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Testo Unico - 81/2008

Modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza: cosa è cambiato dal 626/94 a oggi

Modifiche al Testo Unico sulla sicurezza: cosa è cambiato rispetto alla normativa precedente

Con il Testo Unico è cambiato il baricentro della responsabilità. Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 non si limita a elencare misure tecniche, come facevano il D.P.R. 547/1955 e il D.Lgs. 626/1994: stabilisce chi risponde quando quelle misure mancano. Le modifiche al Testo Unico sulla sicurezza intervenute da allora — l’ultima con la legge 29 dicembre 2025, n. 198 — hanno spostato ancora più avanti quel confine. Questa pagina risponde a due domande distinte, che spesso vengono confuse. Cosa ha cambiato il Testo Unico rispetto alla normativa precedente, e cosa è cambiato dentro il Testo Unico dal 2008 a oggi.

Con il Testo Unico cosa è cambiato rispetto alla normativa precedente

La risposta breve è: è cambiato l’oggetto della norma. Prima si prescrivevano oggetti e comportamenti. Dal 2008 si prescrive un’organizzazione, e si nomina chi la deve reggere.

Il D.Lgs. 81/2008 ha spazzato via un corpus stratificato in oltre cinquant’anni. L’articolo 304, comma 1, lettera a) abroga in un colpo solo l’impianto storico della materia. Cadono il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 sugli infortuni, il D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 sulle costruzioni e il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 sull’igiene del lavoro, quest’ultimo con la sola eccezione dell’articolo 64. Insieme a loro se ne vanno il D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493, il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 sui cantieri temporanei o mobili e il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 187.

La lettera b) dello stesso comma abroga l’articolo 36-bis, commi 1 e 2, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, e la lettera c) gli articoli 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123. Il comma 3 aggiunge una clausola di raccordo che vale ancora oggi: i rinvii alle norme abrogate contenuti in altre leggi «si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo».

Non un riordino, ma un cambio di logica

Chi lo legge come una semplice riorganizzazione sbaglia il punto. Il D.Lgs. 626/1994 aveva già introdotto la valutazione dei rischi e il servizio di prevenzione. Il Testo Unico ha fatto un passo diverso: ha scritto chi è titolare di ciascun obbligo, cosa succede se lo delega e cosa succede se qualcuno esercita quel ruolo senza averne il titolo. È la ragione per cui la giurisprudenza penale in materia, dal 2008, discute quasi sempre di posizioni di garanzia più che di tecnica antinfortunistica.

Le modifiche al Testo Unico sulla sicurezza rispetto al D.Lgs. 626/94

Sei innesti non avevano un equivalente nel decreto del 1994. Sono questi a spiegare perché il Testo Unico ha cambiato il modo di lavorare, e non solo il numero della norma da citare.

1. Il campo di applicazione universale. L’articolo 3, comma 1 estende la disciplina «a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio». Il 626 procedeva per esclusioni e rinvii; qui la regola è l’inclusione.

2. Il DUVRI e la responsabilità solidale negli appalti. L’articolo 26, comma 3 impone al committente di elaborare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze. Il comma 4 stabilisce la responsabilità solidale di committente e appaltatore per i danni non indennizzati dall’INAIL. È qui che nasce buona parte del contenzioso sugli appalti: la differenza tra DVR e DUVRI non è formale, cambia chi firma e chi risponde.

3. I rischi che prima non si nominavano. L’articolo 28, comma 1 pretende che la valutazione copra «tutti i rischi». Tra questi nomina espressamente quelli «collegati allo stress lavoro-correlato» e quelli riguardanti «le lavoratrici in stato di gravidanza». Vi rientrano anche i rischi connessi «alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi» e alla tipologia contrattuale.

Le modifiche al Testo Unico che riguardano chi risponde

4. La delega di funzioni scritta nella legge. Prima del 2008 la delega era una costruzione della giurisprudenza. L’articolo 16 ne fissa i requisiti: atto scritto con data certa, professionalità ed esperienza del delegato, poteri di organizzazione, gestione e controllo, autonomia di spesa, accettazione scritta. Il comma 3 conserva in capo al delegante l’obbligo di vigilanza.

5. Il modello organizzativo con efficacia esimente. L’articolo 30 collega il sistema di gestione della sicurezza alla responsabilità amministrativa degli enti del D.Lgs. 231/2001. È la porta attraverso cui un infortunio può diventare un problema della società, non solo della persona fisica.

6. Il datore di lavoro di fatto. L’articolo 299 attribuisce le posizioni di garanzia anche a chi, «pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici» del datore, del dirigente o del preposto. Su questa norma torniamo tra poco, perché è quella che produce gli esiti meno attesi.

