Otoprotettori: Protezione Uditiva Obbligatoria e Scelta Consapevole

L’obbligo otoprotettori scatta a 85 dB(A) di esposizione giornaliera, oppure a 137 dB(C) di pressione acustica di picco. Da quella soglia il datore di lavoro non deve limitarsi a consegnarli: deve esigere che vengano indossati. È la formula testuale dell’art. 193, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008.
Sotto quella soglia, a partire da 80 dB(A) o 135 dB(C), l’obbligo esiste ancora ma cambia natura: il datore di lavoro li mette a disposizione e indossarli resta una scelta del lavoratore. Due verbi diversi nella stessa lettera di legge, due responsabilità diverse in caso di malattia professionale.
Sembra una tabella da appendere in bacheca. È invece il punto in cui la conformità formale e quella sostanziale si separano — e dove quasi tutte le aziende che si credono in regola non lo sono davvero. Qui sotto trovi le tre soglie esatte, il criterio che decide chi risponde, cosa deve esistere firmato in azienda, cosa dicono le sentenze e una questione che quasi nessuno affronta: un otoprotettore può proteggere troppo.
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Obbligo otoprotettori: le tre soglie fissate dall’art. 189
Il Titolo VIII, Capo II del D.Lgs. 81/2008 lavora su tre livelli, non su due. L’art. 189, comma 1 li fissa così:
- Valori inferiori di azione — LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa, pari a 135 dB(C) (art. 189, comma 1, lettera c).
- Valori superiori di azione — LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa, pari a 137 dB(C) (art. 189, comma 1, lettera b).
- Valori limite di esposizione — LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa, pari a 140 dB(C) (art. 189, comma 1, lettera a).
I primi due si misurano sul rumore che c’è nell’ambiente, senza considerare i dispositivi indossati. Il terzo no. Il valore limite di 87 dB(A) si valuta tenendo conto dell’attenuazione dell’otoprotettore, ed è l’unico dei tre a funzionare così.
Lo dice l’art. 193, comma 2: il datore di lavoro tiene conto dell’attenuazione prodotta dai DPI dell’udito «solo ai fini di valutare l’efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di esposizione». Tradotto: nessuna cuffia abbassa il livello di esposizione ai fini dell’obbligo. Serve a rispettare il tetto dei 140 Pa, non a farti scendere sotto gli 85 dB(A).
Perché la distinzione conta più della tabella
Molte aziende ragionano al contrario. Comprano cuffie con SNR alto e concludono di aver riportato il reparto sotto soglia. Non funziona così. Un reparto a 92 dB(A) resta oltre i valori superiori di azione anche con le migliori cuffie sul mercato. Restano dovute la sorveglianza sanitaria, la formazione, la segnalazione delle aree e il programma di riduzione del rumore.
Quando l’esposizione supera i valori superiori di azione, l’art. 192, comma 2 impone infatti «un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore». Il DPI non lo sostituisce: viene dopo, e solo per la quota di rischio che non si è riusciti a eliminare.
Quando è obbligatorio l’utilizzo degli otoprotettori: la differenza tra due verbi
L’art. 193, comma 1 elenca quattro obblighi in fila, e vale la pena leggerli separatamente:
- lettera a) — oltre i valori inferiori di azione il datore di lavoro «mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell’udito»;
- lettera b) — oltre i valori superiori di azione «esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell’udito»;
- lettera c) — sceglie DPI che eliminino o riducano al minimo il rischio, «previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti»;
- lettera d) — «verifica l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell’udito».
Fra mettere a disposizione ed esigere passa tutta la differenza. Mettere a disposizione è un atto che si esaurisce nella consegna: c’è il magazzino, c’è il modulo, c’è la firma. Esigere è un comportamento che dura nel tempo e va dimostrato ogni giorno.
Chi deve esigere non può fermarsi alla bolla di consegna. Deve poter provare di aver preteso l’uso: istruzioni scritte, richiami documentati, vigilanza affidata al preposto ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera a), provvedimenti quando l’ordine non viene rispettato. La formazione del preposto non è un corollario burocratico: è lo strumento con cui quell’obbligo si esercita sul campo.
