Verifiche Periodiche delle Attrezzature: Aggiornamento Elenco Soggetti Abilitati

Verifiche Periodiche delle Attrezzature: il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con l’INAIL e le ASL, ha aggiornato l’elenco dei soggetti autorizzati a svolgere le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, in conformità con l’art. 71, comma 11, del D.Lgs. 81/2008. In questo articolo vengono esposti gli ultimi aggiornamenti, le modalità di iscrizione e gli obblighi che questi soggetti devono rispettare.
Elenchi e Aggiornamenti Recenti
Negli ultimi mesi sono stati emessi diversi decreti direttoriali che hanno rinnovato l’elenco dei soggetti abilitati.
- Decreto Direttoriale n.41 del 31 marzo 2025 – 61° Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
- Decreto Direttoriale n.17 del 10 marzo 2025 – 60° Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
- Decreto Direttoriale n.2 del 11 febbraio 2025 – 59° Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
Per gli anni precedenti, come il 2024, sono disponibili ulteriori decreti (n.161, n.124, n.117, ecc.) che possono essere consultati sulla pagina ufficiale del Ministero.
Chi Sono i Soggetti Abilitati?
I soggetti autorizzati sono enti pubblici o privati, iscritti secondo il comma 4 dell’art. 2 del D.I. 11/04/2011 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche”, come riportato nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008.
Questi elenchi sono consultabili anche a livello regionale attraverso le ASL.
Obblighi e Registrazione dei Verbali
I soggetti abilitati devono:
Conservare un registro informatizzato con copia dei verbali e dei dati previsti dal punto 4.2 dell’Allegato III del D.I. 11/04/2011.
Trasmettere il registro in modalità telematica su base trimestrale al titolare della funzione.
Mantenere la documentazione relativa alle verifiche per almeno 10 anni.
Comunicazioni in Caso di Variazioni
In caso di modifiche nello stato dei soggetti abilitati, è necessario inviare una comunicazione preventiva al Ministero, secondo quanto previsto dal D.I. 11/04/2011. Durante il periodo quinquennale di validità dell’iscrizione, il Ministero può effettuare controlli per verificare la permanenza dei presupposti di idoneità.
Iscrizioni negli Elenchi Regionali
Quando si richiede l’iscrizione negli elenchi regionali (ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.I. 11/04/2011), i soggetti devono fornire l’organigramma completo, includendo l’elenco nominativo dei verificatori, il responsabile tecnico e il suo sostituto, oltre a comunicare ogni variazione relativa a tali dati.
Conclusioni
Questo aggiornamento dell’elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza e la conformità delle attrezzature di lavoro. I datori di lavoro possono consultare tali elenchi per affidarsi a professionisti qualificati, assicurando il rispetto delle norme e la tracciabilità delle verifiche.
Scarica il PDF – Decreto Direttoriale n.41 del 31 marzo 2025
Gira questo approfondimento a chi serve






