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Verifiche Attrezzature: Aggiornato Elenco Soggetti Abilitati

Verifiche Periodiche Attrezzature

La sicurezza nei luoghi di lavoro dipende in larga misura dalla corretta manutenzione e dalla verifica periodica delle attrezzature.

Il Decreto Direttoriale n. 109 del 9 ottobre 2025 del Ministero del Lavoro ha pubblicato il 65° elenco aggiornato dei soggetti abilitati a queste verifiche. Questo provvedimento è cruciale per i datori di lavoro, poiché assicura che il sistema di controllo sia gestito da personale qualificato, garantendo la conformità delle attrezzature all’Allegato VII del D.Lgs 81/08 e la sicurezza dei lavoratori.

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Elenco Aggiornato dei Soggetti Abilitati alle Verifiche Periodiche

Con il Decreto Direttoriale n. 109 del 9 ottobre 2025, il Ministero del Lavoro ha pubblicato il 65° elenco aggiornato dei soggetti abilitati a eseguire le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro. Questo provvedimento sostituisce integralmente l’elenco precedente del luglio 2025 e rappresenta un riferimento essenziale per i datori di lavoro e gli operatori incaricati del controllo degli impianti. L’elenco include nuove iscrizioni, modifiche di abilitazione e aggiornamenti del personale tecnico, a garanzia di un sistema di vigilanza sempre più qualificato e trasparente.

1. Requisiti e Obblighi per i Soggetti Abilitati

Il decreto, pubblicato in attuazione del Decreto Interministeriale 11 aprile 2011, definisce le modalità di esecuzione delle verifiche periodiche e i rigorosi requisiti richiesti ai soggetti abilitati. Questi enti, che forniscono un servizio cruciale per la sicurezza, sono soggetti a obblighi di tracciabilità e comunicazione per assicurare la massima trasparenza.

Obblighi Documentali e di Tracciabilità:

  • Mantenere un registro informatizzato contenente copia dei verbali di tutte le verifiche effettuate.
  • Trasmettere trimestralmente tale registro per via telematica al Ministero del Lavoro.
  • Conservare tutti gli atti documentali per un periodo di almeno dieci anni, al fine di consentire eventuali controlli sulla regolarità delle attività svolte.
  • Comunicare tempestivamente al Ministero ogni variazione relativa alla composizione societaria, all’organigramma o ai verificatori incaricati.

L’iscrizione ha una validità quinquennale, durante la quale il Ministero del Lavoro ha la facoltà di effettuare verifiche di idoneità per garantire la competenza continua dei soggetti abilitati.

2. L’Importanza delle Verifiche Periodiche per la Sicurezza

Le verifiche periodiche sono una misura di prevenzione indispensabile, in coerenza con quanto previsto dall’Allegato VII del D.Lgs 81/08. Il loro scopo principale è assicurare la conformità delle attrezzature e la sicurezza dei lavoratori. Tali controlli sono necessari per gli impianti e le attrezzature soggette a usura o a sollecitazioni meccaniche che, col tempo, potrebbero sviluppare difetti o carenze strutturali.

Attrezzature Soggette a Controllo:

Le verifiche riguardano diverse tipologie di attrezzature, essenziali per molti comparti produttivi. Tra le attrezzature specificamente soggette a controllo rientrano:

  • Gru e Autogru.
  • Piattaforme Elevabili (PLE) e Ponti Mobili.
  • Carrelli Semoventi.
  • Recipienti a Pressione.

Il coinvolgimento di soggetti abilitati qualificati e costantemente aggiornati costituisce una garanzia di competenza e imparzialità nel processo di controllo tecnico, contribuendo a ridurre il rischio di infortuni e migliorando la qualità della manutenzione programmata.

3. Trasparenza e Digitalizzazione come Strumenti di Prevenzione

L’introduzione del registro informatizzato e la trasmissione periodica dei dati al Ministero del Lavoro rappresentano un passo importante verso una maggiore trasparenza e un monitoraggio più efficiente delle attività di verifica. La digitalizzazione dei verbali consente un controllo più puntuale da parte delle autorità competenti e favorisce l’analisi dei dati per l’individuazione di trend di rischio a livello nazionale.

Vantaggi per le Imprese e il Sistema Nazionale:

Per le imprese, questa evoluzione tecnologica si traduce in una semplificazione della gestione documentale e in un controllo più puntuale dello stato di sicurezza delle proprie attrezzature. L’obiettivo è creare un sistema di vigilanza integrato, in cui la tecnologia supporti attivamente la prevenzione e la responsabilità sia condivisa tra enti verificatori, datori di lavoro e pubblica amministrazione. La tracciabilità contribuisce a un sistema di prevenzione aziendale più robusto e dinamico.