Qual è la maggiore novità contenuta nel Testo Unico

Se si deve indicarne una sola, è l’articolo 299, letto insieme all’articolo 16. Il criterio che il Testo Unico ha introdotto è l’effettività: la responsabilità segue la funzione realmente esercitata, non la carta che la attribuisce.

Il principio taglia in due direzioni. Verso il basso, raggiunge chi comanda senza avere alcun titolo formale. Verso l’alto, impedisce di scaricare la responsabilità con una delega ben scritta ma priva di sostanza. La Corte di cassazione lo ha ribadito con la sentenza Cass. pen., sez. III, 26 settembre 2025, n. 32030. L’amministratrice unica di una società edile aveva conferito delega a un preposto, ma aveva assunto anche l’incarico di RSPP dello stesso cantiere. La delega è stata giudicata inefficace: quel doppio ruolo le imponeva una vigilanza diretta e quotidiana. Vale la pena leggerla insieme a quello che comporta per il datore di lavoro che nomina l’RSPP o che ne assume il ruolo.

Il caso concreto: quando basta dare istruzioni per diventare datore di lavoro

La sentenza Cass. pen., sez. III, 9 aprile 2025, n. 13809 descrive una situazione ordinaria. Un uomo incarica un conoscente di intonacare le pareti dell’abitazione di una signora. Gli procura il materiale, gli dà le istruzioni, gli indica come procedere. La sua ditta risultava cancellata da oltre quindici anni. Il lavoratore non era regolarizzato in alcun modo.

Il Tribunale di Bari lo aveva assolto: nessuna impresa attiva, nessun contratto, quindi nessun datore di lavoro. La Cassazione ha annullato quella decisione. Ai fini dell’articolo 299 non contano la partita IVA né il contratto: conta chi ha esercitato in concreto i poteri direttivi. Fornire materiale e impartire direttive è esattamente quell’esercizio.

Cosa avrebbe dovuto esistere, e chi lo avrebbe dovuto firmare

Percorriamo la stessa situazione fatta a regola d’arte. Il committente privato che affida lavori edili sopra le soglie dell’articolo 90 verifica l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa secondo l’allegato XVII, e la verifica si documenta: visura camerale, DURC, dichiarazione sull’organico. Se restano più imprese, nomina il coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione ex articolo 90, commi 3 e 4, e trasmette la notifica preliminare ex articolo 99.

L’impresa, dal canto suo, firma il POS previsto dall’articolo 96, comma 1, lettera g). Prima ancora, il datore di lavoro redige il DVR ex articolo 28, forma il lavoratore ex articolo 37 e consegna i DPI ex articolo 77. Il lavoratore riceve la tessera di riconoscimento prevista dall’articolo 18, comma 1, lettera u).

Nel caso deciso dalla Cassazione non esisteva nulla di tutto questo. E l’ispettore, in cantiere, non cerca l’atto costitutivo di una società: guarda chi dà gli ordini, chi ha portato i materiali, chi decide quando si comincia. Da lì risale al garante. È la traduzione operativa dell’articolo 299, e spiega perché la formalizzazione dei ruoli — a partire dalla formazione dei preposti — non è un adempimento di facciata.

Le modifiche al Testo Unico sulla sicurezza dal 2008 a oggi

Il D.Lgs. 81/2008 è stato ritoccato decine di volte. Cinque interventi hanno cambiato qualcosa di sostanziale.

  • D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 — il decreto correttivo. Ha riscritto ampie parti del testo a poco più di un anno dall’entrata in vigore, intervenendo anche sull’articolo 16 e sull’articolo 30.
  • D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 — ha reso obbligatoria l’individuazione del preposto (articolo 18, comma 1, lettera b-bis) e ne ha rafforzato i compiti all’articolo 19. Ha inoltre riscritto la sospensione dell’attività imprenditoriale dell’articolo 14.
  • D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 — ha introdotto la patente a crediti per i cantieri all’articolo 27, operativa dal 1° ottobre 2024.
  • Legge 13 dicembre 2024, n. 203 — il Collegato Lavoro. Ha rivisto la composizione della Commissione per gli interpelli (articolo 12, comma 2) e ha introdotto la relazione annuale alle Camere (articolo 14-bis). Ha poi ammesso la visita medica in fase preassuntiva (articolo 41, comma 2) e disciplinato l’uso dei locali sotterranei con comunicazione PEC all’Ispettorato (articolo 65, commi 2 e 3). Le abbiamo esaminate una per una negli aggiornamenti al Testo Unico con la legge 203/2024.
  • D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198 — il pacchetto più ampio degli ultimi anni, in vigore dal 31 dicembre 2025.

A questi si aggiunge il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, che ha recepito la direttiva (UE) 2023/2668 riscrivendo gli articoli da 244 a 262 sull’amianto e inserendo l’allegato XLIII-ter.