Chi risponde se il lavoratore si toglie i tappi
Il lavoratore ha un obbligo suo. L’art. 20, comma 2, lettera d) gli impone di «utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione». Chi non lo fa è punito dall’art. 59, comma 1, lettera a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 284,77 a 854,30 euro.
Questo però non libera nessun altro. La giurisprudenza è costante: la disattenzione del lavoratore non interrompe il nesso causale se il datore non ha organizzato un controllo effettivo. Le due responsabilità convivono e non si compensano.
Cosa sono gli otoprotettori e a quale categoria appartengono
Gli otoprotettori sono DPI ai sensi dell’art. 74, comma 1 del D.Lgs. 81/2008: attrezzature indossate «allo scopo di proteggere» da un rischio per la salute. Appartengono alla terza categoria, la più alta.
La classificazione non è italiana ma europea. Il Regolamento (UE) 2016/425, Allegato I, riserva la categoria III ai rischi «che possono causare conseguenze molto gravi quali la morte o danni alla salute irreversibili» e vi include espressamente, alla lettera m), il rumore nocivo. Il criterio è l’irreversibilità: l’ipoacusia da rumore non guarisce e non si opera.
La conseguenza pratica della terza categoria
Dalla categoria discende un obbligo che moltissime aziende saltano. L’art. 77, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che l’addestramento è indispensabile per ogni DPI di terza categoria e — con menzione autonoma — «per i dispositivi di protezione dell’udito».
Attenzione alla parola: addestramento, non informazione né formazione. Sono tre cose distinte per legge. L’addestramento è la prova pratica, con il dispositivo in mano, verbalizzata e firmata. Un corso in aula sul rischio rumore non lo sostituisce. Un opuscolo consegnato in busta paga nemmeno.
La norma tecnica di riferimento è la serie UNI EN 352, che disciplina requisiti, prove e marcatura dei protettori auricolari. La UNI EN 458 riguarda invece la selezione, l’uso e la manutenzione: è quella che dice come si sceglie, ed è la meno letta delle due.
I tappi otoprotettori a quale categoria appartengono
Alla terza, esattamente come le cuffie. La categoria dipende dal rischio da cui il dispositivo protegge, non dalla sua forma né dal suo prezzo. Un inserto auricolare in schiuma da pochi centesimi e una cuffia elettronica da duecento euro stanno nella stessa classe di rischio.
Ne segue una conseguenza controintuitiva. Il tappo monouso richiede più addestramento della cuffia, non meno, perché la sua efficacia dipende quasi interamente da come viene inserito. Un inserto arrotolato male e appoggiato all’ingresso del condotto attenua una frazione di quanto dichiara la confezione.
Le linee guida applicative della UNI EN 458 lo mettono a numeri, decurtando l’attenuazione nominale con un fattore correttivo: circa −25% per le cuffie, −50% per gli inserti espandibili, −70% per gli altri inserti. Il dato di targa e il dato reale non coincidono mai, e lo scarto è più grande proprio sui dispositivi più economici.
Quando scatta l’obbligo di utilizzo dei DPI per la protezione dal rumore: il criterio è il livello all’orecchio
Qui sta il criterio che decide tutto e che i concorrenti non scrivono. L’obbligo di indossare nasce dal rumore ambientale, ma la conformità si verifica sul livello effettivo all’orecchio, cioè sul valore che resta dopo l’attenuazione.
Un’azienda a 92 dB(A) con protettori adeguati può essere pienamente in regola. Un’azienda a 88 dB(A) con protettori scelti a occhio può non esserlo. Il rumore in reparto è più basso, la violazione è più grave: nel secondo caso manca la verifica di efficacia richiesta dall’art. 193, comma 1, lettera d).
Come si calcola l’attenuazione, in concreto
La UNI EN 458 ammette tre metodi, in ordine di precisione decrescente: OBM (per bande d’ottava), HML (tre valori, alte-medie-basse frequenze) e SNR (valore singolo). Il risultato è il L’Aeq, il livello che il lavoratore riceve davvero.