FAQ – Verifiche Periodiche Attrezzature (Elenco 2025)

1. Qual è l’ultimo aggiornamento disponibile sull’elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche?

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il 65° elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro tramite il Decreto Direttoriale n. 109 del 9 ottobre 2025. Questo nuovo provvedimento sostituisce integralmente l’elenco precedente del luglio 2025.

2. Perché l’aggiornamento di questo elenco è importante?

L’aggiornamento è essenziale per i datori di lavoro e gli operatori incaricati della manutenzione e del controllo degli impianti. Rappresenta una garanzia di un sistema di vigilanza più qualificato e trasparente, includendo nuove iscrizioni, modifiche di abilitazione e aggiornamenti del personale tecnico.

3. Qual è l’obiettivo delle verifiche periodiche?

Le verifiche periodiche sono una misura di prevenzione indispensabile per garantire la sicurezza degli impianti e delle attrezzature. Servono ad assicurare la conformità delle attrezzature e la sicurezza dei lavoratori, in coerenza con quanto previsto dall’Allegato VII del D.Lgs 81/08. Esse permettono di rilevare tempestivamente difetti, anomalie o carenze strutturali che potrebbero compromettere la sicurezza dei lavoratori.

4. Quali tipologie di attrezzature sono soggette a controllo periodico?

Le verifiche riguardano attrezzature soggette a usura o sollecitazioni meccaniche. Tra le attrezzature specificamente menzionate soggette a controllo rientrano: Gru, Autogru, Piattaforme elevabili, Carrelli semoventi, Ponti mobili e Recipienti a pressione.

5. Quali sono gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di documentazione e comunicazione?

I soggetti abilitati sono tenuti a: mantenere un registro informatizzato che contenga copia dei verbali delle verifiche effettuate; trasmettere trimestralmente tale registro per via telematica al Ministero del Lavoro; conservare gli atti documentali per almeno dieci anni; comunicare tempestivamente al Ministero ogni variazione relativa a composizione societaria, organigramma o verificatori incaricati.

6. Qual è la durata di validità dell’iscrizione all’elenco e quali controlli può effettuare il Ministero?

L’iscrizione ha una validità quinquennale. Durante questo periodo, il Ministero ha la facoltà di effettuare verifiche di idoneità.

7. In che modo la tracciabilità e la digitalizzazione rafforzano il sistema di prevenzione aziendale?

L’introduzione del registro informatizzato e la trasmissione periodica dei dati rappresentano un passo verso una maggiore trasparenza nelle attività di verifica. Il corretto svolgimento delle verifiche, unito alla tracciabilità informatica dei verbali, contribuisce a ridurre il rischio di infortuni e a migliorare la qualità della manutenzione programmata. La digitalizzazione consente inoltre un monitoraggio più efficiente da parte delle autorità competenti e favorisce l’analisi dei dati per l’individuazione di trend di rischio.

8. Quali benefici ottengono le imprese dalla gestione digitalizzata delle verifiche?

Per le imprese, la digitalizzazione si traduce in una semplificazione della gestione documentale e in un controllo più puntuale dello stato di sicurezza delle proprie attrezzature. L’obiettivo generale è la creazione di un sistema di vigilanza integrato dove la tecnologia supporti la prevenzione e la responsabilità condivisa tra enti verificatori, datori di lavoro e pubblica amministrazione.

© Articolo Basato su Analisi Normative e di Settore.

Fonti Attendibili:

  • Decreto Direttoriale n. 109 del 9 ottobre 2025 (Elenco Soggetti Abilitati): Gazzetta Ufficiale
  • Decreto Interministeriale 11 aprile 2011 (Modalità di Esecuzione delle Verifiche): Gazzetta Ufficiale
  • Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro), Allegato VII: Gazzetta Ufficiale
  • Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: lavoro.gov.it
  • Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL): ispettorato.gov.it

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Andrea Reali
Chi l’ha scritto

Andrea Reali

Amministratore e responsabile tecnico · Professore a contratto

Professore a contratto in Igiene Ambientale, Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense, Università di Pavia (dal 2013) · Abilitato RSPP per tutti i macrosettori ATECO · Consulente Tecnico Ambientale (C.S.E.A.) · Docente-formatore qualificato ai sensi del D.I. 6 marzo 2013

Guida SPL dal 2013 come amministratore e responsabile tecnico: è la firma tecnica dietro i documenti e la formazione dello studio. Laureato a Pavia in Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, segue salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, igiene ambientale e alimentare come RSPP per enti pubblici e aziende private. Le stesse materie le insegna all'Università di Pavia: è questo doppio sguardo — chi la norma la applica e chi la spiega — il filo di ciò che SPL mette per iscritto.

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