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Milleproroghe 2023: i principali interventi in materia ambientale

Milleproroghe 2023

Milleproroghe 2023: le principali disposizioni in materia di ambiente contenute nel D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, in vigore dal 30 dicembre 2022.

Ai fini ambientali rileva, in particolare, l’art. 11, dedicato alla “Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”.

Il decreto “Milleproroghe“(D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”) è innanzitutto intervenuto (art. 11, comma 5) sull’art. 17-bis, comma 1, D.L. 152/2021, conv., con mod., dalla legge n. 233/2021, secondo cui con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente, da adottare entro due anni (e non più uno) dalla data di entrata in vigore della legge n. 233/2021 cit. (1 gennaio 2022), vanno eseguite ricognizione e riperimetrazione dei SIN (siti contaminati di interesse nazionale) ai fini della bonifica, escludendo aree e territori che non soddisfano più i requisiti di cui all’art. 252, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006.

L’art. 11 cit. novella poi (comma 6) l’art. 4, D.Lgs. n. 194/2005 in tema di riduzione del rumore ambientale:

  •  al comma 3 dell’art. 4 cit., viene precisato che entro il 18 luglio 2018 e, successivamente, entro il 18 aprile 2024 (e non più il 18 aprile 2023) e ogni cinque anni, tra l’altro:

1) l’autorità competente elabori e trasmetta alla Regione i piani di azione in materia per gli agglomerati;

2) le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture non di interesse nazionale (né di più Regioni), elaborino e trasmettano alla Regione i piani di azione in materia per gli assi stradali e ferroviari principali;

  •  col comma 3-bis si prevede che, tra l’altro, i piani d’azione relativi a infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di più Regioni (compresi gli aeroporti principali), siano trasmessi al Ministero dell’ambiente entro il 18 luglio 2018 e, per effetto del decreto Milleproroghe, successivamente, entro il 18 luglio 2024 e ogni cinque anni;
  •  il comma 4 dispone che i piani d’azione in tema di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lett. a), siano trasmessi all’autorità competente entro il 18 ottobre 2017 e, per effetto del decreto Milleproroghe, successivamente, entro il 18 giugno 2023 e ogni cinque anni.

Inoltre, gli obblighi di comunicazione in materia alla Commissione UE di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 194/2005, sono prorogati al 18 gennaio 2025 (e ogni cinque anni a partire da tale data).

L’art. 11, decreto Milleproroghe (comma 8) ha altresì novellato l’art. 3, comma 1, D.L. n. 115/2022 (conv., con mod., dalla legge n. 142/2022) prevedendo che fino al 30 giugno 2023 (e non più al 30 aprile) è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale “che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte”, aggiungendo che ciò non si applica alle clausole contrattuali che consentono all’impresa fornitrice “di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte”.

Il decreto Milleproroghe (art. 20) ha anche prorogato al 31 luglio, solo per il 2023, il termine del 31 maggio previsto per la trasmissione alle Camere di una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano del mare di cui all’art. 12, D.L. n. 173/2022.

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Fonte: OneHSE.

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Andrea Reali
Chi l’ha scritto

Andrea Reali

Amministratore e responsabile tecnico · Professore a contratto

Professore a contratto in Igiene Ambientale, Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense, Università di Pavia (dal 2013) · Abilitato RSPP per tutti i macrosettori ATECO · Consulente Tecnico Ambientale (C.S.E.A.) · Docente-formatore qualificato ai sensi del D.I. 6 marzo 2013

Guida SPL dal 2013 come amministratore e responsabile tecnico: è la firma tecnica dietro i documenti e la formazione dello studio. Laureato a Pavia in Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, segue salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, igiene ambientale e alimentare come RSPP per enti pubblici e aziende private. Le stesse materie le insegna all'Università di Pavia: è questo doppio sguardo — chi la norma la applica e chi la spiega — il filo di ciò che SPL mette per iscritto.

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