Su quel numero la norma tecnica giudica la protezione, prendendo come riferimento il valore d’azione di 85 dB(A):
- oltre 85 dB(A) — protezione insufficiente;
- fra 80 e 85 dB(A) — accettabile;
- fra 75 e 80 dB(A) — buona, è l’intervallo da cercare;
- fra 70 e 75 dB(A) — accettabile;
- sotto 70 dB(A) — protezione troppo alta, cioè iperprotezione.
Sì, hai letto bene l’ultima riga. Esiste un limite anche verso il basso, ed è il punto della materia che genera più stupore. Ci torniamo tra poco.
Il caso concreto: una carpenteria a 88 dB(A), fino alla firma
Prendiamo la situazione tipica che si incontra in provincia di Pavia, e percorriamola fino ai documenti. Carpenteria metallica, quattordici addetti, reparto di smerigliatura e molatura. La misura fonometrica dà un LEX di 88 dB(A) per i tre smerigliatori, 79 dB(A) per gli addetti al montaggio, picchi a 132 dB(C).
Siamo oltre i valori superiori di azione per tre lavoratori e sopra quelli inferiori per gli altri. Ecco cosa deve esistere in azienda, con nome del documento e firma di chi lo sottoscrive.
I sette documenti che l’ispettore chiede
- Relazione di valutazione del rischio rumore, con i rilievi fonometrici e l’incertezza di misura. La firma il datore di lavoro; il tecnico competente in acustica firma la relazione tecnica. L’obbligo di misurare nasce dall’art. 190, comma 2: i risultati «sono riportati nel documento di valutazione».
- Sezione del DVR che recepisce quei valori e individua le misure degli articoli da 192 a 196, come prescrive l’art. 190, comma 5. Firmata da datore di lavoro, RSPP, medico competente e RLS. Un DVR specifico qui fa la differenza rispetto a un modello scaricato.
- Programma di riduzione del rumore ex art. 192, comma 2, con interventi, responsabili e date. Per gli smerigliatori: cabina insonorizzata, rotazione delle mansioni, sostituzione della mola.
- Calcolo dell’attenuazione secondo UNI EN 458 per il modello effettivamente consegnato. Con 88 dB(A) e una cuffia da SNR 27, corretta del fattore β, si atterra intorno a 74 dB(A): protezione accettabile. È la prova documentale della verifica di efficacia richiesta dalla lettera d).
Le carte che seguono la consegna dell’otoprotettore
- Verbale di consegna del DPI, con modello, marcatura CE, data e firma del lavoratore. Va rinnovato a ogni sostituzione: gli inserti monouso hanno una tracciabilità diversa dalle cuffie.
- Attestato di formazione e verbale di addestramento, distinti. Il primo copre l’art. 195, dovuto già oltre i valori inferiori di azione. Il secondo copre l’art. 77, comma 5 ed è la prova pratica di inserimento. I corsi di formazione vanno programmati su entrambi i fronti.
- Protocollo di sorveglianza sanitaria del medico competente, con audiometria. L’art. 196, comma 1 la impone per chi supera i valori superiori di azione, «di norma una volta l’anno». Il comma 2 la estende agli altri lavoratori su loro richiesta, se il medico ne conferma l’opportunità: nel nostro caso riguarda gli addetti al montaggio a 79 dB(A).
Manca un ultimo adempimento, quasi sempre dimenticato perché non è di carta. L’art. 192, comma 3 richiede che le aree oltre i valori superiori di azione siano «indicate da appositi segnali» e delimitate, con accesso limitato dove tecnicamente possibile. Nel nostro caso: cartello di obbligo otoprotettori all’ingresso del reparto smerigliatura, e una linea a terra che dice dove comincia.
Cosa guarda davvero un ispettore
Non l’esistenza dei documenti, che si trovano quasi sempre. Guarda tre coerenze fra documenti diversi. Primo: il modello di otoprotettore indicato nel calcolo di attenuazione è lo stesso che compare nel verbale di consegna e lo stesso che sta in magazzino? Secondo: le date della sorveglianza sanitaria coprono tutti i lavoratori sopra soglia, anche gli ultimi assunti? Terzo: se un audiogramma segnala uno spostamento della soglia uditiva, nel DVR c’è traccia della revisione conseguente?
