Gazzetta Ufficiale Transizione Ecologica
Transizione ecologica nella ristorazione: gli interventi

Transizione ecologica nella ristorazione: pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2022 il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 settembre 2022.
“Modalità attuative del decreto 6 maggio 2022, concernente gli interventi per favorire la transizione ecologica nel settore della ristorazione”.
Emanato il provvedimento costituisce attuazione del Fondo previsto dall’art. 1, commi 826 e 827, legge n. 234/2021 per sostenere e incrementare l’offerta, nel settore della ristorazione, di prodotti alimentari tipici, a indicazione geografica e biologici, nonché migliorare la conoscenza dei medesimi nelle regioni di riferimento.
Con decreto 6 maggio 2022, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell’economia, aveva definito i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse stanziate dal Fondo previsto dall’art. 1, commi 826 e 827, legge 30 dicembre 2021, n. 234, per interventi, sul territorio nazionale, volti a:
- sostenere e incrementare l’offerta, nel settore della ristorazione, di prodotti alimentari tipici, a indicazione geografica e biologici;
- migliorare la conoscenza dei prodotti alimentari tipici nelle regioni di riferimento, nonché dei prodotti a indicazione geografica e biologici.
Il citato decreto, dopo aver disciplinato le tipologie di soggetti ammessi a presentare le istanze di agevolazione (art. 2), i requisiti per l’ammissione al beneficio (art. 3) e le modalità di ripartizione del fondo medesimo (effettuata, ai sensi dell’art. 4 del provvedimento, su base regionale) all’art. 5 rinviava, quanto alle modalità attuative del metodo applicativo di ripartizione del fondo, a un successivo provvedimento, cui era demandato altresì il ruolo di “procedere alla individuazione dell’ammontare assegnato a ciascun territorio regionale, definire le modalità procedurali di richiesta del beneficio e stabilire le modalità di verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dal precedente art. 3”.
Mediante DMiPAAF 15 settembre 2022 è stato pertanto attuato il precedente decreto del 6 maggio 2022, al fine di “garantire nel settore delle attività ricettive, di ristorazione e di pubblici esercizi una offerta adeguata di prodotti censiti come produzioni alimentari tipiche (di seguito PAT), provenienti dalla regione in cui è situato l’esercizio o, in casi adeguatamente motivati, da regioni limitrofe, nonché di prodotti ad indicazione geografica protetta (DOP, IGP e STG) e biologici”, oltre che sostenere interventi a sostegno della transizione ecologica della ristorazione (così le premesse del provvedimento in commento).
Il DMiPAAF 15 settembre 2022 definisce:
- il metodo applicativo di ripartizione del Fondo
- l’ammontare assegnato a ciascun territorio regionale
- le modalità procedurali di richiesta del beneficio
- le modalità di verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 3 del medesimo decreto interministeriale.
Quanto alle specifiche modalità di ripartizione (su base regionale) del Fondo previsto dall’art. 1, commi 826 e 827, legge 30 dicembre 2021, n. 234 e di assegnazione delle risorse, l’art. 3 del provvedimento in commento prevede che a ciascuna Regione sia assegnata una quota percentuale del Fondo in proporzione alla media tra la percentuale di denominazioni protette e la percentuale di produzioni alimentari tipiche (PAT), riferibili al proprio territorio regionale, rispetto al totale di denominazioni protette e di PAT presenti sul territorio nazionale, secondo quanto indicato nella tabella allegata al decreto stesso.
Art. 3
Specifica che “nel caso in cui una denominazione protetta afferisca a più di un territorio regionale, la stessa viene conteggiata suddivisa tra il numero delle regioni interessate”, mentre disposizioni specifiche sono dettate in ordine alla quota assegnata al territorio regionale del Trentino-Alto Adige.
Art. 4
Disciplina invece demanda di stabilire le modalità di richiesta dell’agevolazione alle Regioni e alle Province autonome, alle quali è altresì delegato lo svolgimento delle attività di controllo e verifica delle dichiarazioni sostitutive rese dai richiedenti (cfr. art. 5).
Art. 6
Istituisce, presso il MIPAAF, un Osservatorio per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati, avente lo scopo di coordinare, monitorare e valutare gli interventi previsti dal decreto in commento. Lo stesso articolo 6, inoltre, incarica le Regioni e le Province autonome di trasmettere un rapporto riepilogativo dei contributi erogati, del numero dei beneficiari, delle denominazioni protette, dei PAT e dei prodotti biologici che sono stati oggetto di somministrazione da parte dei soggetti beneficiari, nonché, per ciascuna denominazione protetta, PAT e prodotto biologico, il numero dei soggetti beneficiari che ha somministrato il prodotto.
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Fonte OneHSE
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