Le modifiche al Testo Unico sicurezza in vigore dal 2026

La legge 198/2025 tocca gli articoli 3, 5, 6, 11, 12, 15, 27, 30, 37, 41, 51, 77, 113 e 115, oltre agli allegati I-bis e XII. Ecco i punti che cambiano un adempimento concreto.

Patente a crediti: decurtazione anticipata e sanzione raddoppiata

Il nuovo articolo 27, comma 7-bis riguarda le violazioni dei numeri 21 e 24 dell’allegato I-bis. Per quelle la decurtazione scatta già alla notifica del verbale di accertamento, senza attendere il provvedimento definitivo. Il comma 11 porta da 6.000 a 12.000 euro la sanzione per chi opera senza patente. L’allegato I-bis è stato riscritto: il numero 21 vale 5 crediti per ciascun lavoratore, i numeri 22 e 23 sono soppressi. Le nuove decurtazioni si applicano agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026.

Modello organizzativo: via l’OHSAS 18001, entra la ISO 45001

All’articolo 30, comma 5 il riferimento al «British Standard OHSAS 18001:2007» è sostituito dalla norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024. Chi ha ancora un sistema certificato secondo lo standard superato perde la presunzione di conformità. Il nuovo comma 5-ter prevede convenzioni tra INAIL e UNI per la consultazione gratuita delle norme tecniche.

Formazione: fascicolo elettronico e regole per le piccole imprese

L’articolo 37, comma 14 stabilisce che le competenze acquisite siano registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore e confluiscano nella piattaforma SIISL. Il contenuto di quel fascicolo «è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione», e gli organi di vigilanza ne tengono conto nei controlli. Il comma 11 affida alla contrattazione collettiva nazionale la disciplina dell’aggiornamento periodico per le imprese sotto i 15 lavoratori. Per alberghi e pubblici esercizi, l’articolo 1-bis della legge consente di concludere la formazione entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto.

Lavori in quota: riscritto l’articolo 115

L’articolo 115 è stato interamente sostituito. Fissa la priorità dei sistemi collettivi — parapetti e reti di sicurezza — e, solo in subordine, l’ordine tra i sistemi individuali: trattenuta, posizionamento, accesso mediante funi e, per ultimo, arresto caduta. Cambia anche l’articolo 113, comma 2. Le scale verticali permanenti oltre i 5 metri, con inclinazione superiore a 75 gradi, richiedono un sistema anticaduta o una gabbia di sicurezza. Per quelle installate entro il 31 ottobre 2025 l’obbligo decorre dal 1° febbraio 2026.

Badge di cantiere con codice anticontraffazione

Le imprese che operano in appalto e subappalto nei cantieri devono fornire la tessera prevista dagli articoli 18, comma 1, lettera u) e 26, comma 8. La novità è che dev’essere «dotata di un codice univoco anticontraffazione», disponibile anche in formato digitale e interoperabile con la piattaforma SIISL. Serve un decreto ministeriale attuativo: è la stessa dinamica già vista per il badge digitale di cantiere.

Altri interventi da conoscere

Tra le misure generali di tutela entra la prevenzione delle condotte violente o moleste: è la nuova lettera z-bis) dell’articolo 15, comma 1. Cambia anche l’articolo 41, comma 4-bis, ora interamente sostituito. Entro il 31 dicembre 2026 un accordo in Conferenza Stato-Regioni dovrà rivedere le modalità di accertamento di tossicodipendenza e alcoldipendenza.

Sul fronte dei dispositivi, l’articolo 77, comma 4, lettera a) estende gli obblighi di manutenzione agli indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI. Infine, all’articolo 12, comma 2 entra un rappresentante dell’Ispettorato nazionale del lavoro nella Commissione per gli interpelli. Quella Commissione viene così ritoccata a un anno esatto dalla riforma del 2024.

La domanda che nessuno si pone: perché una norma abrogata può ancora condannare

Il D.P.R. 547/1955 è abrogato da diciotto anni. Eppure un procedimento penale può concludersi ancora oggi con una condanna fondata su quel testo. Non è un residuo burocratico: è il modo in cui funziona la successione delle leggi penali.

La Cassazione lo ha chiarito con la sentenza Cass. pen., sez. III, 12 luglio 2010, n. 26754. Quella pronuncia ha riconosciuto la continuità normativa tra il D.Lgs. 81/2008 e la disciplina previgente. Il confronto è puntuale: gli articoli 8, 27, 34 e 267 del D.P.R. 547/1955, gli articoli 7 e 39 del D.P.R. 303/1956, gli articoli 12, 28, 68 e 69 del D.P.R. 164/1956 e l’articolo 32 del D.Lgs. 626/1994. A ciascuno corrisponde una norma del Testo Unico: gli articoli 63, 64, 68, 80, 111, 118 e 126. Nello stesso senso si era già pronunciata Cass. pen., sez. III, 11 giugno 2009, n. 23976.