Il DVR, del resto, va aggiornato «in occasione di modifiche del processo produttivo» ai sensi dell’art. 29, comma 3. Una mola nuova o una pressa in più sposta i numeri: è lo stesso principio che vale per l’acquisto di un macchinario nuovo.
La questione che nessun concorrente affronta: l’otoprotettore può proteggere troppo
Torniamo alla soglia dei 70 dB(A). Sotto quel livello effettivo all’orecchio la UNI EN 458 parla di iperprotezione, e non è un vezzo dei tecnici acustici.
Un lavoratore ipoprotetto si danneggia l’udito. Un lavoratore iperprotetto smette di sentire il mondo intorno: il segnale acustico del carroponte, il collega che urla, la sirena di emergenza, il rumore anomalo della macchina che sta per rompersi. Il primo effetto è che si sente isolato e a disagio. Il secondo, prevedibile, è che si sfila un padiglione della cuffia per parlare — e in quel momento la protezione crolla a zero.
La legge lo aveva previsto. L’art. 190, comma 1, lettera e) impone di valutare «tutti gli effetti indiretti per la salute e sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento». La norma prosegue riferendosi agli altri suoni «che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni». È scritto dal 2008 e quasi nessun DVR lo applica davvero.
La conseguenza operativa rovescia un’abitudine diffusa. Comprare il DPI con l’attenuazione più alta del catalogo non è la scelta prudente: è una scelta che va giustificata, e in molti reparti è quella sbagliata. Dove servono comunicazione e percezione dei segnali, la risposta corretta sono i protettori a attenuazione uniforme o quelli elettronici a restituzione del suono, che abbattono il rumore continuo e lasciano passare la voce.
Nessun ispettore contesterà mai un’attenuazione eccessiva come violazione autonoma. Ma se un infortunio accade perché il lavoratore non ha sentito un avvertimento, quel DVR silenzioso sulla lettera e) diventa il primo documento che il pubblico ministero legge. Il tema si intreccia con le tecnologie di monitoraggio, di cui abbiamo parlato a proposito di protezione uditiva e smart protection.
Cosa dicono le sentenze sull’obbligo otoprotettori
La materia produce meno pronunce penali di quante ne produca il rischio caduta, per una ragione semplice: l’ipoacusia arriva dopo trent’anni, non dopo un pomeriggio. Ma le decisioni che ci sono raccontano tutte la stessa cosa, e non è quella che ci si aspetta.
Le due sentenze del 2025 che sembrano opposte
La Cassazione civile, sezione lavoro, 14 maggio 2025, n. 12972 riguarda un addetto alla distaffatura in fonderia, assunto nel 1976, poi passato alle sabbiatrici. Domanda INAIL nel 2011, ipoacusia percettiva certificata nel 2014, perdita uditiva del 18,25%. La Corte accoglie il ricorso del lavoratore e richiama la presunzione legale d’origine: provata l’adibizione a una lavorazione tabellata e l’esistenza della malattia tabellata, «si presume che la malattia sia di origine professionale». A quel punto è l’INAIL che deve «dimostrare l’insussistenza del nesso causale».
La Cassazione civile, sezione lavoro, 16 ottobre 2025, n. 27662 arriva all’esito opposto. Lavorazioni rumorose dal 1985 al 2010, ipoacusia, rendita negata. Qui la Corte rigetta, osservando che «l’ipoacusia è malattia di origine multifattoriale» e che l’esposizione al rumore «non è risultata provata».
Le due pronunce non si contraddicono: si incastrano. Nella prima l’esposizione tabellata risulta dagli atti, nella seconda no. Tutto il peso della decisione cade su un unico fatto — esiste o non esiste la documentazione dell’esposizione. E chi custodisce le misure fonometriche, il DVR e i verbali di consegna non è il lavoratore: è l’azienda.
