositivi di Protezione Individuale. I successivi video sono tutorial sul corretto utilizzo dei principali DPI utilizzati in questi giorni: le mascherine e i guanti monouso.
Oltre all’utilizzo di mascherine e guanti è fondamentale il rispetto delle nome comportamentali contenute nei passati provvedimenti delle Autorità. L’utilizzo della mascherina, infatti, non deroga al rispetto della distanza di un metro, non ci esime dalla necessità di effettuare una costante pulizia delle mani e sicuramente non elimina l’obbligo di rimanere a casa.
Ulteriori misure
L’ordinanza della Regione Lombardia non si limita all’obbligo di indossare protezioni per le vie aeree, ma definisce ulteriori misure di contenimento e ne ribadisce alcune già più volte comunicate; permangono infatti i divieti di uscita, se non per motivate ragioni, di formazione di assembramenti e di uscire per passeggiate giornaliere o per effettuare attività motoria (se non entro i 200 metri da casa).
Il provvedimento ridefinisce anche alcune regole per le attività di commercio al dettaglio:
- è consentito lo svolgimento di alcune attività non contemplate nel DPCM dell’11 marzo 2020, ovviamente con opportune limitazioni;
- le attività di vendita di computer, apparecchi informatici, articoli per l’illuminazione, ferramenta, ottici e fotografi sono vietate nei giorni festivi e prefestivi;
- è vietato il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici (sono esclusi quelli di acqua potabile e latte sfuso);
- l’accesso alle attività di commercio al dettaglio è concesso ad un solo componente del nucleo famigliare (fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani);
- le attività commerciali che possono rimanere aperte devono mettere a disposizione dei clienti i guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per la pulizia delle mani;
- si raccomanda la rilevazione della temperatura corporea non solo del personale, ma anche dei clienti che accedono alle attività commerciali; non sarà permesso l’ingresso a coloro che presentano temperatura superiore ai 37.5°C;
Nell’ordinanza sono, inoltre definite ulteriori misure per attività economiche che non rientrano nel settore del commercio come:
- attività professionali, scientifiche e tecniche (ATECO 69, 70, 71, 72 e 74);
- attività di cui ai codici ATECO 95.11.00, 95.12.01, 95.12.09, 95.22.01;
- attività alberghiere e strutture simili;
- alloggi per studenti;
- servizi bancari;
- pubbliche amministrazioni.
Per una consultazione più completa si rimanda al testo dell’ordinanza.
Pavia, 06/04/2020
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