Il ragionamento è lineare. Quando gli elementi strutturali della fattispecie restano identici, il fatto non è stato abolito: è solo cambiato l’indirizzo della norma che lo punisce. Non c’è abolitio criminis, e si applica l’articolo 2, quarto comma, del codice penale. Per un’impresa il risvolto pratico è concreto: la documentazione tecnica dell’epoca — verbali di verifica, libretti di macchine, registri — conserva rilevanza probatoria anche molti anni dopo. Distruggerla perché «quella legge non c’è più» è un errore che si paga in dibattimento.

Cosa fare adesso

Tre verifiche, in ordine di urgenza. Primo: se il sistema di gestione è certificato OHSAS 18001, va migrato alla UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024, perché l’articolo 30, comma 5 non riconosce più il vecchio standard. Secondo: chi opera in cantiere deve controllare il saldo della patente a crediti, ora esposto a decurtazioni anticipate. Terzo: le deleghe di funzioni vanno riesaminate alla luce della sentenza 32030/2025, soprattutto dove il datore di lavoro cumula il ruolo di RSPP.

Su quest’ultimo punto la scelta è organizzativa prima che documentale, ed è il terreno su cui lavoriamo con le imprese attraverso SmartHSE. Per la parte formativa — preposti, dirigenti, aggiornamenti periodici — il riferimento sono i nostri corsi di formazione. Un DVR realmente specifico resta il documento su cui tutto il resto poggia.

Domande frequenti

Con il Testo Unico cosa è cambiato rispetto alla normativa precedente?

È cambiato l’oggetto della norma: dalle prescrizioni tecniche del D.P.R. 547/1955 e del D.Lgs. 626/1994 si è passati alla definizione di chi è titolare di ciascun obbligo. L’articolo 304, comma 1 ha abrogato l’intero corpus previgente. Articoli come il 16 sulla delega di funzioni, il 30 sul modello organizzativo e il 299 sul datore di lavoro di fatto non avevano un equivalente nel decreto del 1994.

Qual è la maggiore novità contenuta nel Testo Unico?

Il principio di effettività dell’articolo 299: le posizioni di garanzia gravano anche su chi esercita in concreto i poteri di datore, dirigente o preposto pur senza investitura formale. La Cassazione lo ha applicato di recente con la sentenza 13809/2025, riconoscendo la qualifica di datore di lavoro a chi aveva soltanto fornito materiali e istruzioni a un lavoratore non regolarizzato.

Quali sono le ultime modifiche al Testo Unico sicurezza?

Le più recenti sono state introdotte dal D.L. 159/2025, convertito dalla legge 198/2025 ed entrato in vigore il 31 dicembre 2025. I punti principali sono quattro: la sanzione della patente a crediti raddoppiata a 12.000 euro e la sostituzione dell’OHSAS 18001 con la UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 all’articolo 30. Si aggiungono la registrazione della formazione nel fascicolo elettronico del lavoratore e la riscrittura dell’articolo 115 sui sistemi anticaduta. Il D.Lgs. 213/2025 ha inoltre aggiornato la disciplina dell’amianto.

Il D.Lgs. 626/94 è ancora in vigore?

No. È stato abrogato dall’articolo 304, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008. Il comma 3 dello stesso articolo precisa però che i rinvii al 626 contenuti in altre disposizioni si intendono riferiti alle corrispondenti norme del Testo Unico. La citazione in un contratto o in un regolamento datato non lo rende quindi privo di effetti.

Le violazioni commesse prima del 2008 sono ancora punibili?

Sì, quando la fattispecie è rimasta identica. La Cassazione, con le sentenze 23976/2009 e 26754/2010, ha affermato la continuità normativa tra il Testo Unico e le norme abrogate: non c’è stata abolizione del reato, ma successione di leggi ai sensi dell’articolo 2, quarto comma, del codice penale.

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Andrea Reali
Chi l’ha scritto

Andrea Reali

Amministratore e responsabile tecnico · Professore a contratto

Professore a contratto in Igiene Ambientale, Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense, Università di Pavia (dal 2013) · Abilitato RSPP per tutti i macrosettori ATECO · Consulente Tecnico Ambientale (C.S.E.A.) · Docente-formatore qualificato ai sensi del D.I. 6 marzo 2013

Guida SPL dal 2013 come amministratore e responsabile tecnico: è la firma tecnica dietro i documenti e la formazione dello studio. Laureato a Pavia in Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, segue salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, igiene ambientale e alimentare come RSPP per enti pubblici e aziende private. Le stesse materie le insegna all'Università di Pavia: è questo doppio sguardo — chi la norma la applica e chi la spiega — il filo di ciò che SPL mette per iscritto.

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