Il penale: la 31508 del 2023
La Cassazione penale, sezione IV, 20 luglio 2023, n. 31508 riguarda un lavoratore adibito per circa trentatré anni a movimentazione manuale e produzione di manufatti in cemento. Fra le patologie contestate, un’ipoacusia bilaterale da esposizione cronica a rumore. Le violazioni richiamate sono gli articoli 15, 18 e 71 del D.Lgs. 81/2008, letti insieme all’art. 2087 del codice civile.
La Corte annulla l’assoluzione pronunciata in appello e rinvia, ritenendo la motivazione carente sulla riferibilità delle patologie alle violazioni antinfortunistiche. Il messaggio per chi gestisce la sicurezza è netto: l’assoluzione in secondo grado non chiude la partita, e l’esposizione al rumore protratta nel tempo resta un tema penale, non solo assicurativo.
Il principio sui DPI vale anche per l’udito
Sull’obbligo di pretendere l’uso dei dispositivi, la pronuncia più chiara degli ultimi anni riguarda gli occhi, non le orecchie, ma il principio è generale. Il caso della Cassazione penale, sezione IV, 10 febbraio 2025, n. 5188 è un trauma oculare perforante. L’azienda non aveva sovraocchiali compatibili con gli occhiali da vista del lavoratore. La Corte afferma che «il datore di lavoro è il diretto responsabile della identificazione, della scelta, dell’utilizzo e della gestione dei dispositivi stessi».
La sentenza censura anche il meccanismo dell’auto-segnalazione, giudicandolo «tendente a far ricadere sul lavoratore obblighi gravanti sul datore di lavoro». Trasposto sul rumore: affidarsi al fatto che il lavoratore chieda i tappi quando gli servono non è una procedura, è un modo di spostare un obbligo su chi non ce l’ha. Le violazioni contestate sono l’art. 18, comma 1, lettera d) e la lettera f), quest’ultima proprio sull’esigere l’osservanza delle disposizioni aziendali in materia di DPI.
Più indietro nel tempo si colloca la Cassazione penale, sezione III, 7 ottobre 2010, n. 35946. La Corte vi chiarisce che le prescrizioni sulla riduzione del rumore hanno attraversato senza interruzioni il D.Lgs. 277/1991, il D.Lgs. 626/1994 e l’attuale art. 192 del D.Lgs. 81/2008. Nessuna depenalizzazione, quindi: la condotta omissiva resta punibile anche quando la norma che la sanzionava è stata sostituita.
Sanzioni: quanto costa violare l’obbligo otoprotettori
L’art. 219 del D.Lgs. 81/2008 elenca le pene, che colpiscono il datore di lavoro e, per alcune violazioni, anche il dirigente. Gli importi sono quelli rivalutati del 15,9% dal 1° luglio 2023.
- Violazione dell’art. 193, comma 1 — mancata fornitura, mancata pretesa d’uso, scelta senza consultazione o assenza di verifica di efficacia: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro. Risponde il datore di lavoro e risponde il dirigente.
- Violazione dell’art. 190, comma 1 — valutazione del rischio rumore omessa o incompleta: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro. È la sanzione più pesante del Capo, e riguarda solo il datore di lavoro.
- Violazione dell’art. 190, commi 2 e 3 — misurazioni non eseguite o eseguite con metodi inadeguati: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro.
- Violazione degli artt. 195 e 196 — formazione omessa, sorveglianza sanitaria omessa: stessa cornice, da 2.847,69 a 5.695,36 euro.
- Violazione dell’art. 192, comma 2 — programma di riduzione mancante oltre i valori superiori: ancora da 2.847,69 a 5.695,36 euro.
Un dettaglio che sfugge spesso: le violazioni si sommano. Un’azienda che non ha misurato, non ha formato e non ha fatto sorveglianza sanitaria non prende una sanzione, ne prende tre. E il conto penale, in caso di malattia professionale riconosciuta, arriva dopo, sotto forma di lesioni colpose aggravate ai sensi dell’art. 590, terzo comma, del codice penale.
Se stai verificando la posizione della tua azienda su questo fronte, il punto di partenza non è il catalogo dei DPI: è la relazione fonometrica e la sua data. Scrivici se vuoi che la guardiamo insieme.
Domande frequenti sull’obbligo otoprotettori
Quando è obbligatorio l’utilizzo degli otoprotettori?
L’uso è obbligatorio quando l’esposizione giornaliera raggiunge o supera 85 dB(A), oppure quando la pressione acustica di picco raggiunge 137 dB(C). Lo prevede l’art. 193, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, che impone al datore di lavoro di esigere l’utilizzo dei dispositivi. Fra 80 e 85 dB(A) il datore deve solo metterli a disposizione e la scelta di indossarli spetta al lavoratore.
Cosa sono gli otoprotettori?
Sono i dispositivi di protezione individuale destinati a ridurre il rumore che raggiunge l’orecchio del lavoratore: cuffie a padiglione, inserti auricolari monouso o riutilizzabili, archetti e protettori su misura realizzati su calco. Rientrano nella definizione di DPI dell’art. 74, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e rispondono alla serie di norme tecniche UNI EN 352.
Gli otoprotettori sono DPI di terza categoria?
Sì. Il Regolamento (UE) 2016/425, Allegato I, include il rumore nocivo fra i rischi di categoria III, alla lettera m), perché può causare danni irreversibili alla salute. Ne discende che l’addestramento all’uso è indispensabile ai sensi dell’art. 77, comma 5 del D.Lgs. 81/2008, che cita i dispositivi di protezione dell’udito in modo autonomo rispetto agli altri DPI di terza categoria.
I tappi otoprotettori a quale categoria appartengono?
Alla terza categoria, esattamente come le cuffie: la classificazione dipende dal rischio, non dalla forma del dispositivo. Gli inserti auricolari richiedono anzi un addestramento più accurato, perché la loro attenuazione reale dipende dalla correttezza dell’inserimento. Le linee guida applicative della UNI EN 458 decurtano l’attenuazione dichiarata di circa il 50% per gli inserti espandibili e del 70% per gli altri inserti.
Un otoprotettore con attenuazione più alta è sempre più sicuro?
No. Se il livello effettivo all’orecchio scende sotto i 70 dB(A) si entra in iperprotezione: il lavoratore non percepisce più i segnali di avvertimento e tende a rimuovere il dispositivo. L’art. 190, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/2008 impone di valutare proprio gli effetti indiretti derivanti dall’interazione fra rumore e segnali di avvertimento. L’intervallo consigliato dalla UNI EN 458 è fra 75 e 80 dB(A) all’orecchio.
Ogni quanto va rifatta la valutazione del rischio rumore?
Il D.Lgs. 81/2008 non fissa una scadenza fissa per il rumore. L’art. 29, comma 3 impone però la rielaborazione del DVR quando il processo produttivo o l’organizzazione del lavoro cambiano in modo significativo per la salute dei lavoratori. Nella pratica, una nuova macchina, un nuovo layout o un infortunio significativo rendono la valutazione precedente inutilizzabile, a prescindere dagli anni trascorsi.
Fonti normative e giurisprudenziali
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — Titolo III Capo II (artt. 74-79), Titolo VIII Capo II (artt. 187-198), art. 219 (Normattiva).
- Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale — Allegato I, categoria III (EUR-Lex).
- Cass. civ. sez. lav. 14 maggio 2025, n. 12972 — ipoacusia da rumore e presunzione legale d’origine (banca dati Olympus, Università di Urbino).
- Cass. civ. sez. lav. 16 ottobre 2025, n. 27662 — ipoacusia e onere della prova del nesso causale (Olympus).
- Cass. pen. sez. IV 20 luglio 2023, n. 31508 — ipoacusia bilaterale da esposizione cronica a rumore (Olympus).
- Cass. pen. sez. IV 10 febbraio 2025, n. 5188 — obbligo di scelta e gestione dei DPI in capo al datore di lavoro (Olympus).
- INAIL — dati e pubblicazioni su rumore e ipoacusia professionale.
- UNI EN 352 (requisiti dei protettori auricolari) e UNI EN 458 (selezione, uso, cura e manutenzione).
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